TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-14, n. 202300491
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Pubblicato il 14/02/2023
N. 00491/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02167/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Palermo, alla via Goethe, n. 22;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Palermo, alla via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Palermo del 12 luglio 2017, Cat.A. -OMISSIS- Cont. Coc., di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.c.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Questore di Palermo ha negato a -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadina straniera già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il rinnovo dello stesso con conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
A sostegno della decisione, l’amministrazione ha indicato la mancata produzione di documentazione atta a dimostrare la percezione da parte della stessa di un reddito sufficiente al proprio mantenimento, nonostante l’interlocuzione endoprocedimentale.
Peraltro, la mancanza di legami familiari nel territorio nazionale esclude il rilascio del titolo per motivi familiari.
2. – La destinataria del diniego l’ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandandone l’annullamento.
Con il primo, articolato motivo ha dedotto di aver prodotto la documentazione necessaria, di essere titolare di un reddito sufficiente, e ha ulteriormente sostenuto che comunque non si applicherebbe al suo caso la previsione valorizzata dall’amministrazione.
Con il secondo motivo, lamenta di essere stata impedita nell’interlocuzione endoprocedimentale, avendo ricevuto la notifica del preavviso di rigetto mentre si trovava in Cina, non avendo la possibilità di interloquire.
3. – Si è costituita con comparsa meramente formale l’amministrazione.
4. – Il ricorso, previa ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare pronunciata in data 27 ottobre 2017, n. -OMISSIS-, confermata dall’ordinanza del CGA del 12 gennaio 2018,-OMISSIS-, è stato trattato all’udienza straordinaria del 17 gennaio 2023.
5. – La giurisprudenza ha chiarito che il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese al quale ha chiesto di ospitarlo;il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti;d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2022, n. 8569).
6. – Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta anche in questa sede giurisdizionale, emerge che la ricorrente ha dichiarato, per l’anno 2016, un reddito imponibile di € 10.547,00.
Tuttavia, la mera dichiarazione dei redditi non può ritenersi sufficiente ex se per provare l’attendibilità del reddito dichiarato dallo straniero, perché la stessa potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà. Di qui l’esigenza di rappresentare un quid pluris , consistente nell’allegazione di una documentazione specifica di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto solo asseritamente dichiarato. Nello specifico, devono essere documentate sia le entrate percepite, sia le uscite sostenute inerenti all’attività lavorativa esercitata (es. costi per l’acquisto di materie prime). Solo attraverso tali adempimenti, la dichiarazione dei redditi può attestare la veridicità di quanto in essa figurato (Cons. Stato, Sez. III, 9 settembre 2022, n. 7859).
A tal proposito, l’art. 6, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attribuisce all’amministrazione un potere ispettivo volto a verificare la congruità della documentazione prodotta dallo straniero, laddove dispone che “l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato” .
Il quadro sopra delineato conduce a disattendere le doglianze contenute nel ricorso, giacché la documentazione prodotta da parte ricorrente è tuttora inidonea a dimostrare il possesso, da parte sua, di un reddito sufficiente all’ottenimento del permesso di soggiorno.
7. – Tale osservazione, d’altra parte, sterilizza ogni doglianza circa l’impossibilità, per la ittadina straniera, di partecipare al procedimento.
8. – Il ricorso va rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la natura solo formale della costituzione dell’amministrazione.