TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2024-03-04, n. 202400602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2024-03-04, n. 202400602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400602
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00602/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02302/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2302 del 2023, proposto da
M S, rappresentato e difeso dall'avvocato O G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Biochimico Laboratorio Analisi Mediche S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'accertamento (in rito ex art. 117 cod. proc. amm.) del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine all'istanza del ricorrente nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente premette di aver presentato in data 27/09/2023 istanza alla società resistente, volta a conoscere, ex art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013, le marche dei test diagnostici molecolari in vitro, in grado di rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2, utilizzati da ciascuno dei laboratori della Regione (tra cui quello resistente), ricompresi nell’elenco stilato dal Ministero della Salute, ai fini della valutazione statistica della diffusione della malattia COVID-19.

Assume che Biochimico Laboratorio Analisi Mediche S.r.l. è soggetto tenuto all’ostensione di documenti, ai sensi dell’art.

2-bis D.L. 33/2013 e detiene i dati oggetto di accesso in quanto rientra tra i soggetti individuati dal Ministero della Salute che gestiscono laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori.

Aggiunge che lo stesso a tutt’oggi non ha provveduto ad adottare nessun provvedimento di riscontro alle richieste di ostensione.

Precisa di aver proposto il presente ex art. 117 c.p.a. (e non ex art. 116 c.p.a.) in omaggio ai principi espressi da questo Tribunale sez. III con la sentenza n. 1966/2023 (chiedendo, eventualmente, il mutamento del rito ex art. 32 comma 2 c.p.a.).

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