TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-11-07, n. 201300512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-11-07, n. 201300512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201300512
Data del deposito : 7 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00371/2012 REG.RIC.

N. 00512/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2012, proposto da:
Consorzio Bonificazione Umbra, Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Consorzio Bonifica della Val di Chiana e Val di Paglia, Unione Regionale Bonifiche dell'Umbria, rappresentati e difesi dall'avv. G R, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Regione Umbria, rappresentato e difeso dagli avv. P M, Tiziana Caselli, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, corso Vannucci, 30;

per l'annullamento

- dell'art. 1 del Regolamento regionale dell'11 aprile 2012, n. 6 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 18.4.2012 - Parti I, II n. 17- con il quale la Regione Umbria ha sostituito il comma 7 dell'art. 2 del Reg. Gen. del 6 giugno 2006, n. 6 (norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica) con la seguente formulazione: La cartella esattoriale, il cui importo dell'imposta è inferiore ad euro diciasette (17,00), è riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesta entità, ed ha aggiunto i seguenti commi:

7-bis ai fini della formazione del ruolo, l'importo di cui al comma 7 è determinato in base alla sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile appartenente alla medesima ditta;

7-ter qualora al termine di un quinquennio l'importo dell'imposta non raggiunge il limite di euro diciasette(euro 17,00), l'imposta è comunque riscossa mediante cartella esattoriale.

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:

- il parere espresso dalla II Commissione Consiliare del 16 febbraio 2012;

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 276 del 19 marzo 2012;

- l'art. 39 dello Statuto della regione Umbria, se e limitatamente alla parte in cui possa essere interpretato nel senso lesivo della situazione giuridica soggettiva degli odierni ricorrenti;

- gli artt. 1 e 2 del Regolamento Regionale del 6 giugno 2006, n. 6, se e limitatamente alla parte in cui dovessero essere interpretati nel senso lesivo della situazione giuridica soggettiva degli odierni ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’art. 1 del Regolamento Regionale n. 6 dell’11 aprile 2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 18 aprile 2012 – Parti I, II, (serie generale) n. 17, è stato sostituito il comma 7 dell’art. 2 del regolamento regionale n. 6 del 6 giugno 2006 (norme per l’organizzazione, il funzionamento l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica) con la seguente formulazione: “la cartella esattoriale, il cui importo dell’imposta inferiore ad euro diciassette (euro 17,00) è riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesta entità” e sono stati aggiunti i seguenti commi:

7-bis “ai fini della formazione del ruolo, l’importo di cui al comma 7 è determinato in base alla sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile appartenente alla medesima ditta.” e 7-ter “qualora al termine di un quinquennio l’importo dell’imposta non raggiunge il limite di euro diciassette (17,00) l’imposta è comunque riscossa mediante cartella esattoriale”.

1.1. L’emendamento è impugnato con il ricorso in epigrafe dal Consorzio Bonificazione Umbra, Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia e Consorzio di Bonifica Tevere - Nera: i tre consorzi hanno costituito l’Unione Regionale Bonifiche dell’Umbria, con la finalità di rappresentare tutti i consorzi di bonifica e gli altri organismi che operano sul territorio regionale e svolgono attività di carattere pubblicistico, essendo competenti, ex art. 5, L.R. n. 30/2004, a realizzare interventi di bonifica, particolarmente rilevanti a tutela del territorio anche perché gli ambiti di competenza dei tre consorzi sono considerati aree ad elevato rischio idrogeologico. L’attività di difesa del suolo effettuata dai consorzi ricorrenti si coordina con le linee programmatiche del piano di riassetto idrogeologico (P.A.I) approvato dall’Autorità di bacino del fiume Tevere.

1.2. Per lo svolgimento delle attività, è riconosciuto ai consorzi il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli ricompresi nell’ambito di influenza di ciascuno. L’importo dei contributi, determinato per ogni anno, sulla base delle spese sostenute per manutenzione, esercizio delle opere e funzionamento dell’ente, è ripartito fra i consorziati in base ad un piano di classifica predisposto secondo la valutazione della quota dei benefici fruita da ciascun proprietario. Per la loro riscossione i consorzi provvedono ex artt. 863 c.c. e 11, R.D. 215/1933, alla formazione dei relativi ruoli e all’invio delle relative cartelle esattoriali.

2. I consorzi ricorrenti sostengono che la nuova norma regolamentare rende difficile il reperimento annuale della quote necessarie per sostenere non solo le spese di funzionamento ma anche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria per le opere idrauliche e di difesa del suolo: rispetto alle quote consortili riscosse nel 2011, per l’anno 2012, si prevede un mancato introito di: euro 798.798,74 per il Consorzio Bonificazione Umbra, euro 300.000,00 per il Consorzio per la Bonifica di Val di Chiana Romana e Val di Paglia, euro 1.155.156,99 per il Consorzio di Bonifica Tevere - Nera.

2.1. Il pregiudizio deriva dalla rideterminazione in euro 17,00 del limite minimo per procedere all’iscrizione nel ruolo dei contributi consortili di ciascun anno, con aumento di 5,00 euro rispetto al precedente, di 12,00 euro, dalla modalità di formazione del ruolo, determinato in base a quanto dovuto per ciascun immobile e dalla riscossione solo al termine del quinquennio se l’imposta sia inferiore al limite di diciassette euro.

2.2. L’approvazione della nuova normativa è poi avvenuto senza verifica dei dati contabili conseguenti all’aumento della soglia minima di importo iscrivibile a ruolo senza concertazione e partecipazione con i consorzi di riferimento.

3. I motivi dedotti sono i seguenti:

I - violazione degli artt. 862 e 863 c.c. e degli artt. 10, 11, 21 e 59 R.D. n. 215/1933, sviamento, contraddittorietà e invasione di una sfera di competenza propria dei consorzi:

I.

1. l’importo dei contributi è determinato annualmente sulla base delle spese sostenute per la manutenzione l’esercizio delle opere e per il funzionamento dell’ente che sono ripartite tra i consorziati in base al piano di classifica predisposto secondo la valutazione per ogni proprietario della quota dei benefici goduta;

I.

2. ai contributi consortili è riconosciuta natura tributaria e, per la loro riscossione, non è prevista l’emissione di cartella esattoriale: i consorzi emettono gli avvisi di pagamento annuali e successivamente, in caso di morosità, possono procedere con la riscossione coattiva che avviene con emissione di cartella di pagamento oppure con ingiunzione fiscale.

II - violazione degli artt. 1, 25 e 26 della L.R. n. 30/2004 travisamento, carenza di potere e irragionevole esercizio di potestà per straripamento di potere della regione nel determinare in maniera unilaterale e inderogabile le quote minime di riscossione.

III - violazione degli artt. 44 e 117 cost. e dell’art. 21 R. D. 215/1933 per violazione dell’autonomia impositiva dei consorzi:

III.

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