TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2021-07-14, n. 202103906

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2021-07-14, n. 202103906
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103906
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2021

N. 04987/2021 REG.RIC.

N. 03906/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04987/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4987 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D A R, L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Gide, 27;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro- tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA (N. m_dg.

GDAP.

12/02/2021.0055711.U

DEL

12/02/2021) DEL BENEFICIO DI CUI ALL'

ART.

42-BIS DEL D.LGS. N.151/2001;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che con ordinanza n. 3215/2021 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, evidenziando chiaramente la sussistenza del fumus boni juris sotto il profilo della carenza motivazionale dell’atto impugnato ed invitando espressamente l’amministrazione ad effettuare un riesame del provvedimento impugnato, sede nella quale ben avrebbe potuto, valutate le circostanze del caso, anche emanare un nuovo provvedimento di revoca del beneficio, emendato dal vizio motivazionale rilevato dal Collegio;

che, tuttavia, l’amministrazione si è limitata ad una inammissibile integrazione della motivazione contenuta in memoria difensiva;

che, pertanto, avendo ab origine l’amministrazione concesso il beneficio di cui trattasi ben oltre l’età di 3 anni del minore ed avendo ripreso il ricorrente servizio in data 8 luglio 2021, considerato che permangono i profili di fumus boni juris già evidenziati nel provvedimento cautelare n. 3215/2021, che neppure è stato impugnato, l’istanza cautelare deve essere accolta fino alla trattazione del ricorso nel merito, che si reputa comunque opportuno fissare celermente all’udienza pubblica del 28 settembre 2021;

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