TAR Genova, sez. I, decreto decisorio 2020-12-15, n. 202000317
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Pubblicato il 15/12/2020
N. 00317/2020 REG.PROV.PRES.
N. 00443/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2018, proposto da M G, P M G, B G, rappresentati e difesi dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazza Dante 9/14;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati M P P, L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A S, Autocarrozzeria 2000 di Z F &C. Sas, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Autocarrozzeria 2000 di Z F &C. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazza Dante 9/14;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale del Comune di Genova prot. n. 140805 del 23 aprile 2018, notificato al sig. M G il 24 aprile 2018 e agli altri ricorrenti successivamente, con cui è stato ingiunto ai medesimi di demolire entro novanta giorni alcune opere site all’interno dell’area avente accesso dal cancello contraddistinto dal civico 59 cancello di via Sturla, Genova;nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresi il verbale prot. n. 1783/AE/95 del 15 marzo 1996, la nota del Comune di Genova prot. n. 417454 del 5 dicembre 2017 di comunicazione di avvio del procedimento e le relazioni ivi citate del 4 luglio 2017 e del 25 ottobre 2017 (non conosciute).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt.35 e 85 del c.p.a approvato con d. lgs. 104/2010;
Vista l’istanza depositata in data 13 marzo 2020 con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ne ha chiesto la relativa declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che le parti costituite non si sono opposte alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sottoscrivendone l’atto che la contiene per accettazione della clausola compensativa delle spese di procedura