TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-05-17, n. 202409910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-05-17, n. 202409910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409910
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 09910/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03902/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3902 del 2024, proposto da
A L, F A, rappresentati e difesi dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Taranto Energia S.r.l. in A.S., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 27.2.2024, con cui si è disposta la liquidazione definitiva dei compensi spettanti ai Commissari Straordinari per la società Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria;
nonché, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2.12.2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’avv. A L e il dott. F A hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 27.2.2024, con cui si è disposta la liquidazione definitiva dei compensi spettanti ai Commissari Straordinari per la società Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria;
nonché, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2.12.2022, richiamato nel decreto impugnato.

In particolare, i ricorrenti hanno premesso che, in qualità di “ commissari straordinari di Taranto Energia S.r.L. in A.S. hanno predisposto e fatto approvare un primo piano di riparto parziale a favore dei creditori, reso esecutivo dal Giudice Delegato in data 15 novembre 2022. Sono stati pertanto soddisfatti, per un ammontare complessivo di € 11.974.874,00, i creditori ammessi in prededuzione e privilegio generale nella misura del 100% e i creditori ammessi al rango chirografario nella misura del 27%. Il residuo dell’attivo è stato accantonato in attesa della definizione di alcuni giudizi.

9. Dall’esito vittorioso di alcuni importanti contenziosi è derivata per Taranto Energia S.r.l. in A.S. la disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie per il pagamento integrale dei creditori risultanti dagli stati passivi esecutivi, nonché delle spese di gestione correnti e a finire. Si è pertanto prospettata la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura con il ritorno in bonis della società
” (cfr. pag. 3).

Hanno soggiunto che “ in data 11 gennaio 2024 i Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. in A.S. hanno sottoposto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n. 270/99, il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, redatti secondo i modelli standard stabiliti dal Ministero (c.d. “Schemi MISE”), accompagnati dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, chiedendo la relativa autorizzazione al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano. 12. Contestualmente, sempre coerentemente alle previsioni di cui ai all’art. 75 del d. lgs. n. 270/99, i Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. in A.S. hanno chiesto altresì la liquidazione dei compensi ad essi spettanti ”;
e che “ è stato conseguentemente corrisposto un primo acconto, quantificato nell’importo forfettario di € 111.245,69 per ciascun Commissario, a fronte della richiesta formulata per l’attività svolta allora fino al 31 maggio 2020 ” (cfr. pag. 4).

Nello specifico, hanno lamentato che “ in applicazione dei criteri sopra richiamati e delle percentuali fissate dal decreto interministeriale del 3 novembre 2016, come riportato nei prospetti di calcolo allegati all’istanza, i compensi maturati dai Commissari Straordinari dott. F. Ardito, avv. A. Lupo e prof. A. Danovi per l’attività svolta nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Taranto Energia S.r.l. per il periodo dal 1° giugno 2019 31 luglio 2023, risultavano pari a € 602.783,00 e cioè € 200.928,00 per ciascuno dei commissari straordinari ” (cfr. pag. 6);
ma che il Ministero intimato, con l’impugnato decreto del 27.2.2024, “ si è pronunciato: a) sia sull’istanza di liquidazione dei compensi presentata dai Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. nel procedimento ex art. 75 del d. lgs. n. 270/99 per la chiusura anticipata della procedura;
b) sia su altra diversa istanza dei medesimi commissari straordinari avente ad oggetto la corresponsione di un ulteriore acconto sui compensi per le altre società Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S
” (cfr. pag. 7);
infine pervenendosi, per l’attività svolta dai ricorrenti per Taranto Energia s.r.l. in A.S. dall’1.6.2019 al 31.7.2023, ad una liquidazione, “ sulla base dei criteri fissati dal decreto ministeriale del 2 dicembre 2022, nella misura del 50% di quanto spettante in base ai criteri riportati dal decreto interministeriale del 3 novembre 2016 e s. m. i. nella misura di Euro 98.085,91 per ciascun commissario ” (cfr., ancora, pag. 7).

Il tutto, peraltro, in linea con le determinazioni assunte nel decreto ministeriale del 2.12.2022, quest’ultimo riferito ai compensi spettanti ai commissari straordinari delle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A.: dunque, anche per la società in favore della quale hanno prestato la propria attività commissariale gli odierni ricorrenti.

A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 2, comma 2 del DL 347/2003, convertito dalla legge 39/2004;
del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20.11.2020, del 4.5.2018 e del D.I. 3.11.2016;
dei principi di legittimo affidamento, legalità e certezza nei rapporti giuridici, buona fede, lealtà, correttezza e irretroattività;
eccesso di potere per contraddittorietà.

