TAR Palermo, sez. I, sentenza 2010-01-20, n. 201000562

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2010-01-20, n. 201000562
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201000562
Data del deposito : 20 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02495/2000 REG.RIC.

N. 00562/2010 REG.SEN.

N. 02495/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2000, proposto da V S, rappresentato e difeso dall'Avv. M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. P P in Palermo, via Meucci n. 9;

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale di Caltanissetta, Commissario Liquidatore Gestione Stralcio - U.S.L. N.16 - Cl;

per l'annullamento

della nota n. 3515 prot. del 30.11.1999 comunicata con lettera raccomandata A.R. n. 10707335783-6 dell’1.12.1999, a firma del Commissario straordinario pro tempore, dr. A Bellomo, e del responsabile del servizio personale, dr. A. Ferraro, con la quale è stato negato al ricorrente il riconoscimento del diritto all’indennità per il trasporto materiali e strumenti previsti dal’art. 16 della legge 836 del 18.12.1973;
e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso e/o collegato;
e per il riconoscimento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire, ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 836/1973 l’indennità di rimborso spese per trasporto materiali e strumenti nella misura già determinata dall’USL 16 di Caltanissetta, alla quale l’Azienda sanitaria locale n. 2 succede, con delibera n. 1463 del 27.6.1984 e con successiva delibera n. 799 del 24.5.1991;
e conseguente condanna dell’Azienda USL n. 2 di Caltanissetta al pagamento delle somme corrispondenti alla predetta indennità e spettanti dall’1.1.1993 al 30.6.1998, con rivalutazione ed interessi legali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2009 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato l’8.8.2000 V S, premesso che in data 1.2.1991 era stato assunto alle dipendenze dell’USL 16 con la qualifica di operatore collaboratore professionale personale di vigilanza ed ispezione, prestando la propria attività presso il servizio di igiene pubblica;
che a far data dall’1.2.1992 era transitato presso il servizio di Medicina del Lavoro – ex E.N.P.I., della medesima USL n. 16, oggi AUSL n. 2;
che nell’esercizio delle proprie mansioni, regolarmente autorizzato, aveva utilizzato la propria autovettura per trasportare gli strumenti necessari ai controlli ed alle verifiche di servizio;
che, nonostante utilizzasse il proprio mezzo per il trasporto delle attrezzature di servizio, non aveva mai beneficiato del rimborso spese forfettario previsto dall’art. 16 L. n. 836/73;
che con la deliberazione n. 1463/84 e la successiva n. 799/91 l’allora USL 16 aveva riconosciuto ai dipendenti in servizio a quella data il diritto alla corresponsione dell’indennità de qua;
che con delibera la successiva n. 1209/1992 aveva disposto la revoca del relativo trattamento economico;
che tale delibera di revoca era stata annullata dal T P, ma egli non rientrava nell’elenco dei beneficiari, perché alla data del ricorso non prestava ancora servizio presso la Medicina del Lavoro;
che nel frattempo si era consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ai dipendenti USL doveva applicarsi la normativa generale prevista per i dipendenti dello Stato in punto di diritto all’indennità per il trasporto materiali e strumenti;
che con nota n. 371 del 2.2.1999 il Commissario p.t. aveva invitato il Capo settore affari del personale ad attribuire l’indennità in questione a tutti i dipendenti che per l’attività di ispezione sul territorio utilizzavano il mezzo proprio per trasportare la strumentazione;
che con lettera raccomandata del 5.5.99 egli aveva reiterato le proprie richieste;
che con l’atto impugnato l’Amministrazione resistente aveva rigettato la propria istanza;
tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione di legge per omessa e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 43 del DPR 20.12.1979 nb. 761 e dell’art. 16 della legge n. 836/1973;
violazione dell’art. 36 della Costituzione;
2) violazione di legge per errata e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 30/1993 in relazione all’art. 3, n. 6 D. Lgs. N. 502/1999;
violazione per omessa applicazione dell’art. 13 della legge n. 241/1990 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o violazione di legge per errata e falsa applicazione dell’art. 1, comma 45, L. n. 549/1995 e dell’art. 24 L n. 144 del 17.5.1999;
3) violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost. e/o eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta;
ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione dell’indennità in parola a far data dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1998.

L’Amministrazione resistente, sebbene ritualmente raggiunta dalla notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita.

All’udienza del 4.12.2009 il ricorso, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, dipendente in servizio presso l’USL di Caltanissetta, ha agito in giudizio per il riconoscimento del proprio asserito diritto alla corresponsione dell’indennità per il trasporto materiali e strumenti previsto dall’art. 16 della legge regionale n. 836 del 18.12.1973.

Il ricorso è infondato ed in quanto tale deve essere rigettato per i motivi di cui appresso.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi, l’indennità in questione non può essere riconosciuta ai dipendenti delle aziende sanitarie locali dell’epoca se non prevista espressamente in sede di contrattazione collettiva, e tanto in nome del principio di onnicomprensività della retribuzione.

In altri termini, “l' indennità per il trasporto strumenti non è dovuta perché non prevista dalla allora vigente disciplina del rapporto di servizio dettata negli accordi del comparto sanitario all'epoca disciplinato dal d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale del servizio sanitario nazionale, e dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, in via generale per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, suddiviso in vari comparti. L'art. 16 della l. 18 dicembre 1973, n. 836 prevedeva che "la liquidazione delle spese", per il trasporto di materiali e strumenti occorrenti per disimpegnare il servizio, da parte degli agenti statali inviati in missione, fosse "disposta in base ad una tariffa da stabilire", mancando allora la contrattazione collettiva, con "decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro". L'erogazione si risolveva, secondo la legge, in una somma predeterminata, che non poteva configurarsi come una puntuale rifusione di spese ma, avendo causa nello svolgimento di una prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, era corrisposta a titolo di compenso. Se non contemplata negli accordi collettivi, previsti dall'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recepiti in appositi regolamenti emanati con decreti presidenziali, o, successivamente, nei contratti collettivi nazionali, di cui agli artt. 45 e ss. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora artt. 40 e ss. d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001), una siffatta retribuzione, come parte del trattamento economico, non spetta e non può essere corrisposta. Secondo un oramai costante e non controverso indirizzo di questa Sezione (Sez. V: 31-01-2006 n. 350;
12 ottobre 2004, n. 6546;
3 luglio 2003, n. 3976) osta alla sua corresponsione il principio di onnicomprensività della retribuzione e di esclusività delle fonti normative e contrattuali regolatrici dei trattamenti economici” (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008 , n. 6740).

Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.

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