TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202200965
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 00965/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2017, proposto da
M B, M B, R C, G C, A P, W S, A P, M P, C P e M V, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato F L G, domiciliato presso la Tar Toscana Segreteria in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Paolo Liberati e Stefania Frattaroli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei Decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81253, n. 81275, n. 81276, n. 81277, n. 81278, n. 81279, n. 81280, n. 81282, n. 81284 di assegnazione del personale, in base a quanto previsto dall'art.12, comma 2, del D.Lgs 19/08/2016 n.177 , pubblicati nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7/11/16;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2022 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, i sopra citati ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, hanno impugnato i decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81253, n. 81275, n. 81276, n. 81277, n. 81278, n. 81279, n. 81280, n. 81282, n. 81284 di assegnazione del personale, in base a quanto previsto dall'art.12, comma 2, del D.lgs. 19/08/2016 n.177 .
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l'illegittimità dei decreti attuativi impugnati per violazione dell’art. 2 della Costituzione, in conseguenza della militarizzazione asseritamente forzata dei dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, unitamente all’illegittimità costituzionale della delega contenuta nell’art. 8, comma 1, della Legge n. 124/2015 e dell’art.7 del D.lgs. n. 177/2016;a parere dei ricorrenti sarebbe illegittimo il mutamento di status, con il quale sarebbe stato imposto ex lege di percorrere una carriera non scelta e di abbandonare quella scelta ed ottenuta in seguito al superamento di un pubblico concorso, circostanza che sarebbe stata legittimo solo in presenza di una adesione volontaria;
2. l’illegittimità dei decreti attuativi per violazione degli artt. 2-3 della Costituzione, per aver attuato soltanto in modo eccessivamente limitato la riserva di posti in relazione al transito facoltativo in altre amministrazioni dello Stato e per disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza ex art.3 Cost.;i contingenti assegnati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato di cui alle tabelle allegate al D.lgs 177/2016 aggiornate con successivi decreti, sarebbero limitati, determinandosi un obbligo di mutamento di status;
3. l’illegittimità dei decreti attuativi per violazione degli artt.18, 39, 40 della Costituzione, in conseguenza della militarizzazione forzata dei dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, in conseguenza della quale sarebbero stati sacrificati i diritti tutelati dalla Costituzione della libertà dell'organizzazione sindacale e del pluralismo sindacale ex art.39;
4. l’illegittimità dei decreti attuativi per violazione degli artt. 2-4-35 della Costituzione, in quanto l’assunzione ope legis dello status militare comporterebbe una compromissione dei diritti concernenti il rapporto di lavoro pubblico degli appartenenti al Corpo Forestale, suscettibile da determinare una palese violazione dell’art. 2 della Costituzione;il diritto al lavoro comporta che ciascun cittadino deve essere libero di scegliere quale attività lavorativa svolgere;
5. l’illegittimità dei decreti attuativi per violazione dell’art. 3 Costituzione, in relazione alla militarizzazione ex lege del personale femminile che, in quanto tale, lederebbe il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione;
6. l’illegittimità dei decreti attuativi per violazione dell’art.2 della Costituzione, in relazione al personale tecnico non armato e non in divisa, in quanto la militarizzazione coattiva del personale tecnico violerebbe il diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione che è riconosciuto dalle più importanti carte internazionali dei diritti;
7. l’illegittimità dei decreti attuativi per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art.97 cost., in quanto la soppressione del CFS può comportare, almeno parzialmente, il venir meno delle funzioni esercitate costituzionalmente necessarie;
8. l’illegittimità dei decreti attuativi impugnati, per violazione dell'art.117 Costituzione in relazione agli artt.15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 8 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 1 della Carta sociale europea.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali si è costituito solo formalmente.
All’udienza del 13 luglio 2022, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da respingere.
1.1 Sono, in particolare, infondate le prime quattro censure, oltre all’ottavo motivo, con le quali si sostiene l’illegittimità costituzionale della delega contenuta nell’art. 8, comma 1, della Legge n. 124/2015 e dell’art.7 del D.lgs. n. 177/2016.
1.2 A parere dei ricorrenti sarebbe illegittimo il mutamento di status , con il quale gli sarebbe stato imposto di percorrere una carriera non scelta e di abbandonare quella in origine conseguita in seguito al superamento di un pubblico concorso.
1.3 In primo luogo va chiarito come non possa essere messo in discussione il potere del Legislatore di sopprimere particolari enti o uffici privi di rilevanza costituzionale, non essendo esistente un “ diritto assoluto ” del dipendente pubblico alla conservazione del posto di lavoro, ma solo la necessità che siano previste misure atte a garantirne la stabilità occupazionale, come pacificamente verificatosi nel caso in esame.
1.4 La Corte Costituzionale in precedenti pronunce (per tutte si veda la sentenza n. 229/2001), pur riconoscendo il diritto al lavoro quale espressione dello stato di libertà individuale, ha ribadito l’insussistenza di un diritto “assoluto” alla conservazione del posto di lavoro, stante il potere del Legislatore di meglio definire la macchina amministrativa e dei servizi di utilità sociale, anche sopprimendo ed accorpando enti diversi.
