TAR Palermo, sez. I, sentenza 2012-07-12, n. 201201514
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N. 01514/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2009, proposto da:
Silvana Catapano e M C, rappresentate e difese dall'avv. P S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E M sito in Palermo, c.so Alberto Amedeo 196;
contro
Assessorato Bb.Cc.Aa. della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
per l'annullamento
del decreto n. 8565 dell’11.11.2008, reso dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, Servizio Tutela ed Acquisizioni, con il quale è stato respinto il ricorso proposto in via gerarchica dalle ricorrenti avverso il provvedimento n. 5202/P del 5.7.2007 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, con il quale è stato negato il nulla osta richiesto per la realizzazione di un edificio bifamiliare in territorio di Trabia, c.da Giardini 17/18, su area rappresentata in catasto al fg. 7 part.lle nn. 891 e 1089.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Bb.Cc.Aa. della Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 gennaio 2009, e depositato il successivo 13 febbraio, le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 – Eccesso di potere per manifesta illogicità, per travisamento del fatto e per disparità di trattamento.
Sostengono le ricorrenti che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto per un verso riterrebbero erroneamente che la tipologia della costruzione per la quale era stato richiesto il nulla osta sarebbe riconducibile alla “costruzione a schiera” e per altro verso riterrebbero eccessiva la volumetria prevista, senza tenere conto che il progetto di cui si discute rispetta i parametri costruttivi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e ricade in una zona intensamente edificata;i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da eccesso di potere per disparità di trattamento in considerazione delle autorizzazioni rilasciate nei lotti vicini, evidentemente frutto di diversi criteri valutativi.
Si è costituita l’amministrazione intimata ed, all’udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In primo luogo deve essere rilevato che il sito in cui dovrebbe ricadere l’immobile oggetto del diniego impugnato rientra in zona urbanistica B2, destinata a villini con densità fondiaria pari a 0,40 mc/mq.
Poiché è incontroverso che il progetto presentato dalle ricorrenti rispetti i parametri dettati con il p.r.g., non può la Soprintendenza richiedere parametri costruttivi più restrittivi, nell’esercizio dei poteri che le sono attribuiti a tutela dei beni ambientali.
O meglio, ove la Soprintendenza avesse ritenuto che i parametri del p.r.g. non consentissero di rispettare adeguatamente le bellezze panoramiche della zona, avrebbe dovuto manifestare tali esigenze in sede di redazione dello strumento urbanistico, al fine di ottenere parametri costruttivi più restrittivi;ma non può ottenere tale risultato negando il nulla osta a progetti che rispettano i limiti urbanistici, adducendo che tali limiti compromettono comunque gli interessi ambientali e svuotando di fatto, in modo surrettizio, le prescrizioni del p.r.g..
Inoltre a fronte di un edificio relativo a due sole unità immobiliari – peraltro unite su espressa richiesta degli organi tecnici del comune competente al rilascio della concessione edilizia – appare quanto meno incerto il riferimento alla assimilabilità del progetto alla tipologia “edilizia a schiera”, mentre risulta contraddittorio il richiamo ai canoni dell’architettura tradizionale, con riguardo al fatto che si tratta di una zona originariamente agricola – dove quindi “tradizionalmente” potevano tutt’al più esistere sparuti edifici rurali - ora urbanisticamente destinata alla realizzazione di villini.
In conclusione le censure articolate in ricorso sono condivisibili ed il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.