TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-02-03, n. 201700085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-02-03, n. 201700085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700085
Data del deposito : 3 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2017

N. 00085/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00690/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2016, proposto da:
T Z, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Amarugi C.F. MRGDBR56L41E202H, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via G.B. Tuveri, 35;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMMISSIONE CENTRALE ESAMI DI AVVOCATO SESSIONE

2015, CORTE D'

APPELLO DI CAGLIARI

1

SOTTOCOMMISSIONE

Esami Avvocato Sessione 2015, CORTE D'

APPELLO DI PERUGIA

2^

SOTTOCOMMISSIONE ESAMI AVVOCATO SESSIONE

2015, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

- del verbale n. 3 redatto nella seduta del 25.01.2016 dalla IIª Sottocommissione esame di avvocato sessione 2015 presso la CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, nella parte in cui attribuisce alle tre prove scritte riferite alla busta n. 15 (contenente gli elaborati del ricorrente) un punteggio complessivo pari ad 83 punti di cui, rispettivamente, 28 per il parere in materia di diritto civile 25 per il parere in materia di diritto penale e 30 per l’atto giudiziario;

- del provvedimento recante la valutazione 28 data al parere legale, relativamente al quesito della traccia n. 2 del compito scritto di diritto civile in data 15.12.2015, indicato con il n.15/C;

- del provvedimento recante la valutazione 25 data al parere legale, relativamente al quesito della traccia n. 2 del compito scritto di diritto penale del 16.12.2015, indicato con il n. 15/P;

- del provvedimento recante la valutazione 30 data al parere legale, reso al quesito della traccia del compito scritto di atto giudiziario redatto in materia di diritto penale del 17.12.2015, indicato

con il n. 15/A;

- dei provvedimenti con i quali la IIª sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Perugia , sessione 2015, NON HA AMMESSO IL RICORRENTE ALLE SUCCESSIVE PROVE ORALI;

- del consequenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2015, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, presso la CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, nella parte in cui esclude il ricorrente, in base all’ordine alfabetico;

-di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia Commissione Centrale Esami di Avvocato Sessione 2015 e di Corte D'Appello di Cagliari 1 Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2015 e di Corte D'Appello di Perugia 2 Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente non ha ottenuto, a seguito della correzione delle tre prove scritte, relative alla sessione 2015, finalizzate al conseguimento dell’abilitazione del titolo di Avvocato, il punteggio minimo necessario (90).

Gli scritti si sono svolti nell’ambito della Corte d’appello di Cagliari e gli elaborati sono stati corretti dalla Corte d’appello di Perugia.

Il ricorrente non veniva ammesso alle prove orali, avendo conseguito solo 83 punti (28 per il parere in materia di diritto civile, 25 per il parere in materia di diritto penale e 30 per l’atto giudiziario)

Con ricorso avviato per la notifica l’ 8 agosto 2016 e depositato il 9/8 il ricorrente ha impugnato l’esito negativo delle prove scritte, formulando le seguenti censure e chiedendo l’adozione di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare.

Questi i 3 vizi sollevati:

1)illegittimita' per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/ 1990 e dell'art. . 46 comma 5 e 6 della Legge n. 247 31.12.2012. Difetto di motivazione. Manifesta ingiustizia;

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione;

3) illegittimita' per violazione della legge 247/2012 art. 47.

Si è costituita in giudizio l’ Avvocatura dello Stato sostenendo l’infondatezza del ricorso, richiamando, in particolare, per la composizione dell’organo collegiale, le analitiche osservazioni svolte dal Presidente della Sottocommissione che, a loro volta, facevano riferimento alle disposizioni espressamente assunte a livello centrale statale in ordine alla “fungibilità” dei componenti le commissioni, rispetto alle tre diverse categorie professionali coinvolte.

Con ordinanza n. 222 del 22/09/2016 la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione:

“Considerato che il ricorso contesta due diversi aspetti:

a) legittimità o meno del giudizio (solo) numerico apposto sugli elaborati scritti;

b) legittimità o meno della composizione della Commissione giudicatrice che ha espresso i giudizi, per assenza di rappresentanza di una categoria (magistrati);

considerato, in relazione al primo aspetto, che questo Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente (in generale, in materia di concorsi) la motivazione espressa sinteticamente con il voto (C.S. sez. VI, 11/12/2015, n. 5639;
sez. V 30 novembre 2015 n. 5407 ;
sez. IV 12 novembre 2015 n. 5137;
sez. IV, 06/06/2014, n. 2415);

rilevato, inoltre, che per quanto riguarda la “specifica fattispecie” dell’esame di avvocato, l’art. 49 della L. n. 247 del 31. 12. 2012, “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, rubricato “Disciplina transitoria per l'esame”, stabilisce espressamente che “per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti” ;
l’art. 49 è stato modificato dall’articolo 2-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, elevando il termine del regime transitorio, di inapplicabilità e posticipazione, per quella parte, della sua entrata in vigore, da 2 a 4 anni;

ne consegue che i vincoli, in particolare inerenti le “annotazioni” ai temi (contemplate all’art. 46 comma 5° della stessa legge), non trovano quindi applicazione nella sessione 2015;

in relazione a “pareri pro veritate” (di diversa valutazione nel merito degli elaborati) si rammenta che il Consiglio di Stato, in caso analogo (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/10/2012, ord. n. 3967), ha disposto, in sede di appello cautelare, “la revoca della la verificazione disposta dal giudice di primo grado, dinanzi al quale era stato impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, al fine di stabilire se il giudizio contenuto nei <pareri pro veritate>
prodotti dal ricorrente potesse essere preso come parametro, per valutare la congruità del voto numerico”, annullando Tar Lombardia, sede Brescia, sez. II, ord. caut. 1° agosto 2012, n. 369;

