TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-05-03, n. 202100380
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00380/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2010, proposto da
PE AR e PE AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Paolucci e Andrea Speciale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Speciale in Ancona, via Calatafimi, 1;
contro
Comune di Monteciccardo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Omiccioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Brandoni in Ancona, corso Mazzini, 156;
Comune di Monteciccardo - Responsabile del Settore Tecnico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 8 del 13/04/2010 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monteciccardo, notificata ai signori PE AR e PE AR in data 16/04/2010, con la quale viene ad essi vietata l’utilizzazione di unità immobiliare di loro proprietà ai fini abitativi e ordinato di cessare o far cessare l’utilizzazione del locale, ai sensi degli artt. 221 e 222 del R.D. 1265/1934;
- di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteciccardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 8 del 13 aprile 2010, il Comune di Monteciccardo ha vietato ai ricorrenti, proprietari dell’immobile sito in via Molini n. 45/A, l’utilizzo a fini abitativi dei locali all’ultimo piano sottotetto, ai sensi degli artt. 221 e 222 del RD n. 1265 del 1934.
Tale provvedimento inibitorio è scaturito dal fatto che l’immobile in questione, abusivamente trasformato in un’unità abitativa autonoma poi condonata (permesso di costruire n. C6/2004), veniva utilizzato a scopo di abitazione nonostante ne fosse stata negata l’agibilità con provvedimento in data 20 novembre 2008 (mai impugnato).
Avverso la predetta ordinanza i ricorrenti sono insorti con la presente iniziativa giudiziaria.
A sostegno del gravame essi deducono:
- violazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, dal momento che il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza impugnata è stato concluso oltre trenta giorni dalla comunicazione di avvio dello stesso, inoltrata prima al signor PE AR e, in un secondo momento, alla signora PE AR;
- violazione del DPR n. 380 del 2001, del RD n. 1265 del 1934, del DM 5 luglio 1975, della legge n. 326 del 2003 e della legge n. 47 del 1985, nonché illogicità manifesta ed eccesso di potere sotto distinti profili, soprattutto in relazione all’erronea applicazione dell'art. 35 della legge n.