TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-02-04, n. 202200413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-02-04, n. 202200413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200413
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2022

N. 00413/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00712/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 712 del 2012, proposto da
S P, rappresentato e difeso dall’avvocato-OMISSIS-, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Sciuti, n. 55;



contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Garilli e Massimiliano Marinelli, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Massimiliano Marinelli in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;



per l’annullamento

-del Decreto Rettorale n.-OMISSIS-, comunicato al ricorrente il 30.01.2012 con lettera raccomandata A.R. Prot. -OMISSIS-, spedita il 26.01.2012 e pervenuta al domicilio del ricorrente il 30.01.2012, con il quale venivano approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo –MED/42 – Igiene Generale e Applicata – D.R. n.3932 del 03 12.2010 pubblicato sulla G.U.R.I. - 4° serie speciale n.101 del 21.12.2010 – II sessione 2010;

- del Verbale n.-OMISSIS-con il quale la Commissione Giudicatrice della Valutazione Comparativa, sulla base delle valutazioni collegiali riportate per ciascun candidato, esprimeva i giudizi complessivi comparativi di cui all’allegato “C” e con il quale, terminata la valutazione complessiva, veniva effettuata la votazione nella quale venivano espressi tre voti a favore del Dott.-OMISSIS-e nessuno per gli altri tre candidati, Dott.ri -OMISSIS-.

- dell’allegato “C” al verbale n.-OMISSIS-con il quale la Commissione Giudicatrice esprimeva i giudizi complessivi comparativi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2021 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato il 26 marzo 2021 e depositato il successivo 26 aprile, il ricorrente ha esposto:

- di aver partecipato – unitamente al controinteressato e -OMISSIS-‒ alla procedura di valutazione comparativa, indetta con D.R. n. 197 del 25.1.2012, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo -MED/42- Igiene Generale e Applicata ‒ D.R. n. 3932 del 03 12.2010 pubblicato sulla G.U.R.1. ‒ 4° serie speciale n.101 del 21.12.2010 – II sessione 2010;

- che, all’esito della procedura comparativa, era stato dichiarato vincitore del concorso il dott. -OMISSIS-.

Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

1) MANCATA VALUTAZIONE DI TITOLI DEL RICORRENTE: ‒ Violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 2, D.P.R. 117/2000; ‒Violazione dell’art. 8 del bando di concorso -Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1. ‒ Eccesso di potere. ‒ Disparità di trattamento. ‒ Difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza, contraddittorietà, apparenza della motivazione.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni titoli da parte della Commissione.

2) ILLEGITTIMA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL DOTT. MAZZUCCO:

‒ Violazione e falsa applicazione del’art.4, comma 2, D.P.R. 117/2000; ‒ Violazione dell’art.8 del bando di concorso ‒ Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1. ‒ Eccesso di potere. ‒ Disparità di trattamento. ‒ Difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza, contraddittorietà, apparenza della motivazione.

Con tale motivo, il ricorrente lamenta l’illegittima valutazione di alcuni titoli del vincitore.

3) ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI. ‒ Violazione e falsa applicazione dell‟art.4, comma 2, D.P.R. 117/2000; ‒ Violazione dell’art.8 del bando di concorso ‒Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1. ‒ Violazione dell’art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 28.7.2009 n.89. ‒ Eccesso di potere. ‒ Difetto di motivazione per inesistente, contradittoria, insufficiente, illegittima od apparente motivazione.

Con questo motivo il ricorrente contesta la valutazione comparativa delle pubblicazioni rilevando la violazione dei parametri e criteri di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 28.7.2009, n.89.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando documentazione.

Si è altresì costituito il controinteressato che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e documentazione.

All’udienza del 10 dicembre 2021,

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