TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313513
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Testo completo
Pubblicato il 01/09/2023
N. 13513/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 20 settembre 2018 e notificato al ricorrente il 7 novembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 20 settembre 2018, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 7 novembre 2018, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS-, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione il Ministero ha evidenziato che dai « pregiudizi di carattere penale (violazioni di cui agli artt. 466, 482 c.p., 116, co. 13, C.D.S) [a carico dell’istante] si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale – e, in particolare, nel decennio anteriore alla data della domanda – idonei a fondare l’opportunità della concessione del nuovo status civitatis» .
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS- ha contestato tale decisione per «c arenza di istruttoria, vizio di motivazione [ed] eccesso di potere » lamentando, in sintesi, che:
- l’amministrazione aveva adottato il diniego oltre il termine previsto dalla normativa vigente per la definizione del procedimento in questione;
- la stessa p.a. aveva adottato il diniego solamente in ragione di una « risalente condanna per reati in parte depenalizzati, (ovvero fatti rispetto ai quali lo stesso ordinamento rinuncia ad applicare od eseguire sanzioni penali) ed in parte estinti ai sensi e nelle forme di legge» senza valutare effettivamente « alcuno degli elementi addotti in sede di osservazioni dal ricorrente quali lo stabile insediamento sul territorio proprio e del proprio nucleo familiare [e] lo svolgimento di stabile attività lavorativa» .
3. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 7 luglio 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
4. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
5. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
6. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un