TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-19, n. 202101237
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Pubblicato il 19/07/2021
N. 01237/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2020, proposto da C M, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R L, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;
Ufficio Centrale Regionale Elettorale, Ufficio Centrale Circoscrizionale non costituitisi in giudizio;
nei confronti
M A B, G B, M A C, F C, S D C, R L, G M, F C T, G D Bi non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Lecce e Regionale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella parte in cui, nel verbale circoscrizionale, sono state determinate le cifre individuali dei candidati consiglieri regionali della lista n. 22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”;e nel Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale (pagina 206) sono state riportate le cifre individuali dei candidati consiglieri regionali nella circoscrizione di Lecce non eletti della lista n.22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”;e per la correzione dei risultati elettorali mediante attribuzione di 5.174 voti in luogo degli errati voti 752 e collocazione, nel Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale (pagina 206), laddove sono riportate le cifre individuali dei candidati consiglieri regionali nella circoscrizione di Lecce non eletti della lista n.22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”, al primo posto dei non eletti con voti 5.174 in luogo di voti 752;conseguentemente, della graduatoria dei candidati consiglieri regionali nella circoscrizione di Lecce non eletti della lista n.22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”, mediante attribuzione al candidato B M A di voti 1.369;al candidato B G di voti 646;al candidato C M A voti 1.050;al candidato C F voti 2.104;al candidato D C S voti 2.764;al candidato L R voti 619;al candidato M G voti 709;al candidato T F C voti 1.267;al candidato D B G voti 8.607;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. C M ha partecipato alla competizione elettorale tenutasi nei giorni 20 e 21 settembre del 2020 per l’elezione del Presidente della Regione Puglia e il rinnovo del Consiglio Regionale. Il medesimo si è candidato nella lista n. 22 “ Lega Salvini Puglia ” nella circoscrizione di Lecce. Il deducente ha appreso di avere conseguito oltre 5000 preferenze, ma in sede di proclamazione degli eletti si è avveduto di un errore relativo ai voti di preferenza riportati da tutti i candidati risultati non eletti della stessa lista politica. L’errore è emerso ponendo a confronto il verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale provvisorio e quello definitivo poi trasmesso all’Ufficio Centrale Regionale per il seguito del procedimento elettorale. La divergenza tra i due verbali modello 271 AR è stata peraltro riconosciuta dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale nella seduta appositamente convocata il 20 novembre 2020. Una volta trasmesso il modello 271 AR correttamente compilato all’Ufficio Centrale Regionale per le correzioni da apportare al verbale, lo stesso Ufficio ha però inteso l’art. 17 della legge 108 del 1968, da applicare nella specie, in senso restrittivo, desumendone la preclusione in ordine ad interventi correttivi dopo il decorso di 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, dovendosi rimettere ogni operazione in questo senso al Consiglio Regionale, organo competente in materia di convalida delle elezioni.
Il candidato M ha così chiesto al Tar l’annullamento delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Lecce e Regionale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia nella parte in cui, nel verbale circoscrizionale, sono state determinate le cifre individuali dei candidati consiglieri regionali della lista n. 22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”;e nel Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale (pagina 206) sono state riportate le cifre individuali dei candidati consiglieri regionali nella circoscrizione di Lecce non eletti della lista n.22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”;la conseguente correzione dei risultati elettorali mediante attribuzione di 5.174 voti in luogo degli errati voti 752 e collocazione, nel Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale (pagina 206), laddove sono riportate le cifre individuali dei candidati consiglieri regionali nella circoscrizione di Lecce non eletti della lista n.22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”, al primo posto dei non eletti con voti 5.174 in luogo di voti 752;conseguentemente, della graduatoria dei candidati consiglieri regionali nella circoscrizione di Lecce non eletti della lista n.22 avente il contrassegno “Lega Salvini Puglia”, mediante attribuzione al candidato B M A di voti 1.369;al candidato B G di voti 646;al candidato C M A voti 1.050;al candidato C F voti 2.104;al candidato D C S voti 2.764;al candidato L R voti 619;al candidato M G voti 709;al candidato T F C voti 1.267;al candidato D B G voti 8.607. Ha dedotto il vizio di violazione di legge, e l’erroneo presupposto in fatto nonché il travisamento dei risultati elettorali. La Regione Puglia si è costituita in giudizio e si è rimessa alla valutazione del Collegio. Con ordinanze istruttorie 93 e 711 del 2021, la Sezione ha disposto verificazione al fine di accertare la corretta attribuzione dei voti di preferenza riportati, oltre che dall’odierno ricorrente, anche dagli altri candidati appartenenti alla lista “ Lega Salvini Puglia”. La controversia è passata in decisione alla udienza del 8 luglio 2021, in esito alla quale è stato pubblicato il dispositivo di accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 130 del c.p.a.
