TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-05-17, n. 202409910
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2024
N. 09910/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03902/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3902 del 2024, proposto da
A L, F A, rappresentati e difesi dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Taranto Energia S.r.l. in A.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 27.2.2024, con cui si è disposta la liquidazione definitiva dei compensi spettanti ai Commissari Straordinari per la società Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria; nonché, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’avv. A L e il dott. F A hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 27.2.2024, con cui si è disposta la liquidazione definitiva dei compensi spettanti ai Commissari Straordinari per la società Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria; nonché, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2.12.2022, richiamato nel decreto impugnato.
In particolare, i ricorrenti hanno premesso che, in qualità di “ commissari straordinari di Taranto Energia S.r.L. in A.S. hanno predisposto e fatto approvare un primo piano di riparto parziale a favore dei creditori, reso esecutivo dal Giudice Delegato in data 15 novembre 2022. Sono stati pertanto soddisfatti, per un ammontare complessivo di € 11.974.874,00, i creditori ammessi in prededuzione e privilegio generale nella misura del 100% e i creditori ammessi al rango chirografario nella misura del 27%. Il residuo dell’attivo è stato accantonato in attesa della definizione di alcuni giudizi. 9. Dall’esito vittorioso di alcuni importanti contenziosi è derivata per Taranto Energia S.r.l. in A.S. la disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie per il pagamento integrale dei creditori risultanti dagli stati passivi esecutivi, nonché delle spese di gestione correnti e a finire. Si è pertanto prospettata la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura con il ritorno in bonis della società ” (cfr. pag. 3).
Hanno soggiunto che “ in data 11 gennaio 2024 i Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. in A.S. hanno sottoposto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n. 270/99, il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, redatti secondo i modelli standard stabiliti dal Ministero (c.d. “Schemi MISE”), accompagnati dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, chiedendo la relativa autorizzazione al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano. 12. Contestualmente, sempre coerentemente alle previsioni di cui ai all’art. 75 del d. lgs. n. 270/99, i Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. in A.S. hanno chiesto altresì la liquidazione dei compensi ad essi spettanti ”; e che “ è stato conseguentemente corrisposto un primo acconto, quantificato nell’importo forfettario di € 111.245,69 per ciascun Commissario, a fronte della richiesta formulata per l’attività svolta allora fino al 31 maggio 2020 ” (cfr. pag. 4).
Nello specifico, hanno lamentato che “ in applicazione dei criteri sopra richiamati e delle percentuali fissate dal decreto interministeriale del 3 novembre 2016, come riportato nei prospetti di calcolo allegati all’istanza, i compensi maturati dai Commissari Straordinari dott. F. Ardito, avv. A. Lupo e prof. A. Danovi per l’attività svolta nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Taranto Energia S.r.l. per il periodo dal 1° giugno 2019 31 luglio 2023, risultavano pari a € 602.783,00 e cioè € 200.928,00 per ciascuno dei commissari straordinari ” (cfr. pag. 6); ma che il Ministero intimato, con l’impugnato decreto del 27.2.2024, “ si è pronunciato: a) sia sull’istanza di liquidazione dei compensi presentata dai Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. nel procedimento ex art. 75 del d. lgs. n. 270/99 per la chiusura anticipata della procedura; b) sia su altra diversa istanza dei medesimi commissari straordinari avente ad oggetto la corresponsione di un ulteriore acconto sui compensi per le altre società Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S ” (cfr. pag. 7); infine pervenendosi, per l’attività svolta dai ricorrenti per Taranto Energia s.r.l. in A.S. dall’1.6.2019 al 31.7.2023, ad una liquidazione, “ sulla base dei criteri fissati dal decreto ministeriale del 2 dicembre 2022, nella misura del 50% di quanto spettante in base ai criteri riportati dal decreto interministeriale del 3 novembre 2016 e s. m. i. nella misura di Euro 98.085,91 per ciascun commissario ” (cfr., ancora, pag. 7).
Il tutto, peraltro, in linea con le