TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-02-06, n. 201300164
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00164/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gial Plast S.r.l. e Axa S.r.l., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti, in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
contro
Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Molfetta, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Garibaldi 23;
nei confronti di
Lombardi Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Guido De Ruggiero, 9;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione del r.t.i. ricorrente adottato dalla Commissione di gara con verbale del 29/1/2010, per come reiterato nel verbale del 2/2/2010;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore delle Società Lombardi Ecologia s.r.l., adottato nel verbale di gara del 2/2/2010, e dell'eventuale