DIRITTO
Il ricorso è da accogliere. Il Collegio premette che il ricorrente M aziona legittimamente il proprio interesse a risultare primo dei non eletti nella lista n. 22 “Lega Salvini Puglia”, presente nella circoscrizione di Lecce, in vista di eventuali meccanismi di surroga facenti parte delle dinamiche di un organo assembleare come il Consiglio Regionale. La legittimazione attiva deriva dall’applicazione dell’art. 130, comma 1 del c.p.a., a mente del quale “...contro tutti gli atti del procedimento elettorale successi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti: a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta...” . Posizione, questa, concretamente pregiudicata dalla erronea trasmissione di un verbale provvisorio di operazioni elettorali riportante voti di preferenza attribuiti ai candidati della lista del tutto difformi dai reali accadimenti nella tornata elettorale di cui si discute. Lo stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale di Lecce ha confermato l’erronea trasmissione di un modello provvisorio 271 AR all’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari al fine di procedere alle operazioni elettorali preordinate alla proclamazione degli eletti. Emerge dal verbale della seduta del 20 novembre 2020 che “ l’ufficio rileva che, in effetti, per mero errore materiale è stato trasmesso all’Ufficio Centrale Regionale il modello 271 AR Puglia nel quale le preferenze indicate non corrispondono a quelle realmente conseguite dai candidati della lista n. 22. Vi è infatti, agli atti d’ufficio il modello 271 AR Puglia contenente i dati esatti corrispondenti a quelli processati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale ma lo stesso, all’atto dell’invio, è stato sostituito da un modello non definitivo che riportava dati non verificati.”. Il dato ha ricevuto conferma in sede di verificazione disposta dal Collegio con le ordinanze istruttorie riportate in fatto. La relazione di verificazione infatti così recita “ In particolare, dalla modulistica elaborata dall’Ufficio Centrale circoscrizione di Lecce sono stati presi in considerazione i due esemplari del Mod. n. 271-AR-Puglia relativi alla Lista Circoscrizionale n. 22 denominata “LEGA SALVINI PUGLIA” e su uno di essi è stato rinvenuto, spillato, per divenirne parte integrante, un “verbale di riunione” del citato Ufficio Centrale circoscrizionale redatto in data 20 novembre 2020. Della suddetta documentazione si è provveduto a dare atto di quanto ivi riportato e del dato numerico risultante in corrispondenza di ciascun candidato consigliere (all. nn 2 e 3). A conclusione delle descritte operazioni, per le valutazioni del Collegio, ai fini della “correzione dei risultati elettorali concernenti i candidati della predetta Lista n. 22”, si è ritenuto di articolare una “Graduatoria” che ha avuto origine dalle cifre elettorali individuali come risultate dal modello definitivo 271 AR Puglia dell’Ufficio Centrale circoscrizionale. Da ultimo, per completezza, si è proceduto a verificare l’insussistenza, negli elaborati del citato Ufficio Centrale, di ulteriori “verbali di riunione” redatti in data 20 novembre 2020”. Dal confronto dei due modelli 271 AR Puglia è emersa, in effetti, una divergenza tra i dati relativi alle preferenze riportate dai candidati della lista n. 22 Lega Salvini Puglia, nei termini rappresentati dal ricorrente. Più in dettaglio, il ricorrente ha effettivamente conseguito 5.174 voti in luogo dei 752 del modello trasmesso per errore;il candidato B M A ha effettivamente riportato 1369 voti in luogo di 12.244;per B G la divergenza è tra gli effettivi voti 646 in luogo di 2.344;C M A riporta voti 1050 invece che 12.679;C F voti 2.104 in luogo di 720;D C S voti 2.764 in luogo di 1.481, la candidata L R voti 619 in luogo di 3.622;M G voti 709 in luogo di 756;T F C voti 1.267 invece di 596;il candidato D B G voti 8607 in luogo di 14.278. Deriva da tanto che il ricorrente occupa la posizione di primo dei non eletti, in seguito alla proclamazione del D B quale componente del Consiglio Regionale. La graduatoria della lista n. 22 Lega Salvini Puglia registra, pertanto, il seguente ordine decrescente : D B G detto G voti di preferenza 8.607 in luogo di 15.278 (proclamato eletto);M Cosimo voti di preferenza n.