TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2010-01-13, n. 201000034
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N. 00034/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01875/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2009, proposto da:
Calzaturificio Marel Srl, rappresentato e difeso dagli avv. G R, G R, con domicilio eletto presso G R in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria 9;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera, di estremi sconosciuti, con cui la Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni ha respinto le integrazioni salariali richieste dal calzaturificio ricorrente, relativamente al periodo dal 20 ottobre 2008 al 6 dicembre 2008, e dalla successiva istanza di proroga dal 8 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/01/2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avv. Angelo Vantaggiato in sostituzione degli avvocati G R e G R ;
Considerato che , per poter usufruire degli interventi di integrazione salariale , disciplinati dalla legge 20 maggio 1975, n.164, la effettuazione di prestazioni di lavoro a orario ridotto deve essere causata da una contrazione o dalla sospensione della attività produttiva;
rilevato che la riduzione dell’orario di lavoro all’interno del calzaturificio ricorrente sembra connessa ad altra fenomenologia aziendale , come pare potersi affermare in ordine alla prestazione di un orario di lavoro che si stabilizza al di sotto del minimo contrattuale ;