TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-11-04, n. 202403024
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 03024/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2023, proposto da
Wise Immobiliare Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L S, B F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L T, A I M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, Sede di Pavia, Aero Club D'Italia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Aero Club L.M. Resta Voghera Società Cooperativa Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Masnata, Mario Paolo Ghelfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aero Club L.M. Resta Voghera, Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, Direzione Aeroportuale Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione del 19 ottobre 2022, notificata a mezzo Posta elettronica certificata, prot. AE10.2022.0006992 avente ad oggetto la “Chiusura del procedimento amministrativo di verifica a seguito della segnalazione effettuata per conto della WISE Immobiliare nei confronti della gestione dell'aeroporto di Rivanazzano – Voghera a mezzo della quale viene disposta la chiusura del procedimento di verifica relativo all'utilizzo dell'Aeroporto di Rivanazzano-Voghera ritenendo che “l'utilizzo delle aeree oggetto della concessione non si discosta da quello previsto dalla medesima concessione”;
- di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, di Enac e di Aero Club L.M. Resta Voghera Società Cooperativa Dilettantistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è proprietaria di un’area sita nel Comune di Voghera, limitrofa all’aeroporto di Voghera Rivanazzano, sito nel territorio dei Comuni di Rivanazzano Terme e Retorbido.
L’area in cui sorge l’Aeroporto appartiene al demanio idrico, trovandosi lungo l’alveo del torrente Staffora.
In forza dell’art. 86 del D.lgs. n. 112/1998, la gestione dell’aeroporto, proprio in quanto bene del demanio idrico, è attribuita alla Regione Lombardia, che, ha poi dato in concessione in data 8 febbraio 2013 la gestione all’Aero Club d’Italia (di seguito l’“AeCI”), la quale a sua volta ha “assegnato” la gestione al Club federato sul territorio, l’Aero Club LM Resta Voghera.
Sull’area della ricorrente di circa 1000 mq, acquistata nel luglio 2017 dall’Aero Club Resta Voghera, insiste un hangar per il ricovero degli aeromobili in arrivo e partenza dall’Aeroporto, capace di ospitare sino a 15 velivoli,