Con tale motivo i ricorrenti hanno evidenziato che “ i criteri di determinazione dei compensi da corrispondere ai commissari straordinari (…) per Taranto Energia S.r.l. in A.S., individuati in esplicita esecuzione e attuazione del sopra richiamato art. 2, comma 2 della legge “Marzano”, hanno trovato una specifica e dedicata regolamentazione e disciplina nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 novembre 2020 ” (cfr. pag. 12);
laddove, al contrario, “ nel decreto del 27 febbraio 2024 qui impugnato, non solo non c’è il minimo cenno al d.m. 20 novembre 2020 e ai criteri di determinazione dei compensi ivi motivatamente individuati, dove, tra l’altro, si dava espressamente atto anche della “eccezionalità e complessità della procedura”, criteri sui quali quale è stata fondata l’istanza di liquidazione dei compensi presentata dai Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. in A.S. ”;
quest’ultima determinazione, a loro dire, resa iniqua dall’applicazione della decurtazione del 50% ai compensi controversi (cfr. pag. 13), perché sarebbe contraria alla disciplina di cui al DM del 2020 e, pertanto, confliggente con i principi (in particolare, legittimo affidamento, buona fede, lealtà, correttezza e irretroattività) contestati nel motivo in questione.

2°) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto l’illegittimità della motivazione della “ inopinata dimidiazione (…) dei compensi così come derivanti dall’applicazione dei criteri già stabiliti, ove si fossero considerati i risultati, evidentemente e totalmente positivi, conseguiti dalla gestione commissariale della procedura di Taranto Energia S.r.l. in A.S ” (cfr. pag. 16), e ciò nell’ambito di una procedura di eccezionale complessità.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (10.4.2024).

All’udienza in Camera di Consiglio del 15 maggio 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non ravvisando, il Collegio, elementi per discostarsi dallo specifico precedente di cui alla sentenza del 28 marzo 2023, n. 5339, riferibile ai profili di doglianza dedotti nei due motivi di ricorso.

Il DL 347/2003 prevede, all’art. 2, comma 2, che “ per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura ”.

I criteri di fissazione sono mediati dal successivo art. 47, con specifico riguardo ai cc.dd. criteri “ ulteriori ”, che disciplina la determinazione dei compensi, ossia: “ a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa, solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto;
un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari (…) e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;
b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie;
2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari;
3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali;
4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura
”.

L’attuazione di tale disciplina è stata realizzata con l’emanazione del DM 3 novembre 2016 (intitolato “ determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza (…) ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”), in cui si è previsto, all’art. 7, che “il compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale, si compone di due quote: a) una quota (…) che forma parte integrante del presente decreto, sull’attivo realizzato, al netto dei costi della procedura (…);
b) una seconda quota determinata, (…) che forma parte integrante del presente decreto, volta alla remunerazione dell’attività di accertamento, amministrazione e ripartizione del passivo, calcolata rispettivamente in percentuale sull’ammontare del passivo accertato, sull’ammontare del passivo amministrato e sulle somme ripartite ai creditori
” (comma 1);
e si è soggiunto, al comma 4, che “ il compenso liquidato al commissario è da intendersi onnicomprensivo, escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura, salvo il rimborso, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico;
nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell’interesse di più società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell’attivo realizzato, ancorché eventualmente poste provvisoriamente a carico di una o più di esse
”.

Nella concreta determinazione dei compensi, l’impugnato decreto ha fatto richiamo ad un abbattimento del 50% per la “ procedura Ilva S.p.A. in a.s. (procedura madre) ed a carico della medesima società ”, nonché nei confronti delle società “ collegate ”.

Tale collegamento è, con ogni evidenza, giustificato dalla considerazione che lo stato di insolvenza presenta peculiarità tali da riguardare non una singola impresa (madre), bensì un gruppo d’imprese, ovvero una pluralità di società collegate ovvero controllate da un’unica holding.

Del resto, l’art. 80 del d.lgs. 270/1999 prevede che “ ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: a) "per procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli artt. 2 e 27, facente parte di un gruppo;
b) "per imprese del gruppo": 1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;
2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre. (…) 2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile
”.

Dunque, nella specie è ben evidente, nelle vicende che hanno interessato la società Taranto Energia s.r.l. – già, peraltro, ricompresa tra le società indicate nel DM 2.12.2022 – nella gestione della infrastruttura ILVA, una “ direzione comune ” che, peraltro, nel medesimo d.lgs. 270/1999, giustifica, ai sensi dell’art. 90, la previsione secondo cui “ nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite ”: e senza contare che l’art. 284 del d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), rubricato “ concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo ”, prevede che “ più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. (…). Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 ”.

Richiami normativi che, ad avviso del Collegio, ampiamente suffragano l’estensione della disciplina applicata alla società madre alle altre società, ed essendo rimasto, da parte dei ricorrenti, privo di confutazione il dirimente rapporto di collegamento.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

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