TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-05-03, n. 202100380

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-05-03, n. 202100380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100380
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 00380/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00499/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2010, proposto da
Parcesepe Rosario e Parcesepe Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati G P e A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A S in Ancona, via Calatafimi, 1;

contro

Comune di Monteciccardo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A B in Ancona, corso Mazzini, 156;
Comune di Monteciccardo - Responsabile del Settore Tecnico, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 8 del 13/04/2010 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monteciccardo, notificata ai signori Parcesepe Rosario e Parcesepe Maria in data 16/04/2010, con la quale viene ad essi vietata l’utilizzazione di unità immobiliare di loro proprietà ai fini abitativi e ordinato di cessare o far cessare l’utilizzazione del locale, ai sensi degli artt. 221 e 222 del R.D. 1265/1934;

- di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteciccardo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza n. 8 del 13 aprile 2010, il Comune di Monteciccardo ha vietato ai ricorrenti, proprietari dell’immobile sito in via Molini n. 45/A, l’utilizzo a fini abitativi dei locali all’ultimo piano sottotetto, ai sensi degli artt. 221 e 222 del RD n. 1265 del 1934.

Tale provvedimento inibitorio è scaturito dal fatto che l’immobile in questione, abusivamente trasformato in un’unità abitativa autonoma poi condonata (permesso di costruire n. C6/2004), veniva utilizzato a scopo di abitazione nonostante ne fosse stata negata l’agibilità con provvedimento in data 20 novembre 2008 (mai impugnato).

Avverso la predetta ordinanza i ricorrenti sono insorti con la presente iniziativa giudiziaria.

A sostegno del gravame essi deducono:

- violazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, dal momento che il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza impugnata è stato concluso oltre trenta giorni dalla comunicazione di avvio dello stesso, inoltrata prima al signor Parcesepe Rosario e, in un secondo momento, alla signora Parcesepe Maria;

- violazione del DPR n. 380 del 2001, del RD n. 1265 del 1934, del

DM

5 luglio 1975, della legge n. 326 del 2003 e della legge n. 47 del 1985, nonché illogicità manifesta ed eccesso di potere sotto distinti profili, soprattutto in relazione all’erronea applicazione dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, che disciplina i rapporti tra "condono edilizio" e "agibilità in deroga", in base al quale per gli immobili condonati il rilascio dell’agibilità sarebbe automatico o, quantomeno, soggetto a condizioni meno severe. La stessa disciplina sulle altezze, anch’essa posta a base del diniego di agibilità e conseguentemente dell’ordinanza di sgombero, sarebbe derogabile;

- violazione dell’art. 16 della legge n. 241 del 1990, del DPR n. 380 del 2001, del RD n. 1265 del 1934, del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi