TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313513
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Testo completo
Pubblicato il 01/09/2023
N. 13513/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 20 settembre 2018 e notificato al ricorrente il 7 novembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 20 settembre 2018, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 7 novembre 2018, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS-, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione il Ministero ha evidenziato che dai « pregiudizi di carattere penale (violazioni di cui agli artt. 466, 482 c.p., 116, co. 13, C.D.S) [a carico dell’istante] si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale – e, in particolare, nel decennio anteriore alla data della domanda – idonei a fondare l’opportunità della concessione del nuovo status civitatis» .
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS- ha contestato tale decisione per «c arenza di istruttoria, vizio di motivazione [ed] eccesso di potere » lamentando, in sintesi, che:
- l’amministrazione aveva adottato il diniego oltre il termine previsto dalla normativa vigente per la definizione del procedimento in questione;
- la stessa p.a. aveva adottato il diniego solamente in ragione di una « risalente condanna per reati in parte depenalizzati, (ovvero fatti rispetto ai quali lo stesso ordinamento rinuncia ad applicare od eseguire sanzioni penali) ed in parte estinti ai sensi e nelle forme di legge» senza valutare effettivamente « alcuno degli elementi addotti in sede di osservazioni dal ricorrente quali lo stabile insediamento sul territorio proprio e del proprio nucleo familiare [e] lo svolgimento di stabile attività lavorativa» .
3. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 7 luglio 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
4. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
5. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
6. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Consiglio di Stato, II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (Tar Lazio, I- ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
7. La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadin i» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […] , atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 3 giugno 2021, n. 6541).
8. In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale;non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
9. Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, il Collegio ritiene che il provvedimento di cui al presente giudizio sia scevro dai vizi lamentati e che l’amministrazione resistente abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell’istanza del ricorrente per la non compiuta integrazione dello stesso nella comunità nazionale desumibile dalla violazione della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
10. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in particolare, la p.a. ha valutato che il ricorrente è stato coinvolto in un procedimento penale (cui è seguita, per stessa ammissione del ricorrente, una pronuncia di applicazione della pena ex artt. 444 e 445 c.p.p.) – per falsità materiale commessa dal privato in concorso (art. 110, 482 c.p., circostanza art. 477 c.p.) nonché per guida di veicolo senza aver conseguito la patente (cfr. doc. 2, allegato al ricorso, pag. 16).
11. Tale circostanza è stata considerata dal Ministero nell’ambito di un giudizio globale sul comportamento del sig. -OMISSIS- ed è stata non irragionevolmente ritenuta dalla stessa amministrazione indice di una non compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
12. Si tratta di una valutazione condivisibile tenuto conto della natura del potere esercitato dalla p.a. resistente, degli interessi coinvolti e delle conseguenze derivanti dall’attribuzione della cittadinanza.
12.1. A tal proposito, va innanzitutto ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che « la guida senza patente, cioè senza l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità ” (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 16 giugno 2022, n. 8046 e 26 giugno 2023, n. 10760) e che « la guida senza patente commessa in violazione dell’art. 116 del codice della strada effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 17 dicembre 2020, n. 13629).
12.2. Analogamente, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che anche la condotta di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (cioè la contraffazione da parte di un privato di una certificazione) può ragionevolmente determinare la p.a. resistente a ritenere non realizzata la corretta integrazione sociale della persona istante, poiché indicativa di scarsa affidabilità di quest’ultima nel rapporto con le istituzioni dello Stato se non addirittura espressiva di un atteggiamento di disprezzo per il rispetto delle regole di civile convivenza da parte del richiedente cittadinanza (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 28 marzo 2022, n. 3475, 10 maggio 2023, n. 7858 e 7 giugno 2023, n. 9611).
12.3. A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, la p.a. non ha valutato in maniera illogica la situazione dell’istante, se si tiene conto che le condotte per cui il sig. -OMISSIS- è stato destinatario della pronuncia ex artt. 444 e 445 c.p. sono state poste in essere in data 8 maggio 2010 (la guida senza patente) e in data prossima a quest’ultima (la falsità materiale commessa dal privato in concorso), e quindi solo quattro anni prima della proposizione dell’istanza (presentata dal ricorrente in data 17 novembre 2014), ovvero in epoca nient’affatto risalente.
12.4. È poi appena il caso di notare che non possono essere considerate significative – al fine di determinare l’illegittimità della decisione gravata – l’estinzione del reato dichiarata dal Tribunale di Ravenna in data 23 luglio 2018 né la depenalizzazione del reato di guida senza patente, tenuto conto che – per consolidata giurisprudenza – tali circostanze non assumono di per sé carattere dirimente al fine di escludere la ragionevolezza della decisione assunta dalla p.a. resistente in materia di cittadinanza (cfr. – in ordine all’estinzione – Tar Lazio, V- bis , 6 aprile 2023, n. 5920 e – in ordine alla depenalizzazione – Tar Lazio, V- bis , 16 giugno 2022, n. 8046).
13. In ragione di quanto sopra, è evidente l’infondatezza delle ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente in ordine alla mancata valutazione complessiva del suo percorso di integrazione sociale e lavorativa nonché del suo inserimento nella società civile, tenuto conto che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2944).
14. È appena il caso infine di notare che sono del tutto prive di pregio le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla tardività del provvedimento gravato, tenuto conto che nella materia oggetto del presente giudizio « il ritardo con cui è stato adottato il provvedimento non ne determina l’invalidità, né l’amministrazione perde il potere di determinarsi sulla domanda non operando l’istituto del silenzio assenso alla luce di quanto prevede l’art. 20 della legge 241/1990 » (Tar Lazio, I- ter , 26 ottobre 2022, n. 13872).
15. Ne consegue che il provvedimento impugnato non è affetto dai vizi lamentati nell’atto introduttivo e che quindi – conclusivamente – il gravame proposto avverso lo stesso deve essere respinto.
16. Nulla sulle spese, tenuto conto della mancata costituzione della p.a. resistente.