TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-04-15, n. 202100950

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-04-15, n. 202100950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202100950
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2021

N. 00950/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2020, proposto da:
R D R, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so V Emanuele, 58;

nei confronti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non costituito in giudizio;
Nicola Villani, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Destobbeleer e Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

- dell’ordinanza di demolizione n. 2162 dell’08.03.2020 del Comune di Praiano;

-della nota prot. n. 9817 del 05.12.2019, recante la comunicazione di avvio del procedimento;

- delle relazioni prot. 5987 del 18.07.2019 e prot. n. 8858 del 31.10.2019;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Beni Culturali ed Ambientali, della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali e di Nicola Villani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Il titolare epigrafato è proprietario di un immobile, ubicato nel Comune di Praiano, in un’area posta tra la sottostante S.S. 163 Amalfitana e la soprastante via Campo, ove si colloca la scaletta in contestazione, la quale rappresenta un vecchio percorso interpoderale di collegamento tra le predette strade pubbliche;
che, per sua natura e senza soluzione di continuità, attraversa e serve più fondi, ricadendo, in parte, nell’area di proprietà del ricorrente ed, in parte, in quella del controinteressato limitrofo. Quest’ultimo presenta una SCIA, prot. n. 6400 dell’11.07.2018, con la quale segnala l’inizio dell’attività di demolizione della porzione della scala ricadente nell’ area di sua spettanza, di fatto non avviati. Con l’ordinanza, prot. n. 2162 dell’8.03.2020, notificata il 4.05.2020, l’Amministrazione intima, al titolare epigrafato, la rimozione della porzione di scala abusiva ricadente nella propria area nonché, al confinante controinteressato, la ripresa dei lavori di demolizione di cui alla SCIA de qua. Avverso l’ordine ripristinatorio insorge il proprietario in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso notificato e depositato il 7.05.2020, assistito dai seguenti motivi di illegittimità, così di seguito sintetizzati:

I.VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLA L. N. 241/1990 ED ALL’ART. 146 DEL D.LGS N. 42/2004) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’).

Il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione del difetto assoluto del presupposto ed erroneità manifesta, atteso che, come suffragato dalla relazione tecnica allegata, la contestata scaletta, a suo dire, esiste da sempre, trattandosi di una piccola, antica, tipica scalinata in pietra, assunta a percorso interpoderale utilizzato da tempo immemore, al fine di consentire ai proprietari dei fondi a monte di raggiungere la strada statale S.S. 163 Amalfitana posta a valle ovvero di raggiungere le abitazioni ubicate lungo detta scaletta;
peraltro, insiste sul fatto che la scala ha subito attività di manutenzione ed è stata oggetto di interventi di potenziamento della preesistente illuminazione pubblica, a comprova, a suo dire, della natura pubblica della stessa.

II.VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLA L. N. 241/1990 ED ALL’ART. 146 DEL D.LGS N. 42/2004) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’).

Il ricorrente stigmatizza l’operato comunale, anche sotto il profilo del deficit motivazionale, atteso che le argomentazioni esplicitate nell’impianto contenutistico dell’atto gravato sono, a secondo la sua prospettazione, erronee ed inidonee a fondare la soluzione decisoria finale. La P.A., a suo dire, si è semplicemente limitata a ritenere la scaletta abusiva sulla base della documentazione acquisita dall’Anas, relativa al progetto di ampliamento del tornante della S.S. 18, per assumere che la stessa “si limita a mostrare un tratto di scala composto da sole 9 alzate e non mostra l’intero tratto di scale, cioè non evidenzia la scala che attraversa la proprietà Villani-De Rosa…si suppone che esistesse solo il primo tratto di scale che raggiungeva presumibilmente il solo fabbricato Villani”.

III.VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLA L. N. 241/1990 ED ALL’ART. 146 DEL D.LGS N. 42/2004) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’).

La parte ricorrente rimarca la natura pubblica della scaletta, argomentando dall’idea di principio per cui tutte le strade ed i percorsi di collegamento tra strade pubbliche sono tendenzialmente pubblici. E, del pari, la stradina/scaletta in contestazione presenta, a suo dire, tutti i requisiti per poter essere qualificata pubblica, nel momento in cui, da un lato, collega la strada comunale posta a monte con quella posta a valle, assolvendo quella ineludibile funzione di raccordo tra pubbliche vie;
dall’altro, la stessa è stata incisa da interventi di manutenzione e potenziamento della preesistente illuminazione pubblica da parte della medesima P.A.

IV.VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLA L. N. 241/1990 ED ALL’ART. 146 DEL D.LGS N. 42/2004) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’).

