TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-26, n. 202400278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-26, n. 202400278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400278
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00278/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00558/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonimo -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Lizzano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- dell’ordinanza -OMISSIS- del 12/2/2020, notificata il 13/2/2020, con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Lizzano ha diffidato l’odierna ricorrente, titolare di un -OMISSIS- in -OMISSIS-, dal proseguire e vietato l’esercizio della propria attività produttiva, comportante scarico di acque reflue (reflui industriali) nell’impianto fognario pubblico, nelle more della definizione del procedimento attivato dalla medesima ricorrente con la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013, presentata il 5/11/2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 832/2023;

Vista l’istanza depositata il 19 gennaio 2024 con la quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito l’avv. N. Pisanello, in sostituzione dell’avv. S. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La ricorrente - titolare di un -OMISSIS- nel Comune di Lizzano, -OMISSIS- - con ricorso notificato il 27/5/2020 e depositato in giudizio l’1/6/2020, impugna l’ordinanza -OMISSIS- del 12/2/2020, notificata il 13/2/2020, con cui il Responsabile dello Sportello Unico della Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Lizzano l’ha diffidata dal proseguire e vietato l’esercizio dell’attività produttiva de qua , comportante scarico di acque reflue (reflui industriali) nell’impianto fognario pubblico, nelle more della definizione del procedimento attivato dalla medesima ricorrente con la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013, presentata il 5/11/2019, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

2. A sostegno del ricorso sono dedotte le censure di seguito indicate.

2.1. Erronea presupposizione in fatto. Vizio istruttorio. Vizio di motivazione.

Con questo primo gruppo di censure, la ricorrente lamenta che la gravata ordinanza sarebbe stata adottata dall’A.C. sull’erroneo presupposto che l’autorizzazione “provvisoria”, allo scarico delle acque reflue del processo produttivo nella pubblica fognatura, rilasciata dall’AQP con provvedimento n. -OMISSIS- del 21/6/2013 per la durata di 120 gg., avendo medio tempore perso efficacia avrebbe impedito all’odierna ricorrente di continuare a svolgere la propria attività olearia. Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, l’autorizzazione provvisoria avente durata massima di 120 giorni sarebbe contemplata dalla pertinente normativa solo per la messa a punto di processi depurativi dei reflui destinati allo scarico, per modo che non avendo l’odierna ricorrente “ alcuna necessità di mettere a punto alcun processo depurativo del refluo, che invero viene immesso così come prodotto ”, non vi sarebbe alcun

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