TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-03-27, n. 201300896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-03-27, n. 201300896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300896
Data del deposito : 27 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00131/1987 REG.RIC.

N. 00896/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00131/1987 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 1987, proposto da:
A N, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E D G, U D G, M A e C V G, con domicilio eletto presso Rodolfo Danilo Curcio, in Catania, Via G. D’Annunzio 45;

contro

- Provincia Regionale di Siracusa, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall’Avv. E L P, con domicilio eletto presso Alfio Palazzo, in Catania, viale Ionio, 36;
- U.S.L. n. 26 di Siracusa, non costituita in giudizio;

per la declaratoria

del rapporto di pubblico impiego intercorso fra la ricorrente e le Amministrazioni intimate;

e per la condanna

delle Amministrazioni intimate al pagamento delle relative spettanze retributive.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, inquadrata nei ruoli della USL n. 26 di Siracusa a far data dall’11 dicembre 1985, rappresenta di aver svolto dal 9 maggio 1980, senza soluzione di continuità, attività lavorativa presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi e a far data dall’1 gennaio 1983 presso la stessa USL n. 26 in forza di convenzioni contrattuali stipulate con la Provincia di Siracusa (per il periodo 9 maggio 1980-31 dicembre 1982) ed in seguito con la menzionata USL (per il periodo 1 gennaio 1983-10 dicembre 1985).

Sul rilievo che, a dispetto della formale denominazione delle convenzioni di cui si è detto, sussistono nella specie i presupposti per il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego anche per il periodo antecedente al formale inquadramento in ruolo presso la USL n. 26, con il presente gravame, notificato in data 22 dicembre 1986, la ricorrente chiede il riconoscimento di tale rapporto, con tutte le conseguenze del caso quanto all’inquadramento, l’anzianità, la corresponsione delle indennità di anzianità, le indennità per ferie non godute e la regolarizzazione del trattamento previdenziale.

Si è costituita in giudizio la Provincia Regionale di Siracusa, depositando una memoria di mera forma.

Nella pubblica udienza del 13 marzo 2012, sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato solo per quanto attiene all’invocata regolarizzazione del trattamento previdenziale.

Come, infatti, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cons. St., Sez. V, n. 6214/2011, n. 6021/2011, n. 7772/2010, n. 4177/2007, n. 7444/2006 e n. 6536/2006), all’esistenza degli eventuali indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego può attribuirsi soltanto la mera funzione di astratta qualificazione ai fini della determinazione della giurisdizione, nonché della disciplina economica e previdenziale delle prestazioni lavorative in concreto erogate, restando per il resto tali indici, in difetto di un formale provvedimento di inquadramento, inidonei ed inefficaci quanto all’effettiva costituzione di un rapporto di impiego pubblico, in quanto quest’ultimo risulterebbe altrimenti instaurato al di fuori dei parametri legislativi che nel rispetto dell’art. 97, terzo comma, Cost. regolano l’accesso al pubblico impiego tramite concorso.

In conseguenza di ciò alla ricorrente, oltre al richiesto inquadramento, non spetta il riconoscimento di alcuna anzianità, né delle indennità di anzianità, dalla stessa peraltro reclamate in modo generico.

Va ugualmente rigettata la richiesta relativa all’indennità di ferie non godute in quanto generica, non avendo la ricorrente neppure quantificato il presuntivo ammontare dei giorni di ferie non godute in relazione ai quali la stessa avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della predetta indennità.

E’ invece fondata, come già indicato, la richiesta di regolarizzazione del trattamento previdenziale.

La ricorrente ha versato in atti una serie di documenti da cui risulta che, anche nel periodo anteriore al formale inquadramento in ruolo, il rapporto intercorso prima con la Provincia e poi con la USL n. 26 di Messina presentava le caratteristiche sostanziali proprie del rapporto di impiego pubblico (individuate dalla giurisprudenza - per tutte cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. V, n. 6226/2012 - nella natura pubblica dell’ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell’attività lavorativa prestata con i fini istituzionali perseguiti, nell’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente, nell’orario predeterminato e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile, nel carattere continuativo, professionale ed in via prevalente, se non esclusiva, delle prestazioni lavorative effettuate).

In particolare la ricorrente ha versato in atti: a) note in data 20 maggio 1980 e 19 giugno 1982 del Direttore del Laboratorio di Igiene e Profilassi ed inviata all’Assessore Regionale alla Sanità sulla situazione del personale impiegato presso tale struttura;
b) ordine di servizio in data 14 dicembre 1982 del medesimo Direttore con cui si richiede ai tecnici convenzionati di rispettare l’orario di lavoro;
c) nota in data 30 maggio 1980 del medesimo Direttore da cui risulta che i tecnici convenzionati venivano impegnati in attività di istituto e risultavano organicamente integrati nell’attività del Laboratorio;
d) comunicazioni di servizio del medesimo Direttore in data 30 agosto 1983, 29 marzo 1983, 3 ottobre 1983 in merito all’orario di lavoro e alle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei tecnici convenzionati;
e) nota in data 26 novembre 1983 del Coordinatore Sanitario in cui si ribadisce l’integrazione organica delle mansioni svolte dalla ricorrente con le funzioni di istituto proprie del Laboratorio;
f) prospetto di uscite settimanali relativo all’anno 1983.

D’altra parte la Provincia di Siracusa, costituitasi in giudizio, non ha espressamente contestato le circostanze di fatto rappresentate e documentate dalla ricorrente in merito alla sussistenza di indici rivelatori di una rapporto sostanzialmente equiparabile a quello di pubblico impiego.

Ne consegue che la Provincia di Siracusa e la USL n. 26 di Siracusa vanno condannate, per i periodi di rispettiva competenza - dal 9 maggio 1980 al 31 dicembre 1982 la Provincia di Siracusa e dall’1 gennaio 1983 al 10 dicembre 1985 la USL n. 26 di Siracusa - alla regolarizzazione del trattamento previdenziale in favore dell’odierna ricorrente.

Deve anche precisarsi che, come è noto, le Unità Sanitarie Locale sono state ormai soppresse e che, come affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con decisione n. 968/2010, l’adempimento degli obblighi facenti capo a tali enti incombe ora sull’Amministrazione Regionale (e, segnatamente, sulle gestioni liquidatorie presso tale Amministrazione istituite).

E’ opportuno, infine, osservare che, ai sensi dell’art. 79, secondo comma, c.p.a., nel giudizio amministrativo l’interruzione del processo è attualmente disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

In conseguenza, per quanto attiene alla morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace occorre fare applicazione dell’art. 300 c.p.c., il quale prevede che, nel caso di morte (ipotesi alla quale corrisponde sostanzialmente quella della soppressione di un ente pubblico: cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 2875/1984) della parte contumace (o, per quanto attiene il processo amministrativo dove una dichiarazione di contumacia non è prevista, della parte non costituita in giudizio: come appunto nel caso di specie la USL n. 26 di Siracusa), il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 .

Nella fattispecie l’evento interruttivo (la soppressione, cioè, della USL n. 26 di Siracusa) non è stato documentato dalla controparte, né è stato notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario, di talché l’interruzione del giudizio non ha avuto luogo e la causa è stata per tale ragione trattenuta in decisione e deliberata all’odierna udienza.

In conclusione il ricorso deve essere accolto solo per quanto attiene all’invocata regolarizzazione del trattamento previdenziale, con conseguente condanna della Provincia di Siracusa e della USL n. 26 per i periodi di rispettiva competenza.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate.

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