TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-10-11, n. 201600553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-10-11, n. 201600553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201600553
Data del deposito : 11 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2016

N. 00553/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00388/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2016, proposto da:
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marilena De Ciantis C.F. DCNMLN55R70A515P, Pierluigi Pezzopane C.F. PZZPLG52H26A345T, con domicilio eletto presso Pierluigi Pezzopane in L'Aquila, via Vado di Sole, 12;

contro

Asl 101 - Avezzano/Sulmona Direttore Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Daniele C.F. DNLRFL75T31A345Y, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Avezzano, 11;

nei confronti di

Presidente della Commissione Esaminatrice Asl, D G, S P, A S, C S non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del direttore generale f.f. 10 marzo 2016, n.326 avente ad oggetto: “attivazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato di n.

6 -OISSIS-e.d.p., categoria b, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali ex legge n. 68/1999 e del verbale n.1 dell’8 luglio 2016 e dell’allegato D, con cui -OISSIS- è stato dichiarato non idoneo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 101 - Avezzano/Sulmona Direttore Generale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso pubblico indetto dalla Asl per la copertura di 6 posti di -OISSIS-e di essere stato dichiarato non idoneo alla prova pratica, con esclusione dalla prova orale, ha chiesto l’annullamento della deliberazione del direttore generale f.f. 10 marzo 2016, n.326 avente ad oggetto: “attivazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato di n.

6 -OISSIS-e.d.p., categoria b, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali ex legge n. 68/1999 e del verbale n.1 dell’8 luglio 2016 e dell’allegato D, con cui è stato dichiarato non idoneo.

E’ dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per:

1) violazione dell’art. 3, comma 2, D.P.R.487/1994 (recante “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento…) il quale prevede che il bando deve indicare “la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale”;
invece il bando de quo , in violazione di tale disposizione non reca la votazione minima per l’ammissione alla prova orale, recando pregiudizio al ricorrente per il venir meno dell’affidamento dello stesso ad una procedura giuridicamente tutelabile;

2) eccesso di potere sotto vari profili;
violazione dell’art. 7 del bando il quale, nel prevedere che lo svolgimento della prova selettiva si compone di due prove, una pratico-attitudinale ed una teorica, non preclude l’accesso alla prova teorica ai non idonei alla prova pratica;
mancata fissazione ex ante dei criteri di attribuzione del punteggio.

3) violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 35, comma 3, del D.lgs n. 165 del 2001, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

Alla Camera di consiglio del 28 settembre 2016 il Collegio ha sottoposto a contraddittorio la questione, rilevata d’ufficio, relativa al difetto di giurisdizione del giudica amministrativo ed ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Oggetto del presente giudizio è la legittimità del procedimento di assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette, attivato su impulso dell’Azienda sanitaria intimata ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge 68 del 1999, in virtù dell’obbligo di assunzione imposto dall’art. 3 della stessa legge, secondo le quote previste dallo stesso articolo 3.

Con l’avviso pubblico (atto n. 326 del 2016) oggetto di impugnativa la A.s.l. n.1, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, rendeva pubblica, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, la richiesta alla Provincia dell’Aquila di avviamento a selezione di n.

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