TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-06-14, n. 201703280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-06-14, n. 201703280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703280
Data del deposito : 14 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2017

N. 03280/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01720/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1720/17 R.G., proposto da:
E.P. Spa in proprio e quale mandataria dell'Ati E.P. Spa/Sagifi Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A P e F C, con domicilio eletto presso lo studio A P in Napoli, via San Giacomo, 40;

contro

So.Re.Sa. S.p.A., in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A M D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via D. Fontana 194/D;

nei confronti di

Ladisa S.r.l. (Già Ladisa S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco P Bello, Saverio Nitti, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Remondelli in Napoli, via Vetriera, 12;
Cooperativa di Lavoro Solidarieta’ e Lavoro Soc. Coop., Vivenda S.p.A., Ristora Food &
Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Comella in Napoli, via Riviera di Chiaia, 207;
Gerico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso lo studio Centro Direzionale Appaltitalia in Napoli, via Francesco Lauria - Isola F/11;
Capital Srl (mandante dell'Ati con Ladisa Spa), La Fattoria Srl (mandante Ati con Gerico Srl e Cardamone Group Srl), Cardamone Group Srl (mandante Ati con Gerico Srl e La Fattoria Srl), Dussmann Services Srl (in proprio e quale mandataria Ati con C.O.T. Soc. Cooperativa), C.O.T. Soc. Cooperativa (mandante Ati con Dussmann Services Srl), Serist - Servizi Ristorazione Srl, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Determinazione del Direttore Generale della Soresa S.p.A. n. 56 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania”- ammissione concorrenti al prosieguo della gara dopo verifica dei requisiti amministrativi”, nella parte in cui ammette per il

LOTTO

1 le ditte: a) ATI Cooperativa Solidarietà e Lavoro soc.coop mandataria Vivenda spa Ristora Food &
Service Srl;
b) ATI Ladisa SPA Mandataria Capital srl mandante;
c) ATI Gerico srl mandataria La Fattoria srl e Cardamone Group mandanti;

- di tutti i verbali di gara e segnatamente i seguenti verbali di gara: n. 1 del 24 gennaio 2017— seduta pubblica;
n. 2 del 25 gennaio 2017;

- di tutti gli altri atti e/o provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ladisa S.r.l. (Già Ladisa S.p.A.) e di Cooperativa di Lavoro Solidarieta’ e Lavoro Soc. Coop. e di Vivenda S.p.A. e di Ristora Food &
Service S.r.l. e di So.Re.Sa. S.p.A. e di Gerico S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, la E.P. s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la SAGIFI s.p.a. (in appresso, ATI E.P.), impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta dalla So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità s.p.a. (in appresso, So.Re.Sa.) (determina a contrarre del Direttore generale n. 143 del 12 ottobre 2016) per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania – lotto1 (AO Sant’Anna e San Sebastiano, ASL CE ASL Na 2): -- determinazione del Direttore generale n. 56 del 24 marzo 2017, nella parte in cui aveva ammesso l’ATI Vivenda s.p.a. (capogruppo mandataria) – Ristora Food &
Service s.r.l. – Solidarietà e Lavoro soc.coop., e l’ATI Ladisa s.p.a. (capogruppo mandataria) – Capital s.r.l. e l’ATI Gerico s.r.l. (capogruppo mandataria) La Fattoria s.r.l. e Cardamone Group al prosieguo della gara;
-- verbali di gara, (segnatamente, n. 1 del 24 gennaio 2017 e n. 2 del 25 gennaio 2017);

- avverso i gravati atti di ammissione dell’ATI Vivenda s.p.a. – Ristora Food &
Service s.r.l. – Solidarietà e Lavoro soc.coop. (in appresso ATI Vivenda) e dell’ATI Ladisa s.p.a. – Capital s.r.l. – (in appresso, ATI Ladisa), la ricorrente deduceva, in estrema sintesi che: -- come emergente dalle rispettive visure camerali, le imprese riunite Vivenda e Cooperativa Solidarietà e Lavoro (nell’ambito di un raggruppamento orizzontale in cui ogni partecipante deve possedere tutti i requisiti idoneativi all’esecuzione dell’appalto) non contemplerebbero nel loro oggetto sociale e tra le loro attività la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei macchinari, prevista tra le prestazioni secondarie dall’art. 1 del disciplinare di gara;
-- la mandante Capital dell’ATI Ladisa ha dichiarato di partecipare all’associazione temporanea con una quota del 44,44% indicando un numero di pasti pari solo al 33,92% del totale;
inoltre, tale concorrente non possiederebbe il requisito di fatturato minimo in proporzione alla quota di partecipazione alla compagine (44,44% del valore del lotto 1, pari a € 3.928.275,00);
la mandataria Ladisa s.p.a., invece avrebbe dichiarato una quota di partecipazione al raggruppamento del 55,56%, indicando pasti nella misura del 66,08%;
ancora, l’ATI Gerico avrebbe dovuto essere esclusa per avere presentato il modello di dichiarazione allegato n. 7 senza distinguere i PO da servire, ma indicando solo la percentuale:

- costituitesi l’intimata So.Re.Sa. (con memoria e documenti tardivamente depositati rispetto ai termini ex art. 120, comma 6 bis, cod. proc. amm.), nonché le controinteressate Gerico s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’ATI con La Fattoria s.r.l. e Cardamone Group, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro in proprio e quale mandataria dell’ATI con Vivenda s.p.a., Ristora Food &
Service , anche queste costutuitesi in proprio, la Ladisa, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la Capital, eccepivano l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto;

- alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, la causa era trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, commi 2 bis, 6 bis e 9, cod. proc. amm.;

DIRITTO

Considerato, in rito, che:

- va ripudiata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, sollevata dalle controinteressate Vivenda, Ristora Food &
Service e Cooperativa Solidarietà e Lavoro in base al rilievo che neppure la SAGIFI, mandante dell’ATI E.P., contemplerebbe nel suo oggetto sociale e tra le sue attività la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari;

- nel nuovo sistema delineato dall’art. 120 comma 2 bis, cod. proc. amm., le contestazioni avverso le ammissioni in gara all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sono, infatti, indeclinabilmente e preclusivamente configurabili nelle forme del rimedio impugnatorio esperibile nel termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante;

- conseguentemente, se le controinteressate Vivenda, Ristora Food &
Service e Cooperativa Solidarietà e Lavoro avessero voluto ritualmente aggredire l’ammissione in gara della E.P. avrebbero dovuto farlo per il tramite del rimedio anzidetto;

Considerato, in merito alle censure rivolte all’ammissione dell’ATI Vivenda, che:

- a tenore del punto II.

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