Il ricorrente insiste sull’illegittimità dell’ordine demolitorio, stante il difetto del presupposto dell’abusività della scaletta in contestazione.

V.VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 DELLA L. N. 241/1990;
ART. 146 DEL D.LGS N. 42/2004) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’).

Rimarca ancora l’illegittimità del provvedimento gravato, stante il suo assunto contrasto con la natura pubblica della scaletta o, comunque, con il relativo uso pubblico;
con i diritti sulla stessa vantata dai terzi che detto percorso pubblico o di uso pubblico utilizzano;
con la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica.

In data 14.05.2020, si costituisce in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, depositando memoria di stile.

In data 19.05.2020, si costituisce il proprietario confinante, in veste di controinteressato, depositando documentazione e successive memorie, nelle quali, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza collegiale del 4.06.2020, n. 343, l’istanza cautelare è accolta, con la seguente motivazione: “considerato che, da un sommario esame degli atti di causa, la domanda cautelare appare meritevole di accoglimento;
Verificato che, impregiudicati gli ulteriori approfondimenti tipici della fase di merito, il ricorso sembra assistito da sufficiente fumus boni iuris , attesa la perspicua considerazione dell’insufficiente delibazione istruttoria, che si limita a fondare la soluzione demolitoria sulla mera visione della documentazione prodotta dall’ANAS, la quale, tra l’altro, non fornisce argomentazioni esaustivamente comprovanti la precisa collocazione temporale e spaziale della scaletta in esame nonché della sua natura sostanziale”.

Nell’udienza pubblica del 14 aprile 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la causa è introitata per la decisione.

In via preliminare, va disposta l’inutilizzabilità della memoria di replica della parte ricorrente datata 24.03.2021, per tardività del suo deposito, avvenuto, come eccepito dal controinteressato, oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, ex art. 73 cpa.

Nel merito, il ricorso è accolto.

Sono meritevoli di positivo apprezzamento, in quanto fondate, tutte le doglianze articolate nei motivi di gravame, che vengono esaminate insieme, per affinità contenutistica.

L’ordinanza, oggetto della presente impugnazione, ingiunge la demolizione del seguente abuso: “scala di collegamento che si diparte da via Campo al civico 22 ed attraversa le proprietà dei due confinanti fino a raggiungere la sovrastante stradina comunale”. Il complessivo substrato argomentativo, fondante la soluzione repressiva finale, si basa sostanzialmente sulle risultanze documentali prodotte dall’ANAS, allegate al progetto di allargamento del tornante in questione, precisamente: “l’allegato 1 si limita a mostrare un tratto di scala composto da 9 alzate circa e non mostra l’intero tratto di scala, cioè non evidenzia l’intera scala che collega le due proprietà. Si suppone che esistesse solo il primo tratto…l’allegato 3 non mostra alcuna scala di attraversamento delle due proprietà, ma mostra un viottolo adiacente alle particelle 25,26 e 30 che si diparte dalla strada provinciale e si ricongiunge alla stradina del Campo”.

Ed invero, dalla disamina della documentazione versata in atti nonche dalla delibazione delle contrapposte risultanze peritali prodotte rispettivamente dalla parte ricorrente e dal controinteressato, unitamente ai diversi rilievi emerge la complessità ricostruttiva della vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio, che, in quanto tale, avrebbe dovuto imporre all’Ente resistente una maggiormente puntuale ed analitica verifica di tutti gli elementi circostanziali in gioco. Il Comune, in buona sostanza, come chiaramente evincibile dal tenore letterale dell’atto gravato, ha decisamente pretermesso una più approfondita analisi istruttoria, attraverso una più stringente comparazione dei diversi rilievi fattuali, che, ove diversamente apprezzati e considerati, avrebbero, senza dubbio, assolto un ruolo determinante o, quanto meno influente, in una diversa ottica valutativa della controversia.

Questo vizio istruttorio, dunque, si appalesa al Collegio in tutta la sua significatività, assumendo peraltro un’indiscussa portata dirimente della res controversa , inficiando evidentemente, in termini di illegittimità, l’ordinanza gravata. Il Comune, infatti, nell’impianto argomentativo dell’atto de quo , ignora i profili emersi nei contrapposti esiti peritali. Nella relazione tecnica della parte ricorrente si conclude per la caratterizzazione preesistente della scala, definita “un vecchio percorso interpoderale utilizzato da tempo immemore dai proprietari dei fondi a monte per raggiungere la strada statale SS 163 Amalfitana..nel periodo che dalla fine degli anni 80 all’inizio degli anni 90 il percorso ha subito attività di manutenzione tenuto conto che le opere di allargamento stradale da parte di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi