TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-26, n. 202400278
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Pubblicato il 26/02/2024
N. 00278/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonimo -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS- del 12/2/2020, notificata il 13/2/2020, con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Lizzano ha diffidato l’odierna ricorrente, titolare di un -OMISSIS- in -OMISSIS-, dal proseguire e vietato l’esercizio della propria attività produttiva, comportante scarico di acque reflue (reflui industriali) nell’impianto fognario pubblico, nelle more della definizione del procedimento attivato dalla medesima ricorrente con la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013, presentata il 5/11/2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 832/2023;
Vista l’istanza depositata il 19 gennaio 2024 con la quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito l’avv. N. Pisanello, in sostituzione dell’avv. S. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente - titolare di un -OMISSIS- nel Comune di Lizzano, -OMISSIS- - con ricorso notificato il 27/5/2020 e depositato in giudizio l’1/6/2020, impugna l’ordinanza -OMISSIS- del 12/2/2020, notificata il 13/2/2020, con cui il Responsabile dello Sportello Unico della Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Lizzano l’ha diffidata dal proseguire e vietato l’esercizio dell’attività produttiva de qua , comportante scarico di acque reflue (reflui industriali) nell’impianto fognario pubblico, nelle more della definizione del procedimento attivato dalla medesima ricorrente con la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013, presentata il 5/11/2019, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
2. A sostegno del ricorso sono dedotte le censure di seguito indicate.
2.1. Erronea presupposizione in fatto. Vizio istruttorio. Vizio di motivazione.
Con questo primo gruppo di censure, la ricorrente lamenta che la gravata ordinanza sarebbe stata adottata dall’A.C. sull’erroneo presupposto che l’autorizzazione “provvisoria”, allo scarico delle acque reflue del processo produttivo nella pubblica fognatura, rilasciata dall’AQP con provvedimento n. -OMISSIS- del 21/6/2013 per la durata di 120 gg., avendo medio tempore perso efficacia avrebbe impedito all’odierna ricorrente di continuare a svolgere la propria attività olearia. Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, l’autorizzazione provvisoria avente durata massima di 120 giorni sarebbe contemplata dalla pertinente normativa solo per la messa a punto di processi depurativi dei reflui destinati allo scarico, per modo che non avendo l’odierna ricorrente “ alcuna necessità di mettere a punto alcun processo depurativo del refluo, che invero viene immesso così come prodotto ”, non vi sarebbe alcun preclusione a che la stessa continui a svolgere la propria attività anche dopo lo spirare del predetto termine.
2.2 Erronea presupposizione in fatto. Vizio istruttorio. Vizio di motivazione.
Con questo secondo gruppo di motivi, la parte ricorrente lamenta che l’A.C. avrebbe trascurato di considerare che, comunque, l’opificio aziendale de quo è “ dotato di idoneo strumento di gestione e smaltimento delle acque reflue, alternativo alla immissione in pubblica fognatura atto a consentire la regolare prosecuzione dell’attività nelle more della definizione dell’iter autorizzativo in corso ”.
3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Lizzano.
4. In esito dell’udienza pubblica del 17/5/2023, il Collegio, con ordinanza n. 832 del 29/6/2023, ha disposto incombenti istruttori così statuendo: “ il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione. Si ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Lizzano, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso e, in particolare, sulla circostanza se, nelle more del giudizio, sia stata assentita l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per lo scarico di acque reflue (reflui industriali) nella pubblica fognatura richiesta dall’odierna ricorrente il 5/11/2019. Al predetto adempimento l'Amministrazione Comunale intimata dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, ordina al Comune di Lizzano, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione di chiarimenti indicata in motivazione, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria. Rinvia la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 20 febbraio 2024. ”
5. In data 18/8/2023, in adempimento della suddetta ordinanza istruttoria, il S.U.A.P. del Comune di Lizzano ha depositato in giudizio la relazione di chiarimenti (prot. n. -OMISSIS-/2023 del 26/7/2023), con la quale, all’esito di una puntuale ricostruzione in punto di fatto e di diritto della complessa vicenda sottesa al gravato provvedimento comunale, ha rappresentato che, in realtà, la pratica avviata dalla odierna ricorrente il 5/11/2019, “ avente a oggetto la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013 per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) ,” era stata archiviata il 19/10/2020 su richiesta della stessa interessata. La quale, tuttavia, in data 9/11/2022 ha riproposto la medesima istanza già archiviata, che, alla data della relazione (26/7/2023), risultava “ ancora “sospesa” in attesa delle integrazioni chieste all’impresa nonché dell’autorizzazione di competenza dell’AQP, propedeutica all’adozione del provvedimento di A.U.A. da parte della Provincia di Taranto ”.
6. Il 18/1/2024 la difesa della parte ricorrente ha depositato il parere favorevole prot. n. -OMISSIS-/2023 espresso dall’Acquedotto Pugliese “ per lo scarico in pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali (acque di lavaggio olive), rinvenienti dall’attività di produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria a nome della ditta -OMISSIS- di -OMISSIS-, ubicata in Lizzano (Ta) alla -OMISSIS-, alle seguenti prescrizioni/condizioni […] ”.
7. Il 19/1/2024 il difensore della odierna ricorrente ha, altresì, depositato dichiarazione con la quale, dopo avere premesso che “ in data 24/8/2023 l’Acquedotto Pugliese ha rilasciato parere favorevole quanto agli aspetti di competenza per lo scarico nella rete fognaria ”, e che, “ alla luce di tale sopraggiunta circostanza, la Ditta ricorrente è in attesa della definitiva conclusione del procedimento di A.U.A., non avendo quindi, allo stato, interesse a coltivare il ricorso pendente,” ha chiesto dichiararsi “ la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, con spese compensate. ”
8. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare, il Collegio rileva la tempestività del ricorso, notificato alla controparte il 27 maggio 2020 e depositato in giudizio il successivo 1° giugno 2020, alla stregua della normativa eccezionale adottata a cagione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Infatti, l’art. 84, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la sospensione di “ tutti i termini relativi al processo amministrativo ” dall’8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, laddove nell’art. 36, comma 3, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, è stato previsto che fossero “ ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi ”.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio, infatti, deve prendere atto che la difesa della parte ricorrente, il 19 gennaio 2024, ha depositato in giudizio un’istanza con la quale ha chiesto dichiararsi “ la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, con spese compensate ”, cosicchè deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, alla stregua del fondamentale principio della domanda applicabile anche nel processo amministrativo.
Infatti, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della Pubblica Amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
Per quanto precede, quindi, il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023;Idem, n. 3061/2018;T.A.R. Lazio, Roma, n. 10053/2023;T.A.R. Campania, Napoli, n. 3607/2023).
3. Tenuto conto della mancata costituzione del Comune di Lizzano, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.