TAR Genova, sez. II, decreto collegiale 2014-07-03, n. 201401075
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N. 01075/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2014, proposto dalla signora L K R I, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Genova, Salita Salvatore viale 5/2;
contro
Questura di Genova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del provvedimento n. 8 a.12/imm.-2 sez.-./2014 del 10.1.2014 del questore di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Il collegio è chiamato a decidere sull’istanza dell’avvocato A B che patrocinò la causa per l’originaria istante, relativamente all’annullamento di un provvedimento del questore di Genova: nelle more della lite sopraggiunse un nuovo atto, sì che venne dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il legale istante chiede liquidarsi i compensi spettanti, posto che la signora Rodriguez Ibarra era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con atto dell’apposita commissione.
La domanda è meritevole di accoglimento, visto l’esito della lite, e le spese vanno equamente liquidate in dispositivo, in ragione della natura della causa e del suo esito.