TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-05-31, n. 201014023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-05-31, n. 201014023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201014023
Data del deposito : 31 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02716/2005 REG.RIC.

N. 14023/2010 REG.SEN.

N. 02716/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2005, proposto da:
Residenza dei Pini s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti R M e S M, con domicilio eletto presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, alla via Portuense, 104;

contro

- Sviluppo Italia Spa, ora Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. G T, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla via Orazio, 12;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero del Tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del responsabile Funzione Creazione d’Impresa Sviluppo Italia s.p.a. del 28 dicembre 2004, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che l’istruttoria del progetto si era concluso con esito negativo;
nonché avverso la delibera di non ammissione alle agevolazioni adottata dalla stesso Sviluppo Italia in data 22 dicembre 2004.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive presentate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 aprile 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi i difensori dele parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 14 marzo 2005, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione di Sviluppo Italia s.p.a. del 22 dicembre 2004, concernente la non ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 236/1993.

La società ricorrente aveva infatti avanzato domanda volta ad ottenere i predetti finanziamenti per la realizzazione di un progetto per l’organizzazione di servizi turistici nel Comune di Capoterra, in provincia di Cagliari, con un investimento di Euro 516.300,00, e, più precisamente, la costituzione di una società di servizi turistici per la “ predisposizione di un’attività continuativa e programmata di visite, gite, soggiorni ed escursioni in un particolare e suggestivo ambiente naturalistico con lo scopo di attivare la conoscenza e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti e, insieme, a diversifìcare, anche destagionalizzandola, l’offerta turistica tradizionale ”, con una piccola foresteria per offrire ricettività in regime di bed and breakfast .

1.1.- La delibera impugnata risulta così motivata:

- “ l’iniziativa in esame si inserisce nel settore dei servizi ricettivi e delle visite guidate nella zona sud-occidentale della Sardegna. I prezzi medi rilevati sul mercato e praticati da strutture bed and breakfast e agriturismo presenti in Sardegna (fonti: regione Sardegna e Associazione Nazionale B&B e Affittacamere) sono di Euro 38 per persona/notte (IVA inclusa,) e l’indice medio annuo dì utilizzazione degli esercizi ricettivi nella provincia di Cagliari nel 2002 è stato del 26,9% per gli alberghi e del 13,1% per gli esercizi complementari (fonte: ISTAT);

- la proponente prevede di conseguire un indice medio annuo di utilizzazione della struttura bed &
breakfast del 39% ed un prezzo per i soggiorni nel bed and breakfast di Euro 62 a persona/notte (IVA inclusa);

- il progetto non fornisce elementi tali da giustificare le differenze in termini di fatturato e margini attesi rispetto agli andamenti medi di settore;

- rielaborando i bilanci previsionali sulla base dei valori medi di settore, le previsioni economiche denotano assenza di redditività dell’iniziativa proposta;

- ai sensi dell’art. 27, comma 1 e comma 3, del D.M. 250/2004, non sono ammissibili le spese per la costruzione e per l’acquisto dell’immobile;

- la società prevede di realizzare un investimento di Euro 516.300,00, costituito per il 50% dall’acquisto dell’immobile (attività di bed and breakfast e relativi servizi), che rappresenta un elemento principale de/progetto;

- l’inammissibilità delle spese relative alla realizzazione delle opere murarie determina un aumento del fabbisogno finanziario che non trova copertura nelle fonti di finanziamento individuate dall’impresa;

la rielaborazjone delle previsioni finanziarie evidenzia un elevato indebitamento a breve che compromette l’equilibrio finanziario dell’iniziativa ”.

1.2.- La ricorrente formula dodici motivi di ricorso nel modo che segue: violazione di legge, falsa applicazione del d.m. n. 250/2004;
violazione di legge e mancata applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 306/1998;
violazione di legge art. 2 l. n. 241/1990, violazione dell’art. 7 del d.m. n. 306/1998, mancato rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento;
violazione di legge, violazione del principio generale di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, illogicità manifesta;
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea motivazione;
ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria;
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea motivazione, illogicità manifesta;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illegittimità derivata;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti, falsa applicazione di legge;
violazione di legge per difetto di motivazione;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

1.3.- Resistendo al ricorso, Sviluppo Italia confuta i motivi dedotti eccependone l’infondatezza.

