TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-05, n. 202415706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-05, n. 202415706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415706
Data del deposito : 5 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2024

N. 15706/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10950/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10950 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di respingimento della domanda di cittadinanza n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno del 28 agosto 2020, notificato al ricorrente in data 25 settembre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto Ministro dell’Interno, 28 agosto 2020, n. -OMISSIS-, notificato in data 25 settembre 2020 il Ministero resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 5 febbraio 2015, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».

A sostegno della propria decisione l’amministrazione:

- ha evidenziato che l’istante era stato destinatario: a) di una segnalazione in data 17 gennaio 2001 per violazione degli art. 514 c.p. (violazione di domicilio) e 635 c.p. (danneggiamento); b) di una segnalazione in data 21 aprile 2006 per violazione dell’art. 612 c.p. (minaccia); c) di due distinte contestazioni – rispettivamente del 24 febbraio 2006 e del 13 giugno 2010 – per violazione dell’art. 186 del C.d.S. (guida sotto l’influenza di alcol);

- ha evidenziato che quanto dedotto in sede procedimentale dall’istante in ordine agli sviluppi dei procedimenti penali scaturiti da dette segnalazioni/contestazioni (l’archiviazione del procedimento per violazione di domicilio e danneggiamento, l’estinzione del reato di minacce a seguito di remissione della querela; l’estinzione del primo reato di guida in stato di ebbrezza a seguito del pagamento del decreto penale; la sopravvenuta riabilitazione del ricorrente per tutte le condanne per guida in stato di ebbrezza ricevute dal 2000 al 2012) non impediva alla p.a. di valutare le suindicate condotte tenute dal sig. -OMISSIS- nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza;

- ha concluso che l’insieme delle condotte del ricorrente (valutate come fatto storico) era idoneo a supportare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale.

2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale provvedimento per « violazione errata applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 [e] carenza di motivazione e di istruttoria » (I motivo) nonché per « violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria [ed] eccesso di potere» (II motivo), osservando – in sintesi – che:

a) la p.a. non aveva adeguatamente considerato i chiarimenti resi dall’istante in sede procedimentale, ovvero non aveva dato adeguato rilievo al fatto che il procedimento per violazione di domicilio e danneggiamento era stato archiviato, che il procedimento per minaccia era stato dichiarato estinto per la remissione di querela e che nel 2016 il sig. -OMISSIS- era stato destinatario di un’ordinanza di riabilitazione con riferimento alle condanne ricevute per guida in stato di ebbrezza.

b) il Ministero non aveva dato adeguato rilievo al suo radicamento sociale e alla sua attività lavorativa.

3. In data 1 febbraio 2021, l’amministrazione resistente ha depositato una relazione e ha insistito per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato articolata nell’atto introduttivo del giudizio, osservando tra l’altro che « il divieto appare basato sulla commissione di diverse fattispecie di reato, alcune delle quali oggetto di condanna definitiva e che le osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione ex art. 10 bis. l. 241/1990 risultano oggetto di vaglio da parte dell’amministrazione, che ha valutato i comportamenti sottesi alle sopra citate fattispecie criminose ».

5. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 19 luglio 2024 – viste le note scritte depositate da parte ricorrente in data 11 luglio 2024 – la causa è stata trattenuta in decisione.

6. I motivi di gravame (che possono essere trattati congiuntamente, vista la loro evidente connessione) sono infondati, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.

7. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio

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