TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-02-18, n. 201602120
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Testo completo
N. 02120/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07225/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7225 del 2015, proposto da:
S B, E C, G G, rappresentati e difesi dall'avv. M R, con domicilio eletto presso M R in Roma, Via Ugo De Carolis, 101;
contro
Ministero dello sviluppo economico, Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Costanzo D'Ascenzo, V D, A Mauro, Giuseppe Diana, Barbara Proietti, Alessandra Giuliani, n.c.
per l'annullamento, previa sospensiva
del decreto del 23/04/15 con cui il Ministro dello sviluppo economico ha nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Enea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti impugnano il decreto del 23/04/15 con cui il Ministro dello sviluppo economico ha nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e atti connessi.
A tal fine, nel dedurre i vizi di violazione di legge, difetto di motivazione, falsa rappresentazione della realtà, violazione del procedimento e sviamento, espongono quanto segue.
Con legge 23.7.2009, n. 99, è stata istituita, mediante trasformazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA (ex CNRN e poi ENEA).
L’art. 37 stabilisce:
“5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due sub commissari”.
In data 15.9.2009 si sono formalmente insediati, ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 37, comma 5, il commissario e i sub-commissari nominati con decreto Ministro dello sviluppo economico dell'11.9.2009.
Dalla data di insediamento dell’organo commissariale il precedente Enea ex D.Lgs. 257/03 risulta pertanto essere giuridicamente soppresso.
A tutt'oggi la gestione commissariale risulta ancora in essere, non essendo stato ancora avviato, secondo la disposizione prima richiamata, il “funzionamento” dell'Agenzia. Con la ricordata soppressione dell'ENEA gli organi di amministrazione e controllo dell'Ente medesimo sono decaduti. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2008, all'epoca in carica, preso atto del formale insediamento del commissario e dei sub-commissari, ritenne che le funzioni di controllo dal medesimo esercitate, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione vigilante, venissero contestualmente a cessare (verbale n. 12/2009 del 17.9.2009).
Soltanto a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.2.2010 del D.L. 30.12.2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modifiche con legge 26.2.2010, n. 25 — che, "... al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali", all'articolo 1 comma 23- octiesdecies , lettera e) , ha stabilito che "fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, [...] il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia" — il collegio ha ripreso l'espletamento delle proprie funzioni (verbale 1/2010 del 5.3.2010). Con successive disposizioni legislative si è provveduto ad assicurare l'esercizio del controllo sugli atti dell'Agenzia previsti dal richiamato art. 1 comma 23– octiesdecies , restando intestate al collegio le relative funzioni e prorogando il termine inizialmente previsto al 31.12.2010 fino al 31.12.2011 (art. 1, comma 1, D.L. 225/2010 convertito con modificazioni con L. 10/2011 e art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011).
Le funzioni di controllo di che trattasi sono state da ultimo confermate, senza la previsione di un termine temporale specifico, dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con l. 14/2012 che all'art. 18, tuttora vigente, rubricato "Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA", dispone che "al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia".
Con ordinanza collegiale n. 9325/2015 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti nominati componenti supplenti, incombente poi correttamente espletato dalla parte ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. 3887/2015 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.
Si sono costituiti il Ministero dello sviluppo economico e l’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.
Nella pubblica udienza odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La nomina del nuovo collegio dei revisori previsto, a regime, dalla legge n. 99/9009 (e con essa la contestuale decadenza dell'attuale collegio, composto dai ricorrenti, operante ex lege in regime di prorogatio ) era - ed è - subordinata al verificarsi della condizione espressa del concreto "avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99", come sancito dall'art. 1, comma 23- octiesdecies , lett. e) , cit. e ribadito dall'art. 18 d.l. n. 216/2011 (conv. dalla l. n. 14/2012).
L'avvenuta nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico, del nuovo collegio dovrebbe dunque avere come ineludibile (in quanto sancito dalla legge) presupposto l'avvio del funzionamento del nuovo ENEA.
E' del tutto evidente che, ad oggi, tale "avvio" non può considerarsi realizzato, tanto è vero che è tuttora regolarmente in carica il commissario, nominato appositamente, come enunciato dall'art. 37, co. 5, l. 99/2009 cit., "per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia ...". La perduranza in carica del Commissario è dunque la prova indiscutibile che tale avvio non si è ancora prodotto, almeno nella misura occorrente ad affermare l'intervenuta sussistenza delle condizioni di superamento dell'ordinaria amministrazione e, con esse, dei presupposti per la nomina degli organi istituzionali "regolari" al posto del commissario.
Ne discende l’annullamento dell’atto impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 1.000,00, sono poste a carico del Ministero resistente.