TAR Lecce, sez. I, decreto collegiale 2011-01-13, n. 201100032
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N. 00032/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
U R, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso Riccardo Leone in Lecce, viale U. Foscolo, 39;
contro
Comune di Nardò;
per la liquidazione
del compenso al difensore del sig. M G nel ricorso proposto da R U ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Rilevato il decreto n. 90/10 con il quale la Commissione per Patrocinio a Spese dello Stato ha ammesso il ricorrente a godere del patrocinio a spese dello Stato;
Vista la sentenza n. 2014/10 con la quale il giudizio è stato definito nel merito;
Considerato che non sono emerse sopravvenute ragioni e/o notizie tali da incidere sulla ammissione al regime di gratuito patrocinio già disposto;
Visto l’art. 82 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia), in base al quale “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
Considerato che l'art. 2, comma secondo, del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), convertito nella legge n. 248/2006, ha mantenuto fermo il riferimento alle tariffe professionali agli effetti della liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio;
Visto l’art. 130 del richiamato D.P.R. 115/2002, a tenore del quale “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.”;
Considerato, che il ricorso in esame è identico ad altri ricorsi per i quali lo stesso difensore è stato ammesso a godere del patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto – in applicazione di entrambe le suddette norme (Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2007 nn. 2593 e 2595) - di dover accogliere in parte l’istanza, liquidando in favore del difensore il compenso determinato forfetariamente di Euro 1.000,00 oltre IVA e CAP.