TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-02-06, n. 201300164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-02-06, n. 201300164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300164
Data del deposito : 6 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00490/2010 REG.RIC.

N. 00164/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gial Plast S.r.l. e Axa S.r.l., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti P e L Q, con domicilio eletto presso l’avv. F M, in Bari, via Marchese di Montrone, 47;

contro

Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Garibaldi 23;

nei confronti di

Lombardi Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. V D N, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Guido De Ruggiero, 9;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione del r.t.i. ricorrente adottato dalla Commissione di gara con verbale del 29/1/2010, per come reiterato nel verbale del 2/2/2010;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore delle Società Lombardi Ecologia s.r.l., adottato nel verbale di gara del 2/2/2010, e dell'eventuale aggiudicazione definitiva allo stato non conosciuta, e per il risarcimento del danno;

e, quanto ai motivi aggiunti depositati l’11.5.2010, per l’annullamento, previa sospensione,

del disciplinare di gara punto 4.2 8) lett. a) nella parte in cui dispone che “le imprese interessate a partecipare alla gara sono tenute a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi: a) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 primari istituti di credito attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume d’affari e offre sufficienti garanzie sul piano economico, nonché la capacità finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto annuo posto a base di gara”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari e di Lombardi Ecologia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria depositata l’8.1.2013, con la quale le ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti F M, per delega degli avv.ti Luigi e P Quinto, A M e V D N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Visto che con atto depositato in data 8 gennaio 2013 il difensore delle ricorrenti ha comunicato che le sue assistite non hanno più interesse alla decisione;

Ritenuto che deve darsi atto dell'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che, di conseguenza, anche il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile;

Ritenuto che, secondo il criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico delle ricorrenti, attesa, da un lato, la fondatezza del ricorso incidentale, e considerato, altresì, che la clausola del disciplinare di gara, impugnata con i motivi aggiunti, non appare irragionevole o sproporzionata, avuto riguardo alla importanza, alla durata e al valore economico dell’appalto, così come rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 372 del 12 maggio 2010;

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