TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-02-21, n. 202400146
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/02/2024
N. 00146/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2023, proposto da
Soc. Coop. E.M.F.P. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento con cui il Comune di Terracina ha dichiarato irricevibile la richiesta assunta al SUAP al: REP_PROV_LT/LT-SUPRO/0029330 del 29.03.2023 relativo alla comunicazione inizio attività per la collocazione di giostre per il periodo intercorrente tra il 01.06.2023 e il 25.09.2023;
per quanto occorrer possa della delibera di Giunta n 198 del 26/04/2002, della delibera di Giunta n 38 del 11/03/2019 e della delibera di Giunta n 92 del 09/06/2021;
per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e non conosciuti con cui è stata disposto l'inutilizzabilità dell'area privata per gli spettacoli viaggianti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1) Con ricorso notificato il 29 maggio 2023 e depositato il successivo 5 giugno la SOC. COOP. E.M.F.P. a r.l. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Dirigente del Servizio SUAP Area Commercio del Comune di Terracina ha comunicato l’irricevibilità e l’archiviazione della domanda acquisita in data 29.3.2023 tramite il portale “Impresainungiorno” di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante-giostre in un’area privata ubicata in Terracina, via Leonardo da Vinci snc, con la motivazione che “ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha adottato alcun atto di indirizzo che consenta l’utilizzo delle aree private per lo svolgimento delle predette attività”.
2) A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (L. n. 337/1968;art. 1 L. n. 27/2012;artt. 3, 10 bis L. n. 241/90) ed eccesso di potere:
I) Non esiste alcuna norma o alcuna disposizione, che subordina l’esercizio delle attività quali quella della ricorrente su aree private ad un previo atto di indirizzo da parte della Giunta Municipale. Tanto più che, nemmeno le deliberazioni di Giunta Comunale n. 89 del 4 giugno 2021 e n. 92 del 9 giugno 2021 impongono tale divieto.
II) Qualsiasi limitazione eventualmente posta è comunque illegittima per violazione dell’articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27 di Conversione, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture) nella parte in cui dispone l’abrogazione delle norme che “prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”.
Il provvedimento impugnato, quindi, si fonda su un errato presupposto, vale a dire la necessità di un previo atto di indirizzo da parte della Giunta Municipale.
III) Il provvedimento impugnato è del tutto identico a quello già sospeso da Codesto Tribunale con l’ordinanza n. 245/2022, su cui si è formato il giudicato cautelare. Tale circostanza palesa il vizio del difetto di istruttoria e di assoluta irragionevolezza.
IV) Il provvedimento è altresì viziato per difetto di motivazione.
V) L’azione amministrativa è sviata dal difetto della funzione. Le aree pubbliche individuate dal Comune di Terracina, per stessa ammissione del Comune, sono aree del tutto inidonee allo scopo, a riprova del fatto che il reale intento del Comune è quello di impedire in tutti i modi l’esercito delle attività di spettacolo viaggiante nell’intero territorio comunale.
Tant’è che sin dal 2002 con delibera giuntale l’area dello Stadio Colavolpe fu individuata per la collocazione delle attività di spettacolo viaggiante ma per oltre 20 anni non è mai stata utilizzata.
VI) L’Amministrazione non considera che con delibera n. 109/2020 la Giunta Comunale aveva espresso una valutazione positiva circa l’utilizzabilità dell’area privata sita in via Leonardo Da Vinci, che non può essere contraddetta in presenza dei medesimi elementi fattuali e giuridici.
Ciò in quanto si tratta della collocazione temporanea di giostre su area a verde pubblico per un periodo limitato nel tempo (estivo) senza alcuna opera edilizia.
VII) L’atto impugnato non è stato preceduto dal preavviso di diniego.
3) Con atto depositato il 23 giugno 2023, si è costituito in giudizio il Comune di Terracina deducendo l’infondatezza del ricorso.
4) Con ordinanza n. 116 del 28 giugno 2023 questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare.
5) Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è infondato.
7) Con riguardo alla censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ne deve essere affermata l’infondatezza, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in forma semplificata ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 241/90 in ragione della manifesta irricevibilità della domanda.
In ogni caso, l'istituto partecipativo di cui all'art. 10-bis, l. n. 241/1990 va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la P.A., sicché il mancato o l'incompleto preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale, quando in ipotesi il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 16/05/2023, n.2957).
8) Tutte le ulteriori censure - con cui, in sintesi, si teorizza che l’omesso riferimento nell’art. 9 della L. 337/68 alle aree private vada interpretato come la volontà di non imporre alcuna limitazione sulle medesime per l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, le quali quindi devono ritenersi incondizionatamente idonee ad accogliere tali attività, anche in ragione della inidoneità delle aree pubbliche individuate dall’Amministrazione - possono essere trattate congiuntamente e devono essere respinte.
