TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-23, n. 202418406
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2024
N. 18406/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05742/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2020, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
del decreto di revoca di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, nonché il diniego dell'accesso agli atti amministrativi del 25.5.2020 a firma del 1° Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa -O-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il Decreto del Questore della Provincia di Roma del 25 maggio 2020, notificato in data 29 maggio 2020, con cui veniva disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale. Ha impugnato, altresì, la nota del 25.5.2020 a firma del 1° Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa -O- con la quale veniva denegato l’accesso agli atti amministrativi richiesti dal ricorrente medesimo.
Espone in fatto che, a seguito della proposizione di denuncia-querela nei confronti del ricorrente da parte del Sig. -O-, gli veniva comunicato l’avvio del procedimento per la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale, ai sensi degli artt. 7, 8 della L. 241/90. A tale procedimento espone di avere partecipato presentando una nota illustrativa e difensiva alla Questura di Roma in data 16 maggio 2020. Espone, altresì, di aver presentato, in data 25.05.2020, istanza di accesso agli atti amministrativi, per conoscere il contenuto delle accuse mosse nei suoi confronti ma che, in pari data, la Questura di Roma negava la visione degli atti opponendo la segretezza degli stessi in ragione della pendenza del relativo procedimento penale. Inoltrava, infine, richiesta ex art. 335 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone al fine di conoscere eventuali iscrizioni di procedimenti a suo carico, in relazione ai quali poter essere autorizzato alla visione degli atti da parte del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo. In relazione a tale richiesta gli veniva comunicato che alla data del 9.6.2020 non risulterebbero “iscrizioni suscettibili di comunicazioni”.
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