TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-02-13, n. 201800953
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Pubblicato il 13/02/2018
N. 00953/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2015, proposto da:
D B, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Firenze, 21;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli Sportello Immigrazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento del decreto prot. 118493/SPI/IV area imm. di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli Sportello Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso – volto ad impugnare il provvedimento in epigrafe indicato di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie per l’insussistenza del rapporto di lavoro desunta dalla denuncia querela sporta dalla figlia del datore di lavoro in data 8.05.2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Striano – è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con l'articolata censura di ricorso si assume l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, non apparendo sufficiente la giustificazione e l’istruttoria con riguardo alla insussistenza del rapporto di lavoro instaurato
La censura è da respingere atteso che risulta adeguatamente comprovato l’assenza del requisito imprescindibile della sussistenza del rapporto di lavoro in ragione della circostanziata denuncia sopra richiamata;ciò avvalora il fatto che il rapporto di lavoro sia di carattere fittizio e finalizzato esclusivamente all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Pertanto, a fronte di elementi univoci in ordine alla fittizietà del rapporto di lavoro, certamente sussistenti nel caso de quo e non smentiti attraverso il ricorso, risulta veritiero l'assunto che ha fondato il provvedimento impugnato.
Quanto evidenziato in precedenza dimostra in maniera evidente che la ricorrente trae i proventi per sostenersi da attività certamente non lecite. Di conseguenza, il provvedimento impugnato appare congruamente motivato e fondato.
All'infondatezza della suesposta censura, consegue il rigetto del ricorso.
In relazione alle questioni controverse, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.