1.5 Si consideri, inoltre, come il Legislatore ha previsto una disciplina per consentire ai dipendenti del Corpo Forestale di operare una scelta del Corpo nel quale confluire e nell’ambito del quale continuare a esplicare la propria attività lavorativa.
1.6 Con il DPCM del 21 novembre 2016 si è concretizzata l’“offerta di mobilità” e si è chiusa la relativa fase del procedimento, consentendo agli interessati di esprimere la preferenza di assegnazione.
1.7 Sono stati previsti, in secondo luogo, meccanismi idonei a salvaguardare il trattamento economico e giuridico del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato, in particolare l’assegno ad personam di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 177/2016 e la garanzia di conservazione del regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza di cui al successivo art. 18, comma 1.
1.8 Tali guarentigie consentono di escludere che il transito nel Corpo dei vigili del fuoco comporti apprezzabili modifiche in peius dei contenuti del rapporto di lavoro dell’odierno ricorrente.
1.9 All'interessato che scelga di non transitare nell'Arma dei carabinieri e non venga successivamente assegnato alle altre forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in ridotte aliquote e nei contingenti limitati indicati: rispettivamente 147 tra Polizia di Stato e Guardia di finanza, 390 nei Vigili del Fuoco e 47 nel Ministero, come risulta dalla Tabella A allegata al d.lgs.) rimane la facoltà di richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con preferenza tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare.
2. Inoltre, l’art. 12 del D.lgs. n. 177/2016, al comma 5, consente al personale assegnato ai Vigili del Fuoco, il mantenimento dell'assegno “ ad personam ” di cui all'articolo 8, così come anche la conservazione del regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza.
2.1 Si consideri, peraltro, che la Corte Costituzionale con la sentenza del 10 luglio 2019, n. 170 ha già avuto modo di chiarire che “dal riconoscimento della rilevanza costituzionale del lavoro non può derivare -quando siano in gioco altri interessi e altre esigenze sociali - l'assoluta prevalenza della stabilità del posto. Così, nell'ambito della tematica della mobilità del pubblico impiego, che rileva specificamente nell'odierno giudizio, questa Corte ha ritenuto legittime disposizioni rispondenti alle finalità di "evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro" di chi sia allo stato dipendente pubblico e di ottenere allo stesso tempo "un contenimento della spesa per il personale", in quanto ritenute idonee a promuovere, "nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost." (sentenze n. 202 del 2016 e n. 388 del 2004). Da ultimo, ha sottolineato come tali soluzioni consentano di garantire un equilibrato contemperamento tra il mantenimento dei rapporti di lavoro e la discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici (sentenza n. 79 del 2019)”.
2.2 Il mutamento di status, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 12 maggio 2016, n. 1183/2016), è espressione di una nuova concezione organizzativa in cui sono le competenze - e non lo status - a dare la misura della professionalità. In tale ottica, per effetto della capillare diffusione territoriale e dell'omogeneità delle funzioni rispetto a quelle dell'Arma dei Carabinieri, al personale forestale, che transita nel nuovo Corpo, è consentito mantenere, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, la stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di conservazione della specialità e dell'unitarietà delle funzioni (art. 2214-quater, comma 20,lettera b), nonché continuare a svolgere funzioni a presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare, in attuazione del principio, contenuto nella legge delega, della "salvaguardia delle professionalità esistenti". È altresì assicurata la permanenza nel comparto negoziale sicurezza e difesa al quale sono connesse prerogative giuridiche ed economiche (progressione in carriera, trattamento economico e pensionistico).
2.3 Peraltro, la specificità dell'ordinamento militare rispetto a quello civile è stata in parte mitigata dalla recente sentenza di questa Corte n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 cod. ordinamento militare, il quale non consentiva ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre 2017, n. 5845), che ha riconosciuto il diritto di iscrizione ai partiti politici e di elettorato passivo ai militari, con l'unico limite dell'assunzione di cariche statutarie.
2.4 Nemmeno sono fondati il quinto e il sesto motivo con il quale si sostiene all’avvenuta militarizzazione del personale femminile che, in quanto tale, lederebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Come si è avuto modo di evidenziare il Legislatore ha predisposto una procedura per evitare la militarizzazione (donne comprese) dei dipendenti appartenenti al Corpo Forestale dello Stato.
2.5 Con il settimo motivo si è sostenuto che la soppressione del CFS potrebbe comportare, almeno parzialmente, il venir meno delle funzioni esercitate costituzionalmente necessarie.
Anche detta censura è stata esaminata dalla Corte Costituzionale del 2019 che ha evidenziato come il Legislatore abbia perseguito l’intento di ricercare la migliore utilizzazione delle risorse in una prospettiva di continuità, senza, cioè, disperdere professionalità e assetti territoriali, bensì inquadrandoli in un contesto maggiormente funzionale.
2.6 In particolare, l'art.8, comma 1, lettera a), della L. n. 124 del 2015 statuisce che la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento in altra forza di polizia debba far salve "le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale".
La censura è, pertanto, infondata.
2.7 L’infondatezza di tutti i motivi consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.