per quanto riguarda, invece, la seconda censura con la quale si contesta la legittimità di un giudizio espresso da una Commissione composta in modo non coerente a quanto imposto e previsto dall’art. 47 1° comma della L. 247/2012 (prevista diversificazione/estrazione: avvocati, magistrato, professore universitario), la questione merita un approfondimento in sede di merito (cfr. Tar Molise n. 335 del 17/08/2016 favorevole alla tesi del ricorrente), in quanto la carenza di una specifica componente professionale può essere in grado di influenzare i giudizi espressi dall’organo collegiale e, comunque, non rispetta la volontà del legislatore;

ne consegue che, al fine di verificare la fondatezza di questa censura, si ritiene di disporre la fissazione dell’udienza pubblica, in applicazione dell’art. 55 comma 10 del cpa, riconoscendo essere questa misura idonea a salvaguardare gli interessi del ricorrente, anche in considerazione dello stretto lasso di tempo individuato fra Camera di Consiglio e udienza;

con fissazione, per la trattazione di merito del ricorso, in applicazione dell’art. 55 comma 10, all'udienza pubblica del 23 novembre 2016”.

È seguita la produzione di ulteriori memorie nonché deposito documenti a sostegno delle rispettive tesi.

All’udienza del 23 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I)In riferimento alla prima questione, sollevata con il primo è secondo motivo di ricorso (essenzialmente concentrata nella contestazione del mero voto numerico, con prospettato difetto di motivazione), il Collegio si è già espresso in sede cautelare, riportando la posizione interpretativa condivisa enucleabile, e confermata, dalla recenti decisioni assunte, nello specifico, dal Consiglio di Stato.

L’organo d’appello, anche successivamente alle pronunzie già richiamate in ordinanza 22 settembre 2016, ha rinnovato la propria interpretazione, disponendo l’annullamento delle pronunzie di primo grado che insistevano nella richiesta di un giudizio articolato.

Vedasi Consiglio di Stato sez. IV 27 settembre 2016 n. 3946 che ha sostenuto che “ dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, VALENDO COMUNQUE IL VOTO A GARANTIRE LA TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE (Annulla TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2757 del 2015”).

Sul punto va quindi considerato che ogni altra valutazione sarebbe soggetta a riforma in appello, con l’effetto che pronunzie discordi si rivelerebbero contrarie allo stesso interesse di parte ricorrente.

***

II) In relazione alla seconda questione, più delicata, e “apprezzata” favorevolmente in sede cautelare, il Collegio deve, anche qui, prendere atto della posizione assunta dal giudice d’appello, il quale con una recente pronunzia di merito ha rigettato la questione della “infungibilità” dei componenti, ammettendo la formazione di un organo collegiale valutativo nell’ambito del quale non risultino adeguatamente rappresentate le tre diverse categorie dei componenti.

La questione inerente la “composizione” della Commissione era stata, da una parte della giurisprudenza di primo grado, vagliata favorevolmente (con l’affermazione della obbligatoria rappresentanza delle tre diverse categorie: magistrati, avvocati, professori) ma è stata recentemente risolta, negativamente, dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4406 del 21/10/2016, sez. IV (riformando Tar Molise 335/2016, sentenza di primo grado che era stata espressamente richiamata nell’ordinanza cautelare del Tar Sardegna assunta in questo ricorso).

In quel contenzioso l’amministrazione originaria resistente rimasta soccombente, aveva impugnato la detta decisione deducendo che il T.a.r. Molise aveva erroneamente disatteso i principi ricavabili dalla prevalente giurisprudenza amministrativa che aveva a più riprese sostenuto il principio di “fungibilità” fra membri effettivi e membri supplenti <indipendentemente dalla qualifica professionale>
in ragione della permanente applicabilità della previsione di cui all’art. 22, comma 5, del R.D. n. 1578/1933, in quanto formalmente non abrogato dalla nuova legge.

La sentenza del C.S. ha ritenuto fondata la tesi dell’amministrazione, accogliendo l’appello, con consequenziale riforma dell’impugnata decisione, con reiezione del ricorso di primo grado, e con salvezza degli atti impugnati.

Confermando le medesime osservazioni già espresse, in sede cautelare, con le precedenti ordinanze 1693/2016, 4556/2016 della sezione.

Queste sono state le motivazioni della sentenza del 21 ottobre 2016, che si ritiene utile richiamare, anche ai fini del principio di economicità dei provvedimenti giurisdizionali. Trattasi infatti dell’esame dell’operatività del medesimo quadro normativo qui invocato.

“2.1.Con riferimento alla censure accolta dal T.a.r. - dichiarata illegittimità della composizione della Sottocommissione per la presenza, nella seduta di correzione degli elaborati della candidata del 13 febbraio 2015, di avvocati quali membri sia titolari che supplenti, rappresentanti di un’ unica categoria professionale in violazione dell'art. 47 della legge n. 247 del 2012 e dell'art. 22 del R.D.L n. 1578 del 1933 - osserva il Collegio che sia sotto la previgente disciplina che sotto la nuova disciplina NON VENGONO ALL'EVIDENZA PRECLUSIONI, sul piano della ratio normativa e della sua ragionevolezza, a che i componenti titolari possano essere sostituiti da componenti supplenti appartenenti a diversa categoria professionale. Sotto questo profilo, non appaiono persuasive le argomentazioni secondo cui il predetto art. 47 imporrebbe la regola della infungibilità delle tre categorie professionali, ciò in quanto tale articolo si limita a sostituire nel testo unicamente l'art. 22, comma 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 per ciò che concerne la composizione della Commissione (composta non più da due magistrati, due avvocati e un professore universitario, bensì da un magistrato, tre avvocati e un professore universitario).

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