9) In base all’articolo 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 sopra richiamato, “le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno. È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse”.
Entrambe le parti in causa interpretano la locuzione “aree comunali” come aree appartenenti al Comune.
In realtà, ritiene il Collegio che la locuzione del primo comma sia interpretabile come riferibile indistintamente a tutte le aree rientranti nel territorio del Comune, comprese quelle di appartenenza privata.
Ne consegue che ai fini della compilazione dell’elenco delle aree disponibili il Comune può individuare aree compatibili con la destinazione generale di PRG e idonee a ospitare le installazioni in argomento senza fare distinzione tra proprietà pubblica o privata.
Pertanto, è errata la tesi della ricorrente secondo cui lo scopo della norma sarebbe quella di obbligare i Comuni ad individuare aree pubbliche per consentire l’esercizio delle attività in argomento e che l’omesso riferimento alle aree private vada interpretato come la volontà di non imporre alcuna limitazione per l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante su aree private.
In realtà, come detto, ai fini della possibilità o meno di svolgere le attività di cui all’art. 9 cit. non rileva l’appartenenza pubblica o privata dell’area ma il suo inserimento nell’elenco delle aree comunali disponibili, che può avvenire anche su istanza dell’interessato.
Tant’è che proprio l’art. 9 cit. stabilisce che “L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno”. La previsione di un periodico aggiornamento dell’elenco del resto trova una plausibile giustificazione proprio nella sua attitudine a includere aree private (evidentemente su sollecitazione degli interessati) poiché, se esso fosse destinato a considerare solo aree pubbliche, avrebbe poco senso prevederne una revisione (dato che, una volta formato, esso avrebbe carattere di tendenziale stabilità).
In definitiva il soggetto interessato (proprietario operatore del settore) a impiegare un’area privata non compresa nell’elenco deve chiedere all’amministrazione che essa vi sia inserita;a sua volta il comune – cui sia stata rivolta la richiesta di inserimento dell’area nell’elenco – ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica verificandone l’idoneità dal punto di vista della destinazione urbanistica e dell’impatto dell’attività sul contesto in cui verrebbe a inserirsi (si pensi ad es. al profilo della sicurezza del traffico) e determinandosi di conseguenza.
10) Come spiegato dal Comune nella propria memoria difensiva, l’area sulla quale l’istante chiede l’installazione di attrazioni per spettacolo viaggiante, contrasta con la vocazione della medesima, come risulta dalle certificazioni/attestazioni prot. n. 14677 del 19/02/2021 e n. 35063 del 12/05/2021, ove viene riportata la destinazione urbanistica a “verde pubblico, parte verde di rispetto, parte strada”.
Pertanto, la realizzazione anche temporanea del parco divertimenti progettato dalla ricorrente, con tutto quello che essa comporta in termini di uso e trasformazione del territorio, è incompatibile con la suddetta destinazione conservativa del verde pubblico, verde di rispetto e parte strada.
E ciò anche tenuto conto che la domanda della ricorrente è pervenuta agli Uffici unitamente ad ulteriori n. 4 domande con le quali, analogamente, è stata chiesta sul medesimo lotto di terreno l’installazione per lo stesso periodo di ulteriori giostre (molte peraltro qualificate come “medie” e “grandi” attrazioni di cui all’elenco ex art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337, approvato con D.M. del 23.4.1969, e aggiornato con D.M. del 29.4.2015) le quali nel loro insieme occuperebbero una superficie complessiva di mq. 3.126,80, da installarsi congiuntamente sulla medesima area, con ciò dando luogo a un vero e proprio parco giochi.
11) La valutazione di inidoneità dell’area proposta dagli istanti non è neanche contraddetta dal fatto che in passato il Comune abbia autorizzato per una stagione l’ubicazione in argomento perché, come ampiamente spiegato dal Comune, la deliberazione giuntale n.109/2020 - con cui si avallava, limitatamente alla stagione estiva 2020, l’utilizzo dell’area privata di via Leonardo da Vinci - trovava la sua motivazione nella momentanea indisponibilità dell’area San Martino;inoltre era riferita a un progetto di ben più ridotte dimensioni, nel quale era previsto il posizionamento soltanto di qualche gioco per bambini (dunque compatibile con la destinazione urbanistica dell’area), ma non di certo delle dimensioni e consistenza del parco divertimenti così come prospettato negli anni successivi.
12) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
13) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.