TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-06-04, n. 201501314
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N. 01314/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2012, proposto da:
C C, F L, M C B, G G, D P, G I, L O, O A, C C, C A, A A, M G, M C, G G, A C, L R, D P, C L G, rappresentate e difese dagli avv.ti E D e Giuseppe Mo, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Notarbartolo n. 5;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo n. 5;
- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
nei confronti di
Ciaccio Maria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 4331 del 29.06.2012 con la quale, in esecuzione della sentenza n. 703/2012 resa dal Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, è stata disposta l'utilizzazione delle graduatorie del concorso di infermieri professionali bandito dal P.O. di Sciacca, nonché delle ulteriori graduatorie vigenti per la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti alla data della stessa deliberazione, nella parte in cui non ha previsto anche lo scorrimento della graduatoria cui appartengono gli odierni ricorrenti per come meglio si dirà;
- della nota prot. n. 68212 del 14 settembre 2012 con la quale l'Assessorato, nel rispondere al quesito posto dall'ASP resistente in ordine alla possibilità di utilizzare la vigente graduatoria della procedura di stabilizzazione del personale infermieristico cui appartengono i ricorrenti, siccome richiesto dalle diffide presentate dai medesimi ricorrenti, ha erroneamente ritenuto siffatta graduatoria non utilizzabile ai fini che ne occupano di ogni atto presupposto connesso e consequenziale;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della salute;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con le relative deduzioni difensive;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato;
Vista l’ordinanza cautelare n. 681/2012 e l’ordinanza del C.G.A. n. 16/2013;
Viste la documentazione e la memoria conclusiva depositate dalla resistente Azienda, nonché la memoria prodotta dall’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale della Salute;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente in data 19 maggio 2015;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Relatore il primo referendario dott.ssa M C;
Uditi all’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2012 e depositato il successivo 16 ottobre, le ricorrenti – tutte idonee (non vincitrici) alla selezione, per titoli e prova colloquio, indetta dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Agrigento per la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale per n. 18 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D – hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’Azienda ha disposto l’utilizzazione delle graduatorie del (diverso) concorso per infermieri professionali indetto dal P.O. di Sciacca, previo parere dell’Assessorato regionale della Salute (pure impugnato).
Con unica articolata censura, si dolgono del mancato scorrimento della graduatoria di cui fanno parte, in quanto valida ed efficace, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 16 l. 207/1985 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 87 legge n. 244/07 (finanziaria 2008) che ha aggiunto all’art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 il comma 5 ter – violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della l.r. n. 5/2009 – violazione e falsa applicazione del DL n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dei principi in materia di validità e scorrimento delle graduatorie dei pubblici concorsi – violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di procedure di stabilizzazione (art. 42 lr.. n. 11/2010, art. 19 comma 4 della l.r. n. 25/1993, art. 20 della l.r. n. 27/1991 – legge n. 296/2006 comma 519) – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza ;chiedendo, quindi, l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, depositando documentazione.
Si è costituita anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato.
C. – Con ordinanza cautelare n. 681/2012, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 16/2013, è stata respinta l’istanza cautelare proposta.
D. – In vista della discussione del ricorso nel merito, sia l’ASP che l’Assessorato hanno presentato memoria conclusiva, eccependo il difetto di giurisdizione del G.A. e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Parte ricorrente ha depositato, in data 19 maggio 2015, una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione: quindi, all’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
E. – Come dichiarato dalla difesa di parte ricorrente, non vi è più interesse alla decisione del ricorso in epigrafe: sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con relativa declaratoria di improcedibilità del ricorso.
F. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono i presupposti per compensare tra tutte le parti costituite le spese di giudizio;mentre, nulla deve statuirsi nei riguardi della parte non costituita.