TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-06-04, n. 202403550

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-06-04, n. 202403550
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403550
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 03550/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2024, proposto da:
R B, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 10;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, A M e M F L dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;



nei confronti

D M Bruno, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del Decreto n. 123 del 30/10/2023 del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, recante la nomina dell'Avv. Bruno D M quale Difensore Civico presso la Regione Campania;

- della Delibera del Consiglio Regionale Campania del 26/10/2023, recante l'elezione dell'Avv. Bruno D M quale Difensore Civico presso la Regione Campania;

- di ogni altro provvedimento o atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, ove lesivo dell'interesse del ricorrente, incluso il parere della I^ Commissione Permanente Affari Istituzionali, reso a seguito della seduta dell'1/6/2023, recante il giudizio di ammissibilità della candidatura dell'Avv. Bruno D M a Difensore Civico presso la Regione Campania.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. G E e uditi per le parti gli avvocati P S e A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente, che ha presentato la propria candidatura alla nomina di Difensore Civico regionale ex L.R. n. 23/1978 (di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 3/4/2023), impugna il decreto con cui il Presidente del Consiglio regionale ha nominato a tale carica il controinteressato, unitamente alla delibera consiliare con cui quest’ultimo è stato eletto ed al presupposto parere di ammissibilità della candidatura della I Commissione Permanente Affari Istituzionali.

Deduce che la nomina è viziata in quanto:

- il controinteressato è privo del prescritto requisito per l’elezione a Consigliere regionale e versa in condizioni di ineleggibilità (primo motivo);

- lo stesso è dipendente dell’Università Federico II che ha costituito l’Azienda ospedaliera universitaria, per cui non garantirebbe la necessaria indipendenza del Difensore civico che esercita anche la funzione di Garante del diritto alla salute e, in tale prospettiva, per analoghi motivi versa in conflitto di interessi, a cagione dell’attività di consulenza prestata presso le Aziende Ospedaliere Cardarelli, Santobono - Pausillipon, Fondazione G. Pascale, G. Rummo e Napoli 1 Centro (secondo e terzo motivo);

- il controinteressato non possiede la richiesta peculiare competenza giuridico-amministrativa (quarto motivo);

- è carente la motivazione, mancando una concreta valutazione comparativa tra i candidati (quinto motivo).

Si è costituita in giudizio per resistere la Regione, depositando memoria difensiva.

Non si è costituito il controinteressato.

Il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione nel merito.

Il ricorrente ha depositato scritti difensivi.

All’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 il ricorso è stato assegnato in decisione.



DIRITTO

1.- Il Collegio intende affermare espressamente la sussistenza della propria giurisdizione a conoscere della presente controversia, concernente la nomina a una carica pubblica, all’esito di un’attività amministrativa esplicazione di un pubblico potere (art. 7 c.p.a.), a cospetto del quale la posizione giuridica soggettiva del ricorrente riveste la natura di interesse legittimo.

Invero, va sgombrato il campo dal dubbio sollevato dalla difesa regionale, essendo escluso (per quanto si dirà) che sia in discussione un’ipotesi di ineleggibilità del candidato, che configurerebbe la giurisdizione del Giudice ordinario.

2.- Le censure del ricorrente, innanzi riassunte, concernono profili che attengono al possesso dei requisiti per la nomina a difensore civico regionale e all’addotta assenza di un adeguato corredo motivazionale.

Possono essere trattati congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, accomunati dalla contestazione della nomina che si assume disposta in favore di candidato privo di requisiti di ordine generale (eleggibilità a Consigliere regionale e assenza di altre condizioni di ineleggibilità), versante in situazione di conflitto di interessi e carente della peculiare competenza giuridico-amministrativa.

L’avviso pubblico ha prescritto che: “ Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere regionale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità. Egli è scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico-amministrativa ”.

La prescrizione richiama pedissequamente quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 11 agosto 1978, n. 23 (“Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania”).

2.1. Il ricorrente desume dal curriculum vitae dell’avv. D M la configurabilità di una condizione di ineleggibilità, in ragione dei suoi rapporti professionali di consulenza con la Regione e con le Aziende Ospedaliere indicate.

Reputa applicabile al controinteressato l’ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, che rinviene nell’art. 3, co. 1, n. 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

La tesi è infondata.

La legge n. 154/81 (“Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”) prevede all’art. 3 che:

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale: (…) 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma ” (ossia, delle persone giuridiche soggette a vigilanza della Regione o che ricevano sovvenzioni in via continuativa, eccedenti il dieci per cento del totale delle proprie entrate, che abbiano comunque parte in servizi, esazioni di diritti,

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