TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-02-15, n. 201900125
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2019
N. 00125/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.,
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2017, proposto da:
PA IA AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurelio Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Dattola, in Reggio Calabria, via Foti, 1;
contro
Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2014 del Tribunale di Locri, depositata il 12.03.2014, munita di formula esecutiva il 15.10.2014, notificata unitamente alla nota spese al Comune di Siderno il 31.10.2014, e recante pure la condanna di quest’ultimo al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 11.900,00 oltre interessi compensativi a decorrere dal giorno del fatto calcolati al tasso legale sulla somma indicata devalutata sulla base dell’indice Istat del costo della vita e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza; oltre interessi al tasso legale sulla somma valutata all’attualità dalla data di deposito della presente pronuncia sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza n. 231 del 2 maggio 2018;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il reclamo, notificato il 23 novembre 2018 e depositato il successivo giorno 26, con il quale il Comune di Siderno ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 1 del 19 ottobre 2018 del Commissario ad acta , nella parte in cui, dopo aver riconosciuto e liquidato in favore della sig.ra PA IA AR la somma di € 18.754,42 omnicomprensiva, ha disposto che l’importo sia ‘ da imputare al bilancio 2018 sul capitolo 353.3 denominato “Copertura dei debiti fuori bilancio con fondi propri” ’, ritenendo la predetta deliberazione illegittima per violazione e falsa applicazione degli artt. 248 comma 2 e 4, 252, 254 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL) e 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004, convertito in l.n. 140 del 2004, e concludendo per la declaratoria di esclusiva competenza dell’organo straordinario di liquidazione e inserimento del debito nella massa passiva del dissesto;
Vista la