1.4.- Alla camera di consiglio del 28 aprile 2005 la ricorrente ha rinunciato all’esame della domanda cautelare e alla udienza pubblica del 15 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.1.- Preliminarmente, vanno disattesi tutti i profili di censura – formulati con i motivi quinto, settimo, ottavo e undicesimo – deducenti difetto di motivazione della delibera impugnata, che non ha ammesso la società ricorrente alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 263/1993.

La delibera, oggetto del presente giudizio, reca infatti un’articolata motivazione enuncianti le ragioni che, ad avviso dell’Agenzia resistente, si oppongono all’accoglimento della richiesta delle agevolazioni avanzate.

2.2.- Ugualmente da disattendere sono il primo, secondo e quarto motivo, con i quali è, in buona sostanza, dedotta la violazione del principio di irretroattività della norma nel rilievo che, sebbene la società ricorrente abbia avanzata la domanda di finanziamento in data 1 marzo 2003, e quindi anteriormente all’entrata in vigore del d.m. 16 luglio 2004 n. 250 (“ Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I de lD.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ”), i provvedimenti impugnati affermano la non finanziabilità dell’iniziativa in applicazione dell’art. 27, commi 1 e 3, di detto decreto ministeriale, secondo cui “ non sono ammissibili le spese per la costruzione e per l’acquisto dell’immobile ”;
diversamente ratione temporis avrebbe dovuto applicarsi il precedente regolamento contenuto nel d.m. 18 febbraio 1998. n. 306.

Dispone infatti l’art. 40 del d.m. n. 250/2004 che “ le domande per le quali non è stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento ”.

Come correttamente annotato dalla resistente, il provvedimento legislativo cui si fa riferimento è il d.lgs. n.185/2000 (che ha sostituito l’art.1- bis della legge n. 236/1993), il cui art. 27 dispone la vigenza della vecchia normativa, anche regolamentare, solo fino alla emanazione dei nuovi regolamenti di cui all’art.24, e cioè solo sino alla data in cui è stato successivamente emanato il d.m. n. 250/2004.

Va data quindi adesione alla controdeduzione secondo cui l’attività posta in essere da Sviluppo Italia nell’adozione del provvedimento impugnato trova la sua fonte normativa nella precitata norma transitoria di cui all’art. 40 del regolamento del 2004, che richiama le norme del d.lgs. n.185/2000, dovendosi pertanto escludere che si sia fatta applicazione retroattiva di tale normativa regolamentare.

Consegue quindi che la normativa regolamentare da applicare al caso di specie è quella contenuta nel D.M. 250/04 sin dalla data della sua entrata in vigore, da ciò derivando l’applicabilità del relativo art. 27, commi 1 e 3, il quale stabilisce a chiare lettere che non sono ammissibili le spese per la costruzione e per l’acquisto dell’immobile.

Va peraltro condivisa l’ulteriore prospettazione della resistente secondo cui - e contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - anche nel vigore del precedente regolamento del 1998, le spese dell’acquisto dell’immobile non erano considerate ammissibili.

Se infatti la ricorrente menziona, a sostegno dell’assunto, l’art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento n. 306/1998 (“ Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile ”) ai sensi del quale tra le spese ammissibili per la realizzazione del progetto rientrerebbero anche quelle relative alle “ opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva “, si omette tuttavia di considerare che la medesima disposizione invocata soggiunge che “ per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria degli immobili ”.

Il che conferma comunque l’esistenza di un profilo di inammissibilità dell’iniziativa finanziaria avviata dalla società ricorrente.

3.- Su tale decisiva considerazione, che rende superfluo l’esame delle rimanenti censure (atteso che il loro apprezzamento, in via ipotesi non potrebbe giammai portare all’accoglimento del ricorso) l’impugnativa va rigettata, con compensazione tra le parti – nella concorrenza di giuste ragioni - delle spese di giudizio e degli onorari di causa

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