TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-05-10, n. 201900648

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-05-10, n. 201900648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900648
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2019

N. 00648/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2018, proposto dal dott. G P S e dal dott. V C, rappresentati e difesi dall’avv. A P N, con studio in Lecce al viale Giacomo Leopardi n. 151 e domicilio digitale all’indirizzo P.E.C.: nichil.antoniopacifico@ordavvle.legalmail.it;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. F M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Lecce, alla piazzetta Scipione De Summa n. 15 e domicilio digitale all’indirizzo P.E.C.: f.settanni.regione.puglia@pec.giuffre.it;

nei confronti

L B, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 13 marzo 2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 27 marzo 2018, di nomina dei componenti del Comitato paritetico regionale per la specialistica ambulatoriale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Vista la nota del 12 aprile 2019, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) , e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. Alessandra Ciocia, su delega dell’avv. Antonio Nichil, e avv. F M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6 agosto 2018, i dottori G P S e V C impugnavano la deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 13 marzo 2018 di nomina dei componenti del Comitato paritetico regionale per la specialistica ambulatoriale.

Sull’identica questione, con riferimento ad altro ricorso presentato, si pronunciava altresì il giudice ordinario, con provvedimento n. 43332 del giorno 11 ottobre 2018, ritenendo la giurisdizione.

Con nota del 12 aprile 2019, ribadita all’udienza tenutasi in data 16 aprile 2019, la parte ricorrente dichiarava essere sopravvenuto il difetto d’interesse alla pronuncia del giudice amministrativo.

Al Collegio indi non resta che pronunciarsi nel senso richiesto.

Stante la definizione in rito, le spese vanno compensate. Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente, come imposto dall’art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 s.m.i.

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