TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-07-02, n. 201016569

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-07-02, n. 201016569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201016569
Data del deposito : 2 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07919/2005 REG.RIC.

N. 16569/2010 REG.SEN.

N. 07919/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7919 del 2005, proposto da:
V S, rappresentato e difeso dall'avv. A T V, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, viale Augusto, 9 (presso lo studio dell’avv. S L);



contro

Comune di Pastorano, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle ordinanze del Responsabile dell’Area Tecnico – Urbanistica del Comune di Pastorano n. 93, 94, 95 e 96 del 7 luglio 2005;

- della relazione del 6 luglio 2005;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2010 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 21 ottobre 2005 e depositato il 18 novembre 2005, il Sig. Silvano Velardi espone di essere proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Pastorano (CE), ricevuto in parte per successione ed in parte per donazione e divisione, realizzato dal padre del ricorrente in forza di due distinte concessioni edilizie rilasciate rispettivamente nel 1968 (per il piano terra da adibire ad officina meccanica) e nel 1969 (per la costruzione di una sopraelevazione al primo piano, suddivisa in due ambienti, da destinare a deposito e ricambio macchine).

Il ricorrente rappresenta di essere subentrato nella proprietà dell’immobile nel 1990 e di aver apportato alcune modifiche al fine di migliorare la funzionalità della parte destinata ad officina e di ricavare un alloggio per il proprio nucleo familiare. Tali innovazioni sono consistite nell’ampliamento del piano terra onde realizzare un modesto ufficio con annesso servizio igienico e magazzino, attuato in assenza di titolo abilitativo e per il quale l’istante ha inoltrato una domanda di condono edilizio ai sensi della L. Reg. 18 novembre 2004 n. 10 (recante “norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni”).

2. In seguito al verbale di sopralluogo del 6 luglio 2005, il Comune di Pastorano ha adottato:

a) l’ordinanza n. 93 con la quale ha irrogato la sanzione amministrativa pari ad Euro 516,00 in ragione dell’esecuzione di lavori presso il locale officina al piano terra in assenza e/o difformità di denuncia di inizio attività (spostamento lungo la parete di porte e finestre, apertura di un vano porta, realizzazione di una pensilina su due lati a livello del solaio di copertura, costruzione di un solaio di copertura del torrino scala inclinato anziché orizzontale);

2) l’ordinanza n. 94, con cui ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite in assenza e/o difformità dal permesso di costruire al piano terra (locale compressore aria, magazzino attrezzi, disimpegno, locale deposito, servizio ed ingresso) e al primo piano (ingresso, cucina, servizio e porticato);

3) l’ordinanza n. 95 recante irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad Euro 10.231,27 per la realizzazione, in assenza del titolo abilitativo, di un vano scala al piano terra non eliminabile se non con pregiudizio per la restante porzione dell’immobile ai sensi dell’art. 34, secondo comma, del D.P.R. 380/2001 (secondo cui “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al

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