TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-11-11, n. 202419869
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 19869/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04993/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4993 del 2020, proposto da
N F, rappresentato e difeso dagli avvocati M G e R Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ministero dell'Interno, notificato il 28 febbraio 2020, a mezzo del quale il signor F N, nato il 13 luglio 1987, è stato escluso dalla procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238 indetta per la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. dell'allegato C al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238 nella parte in cui si permette la ripetizione di ogni prova non superata, sempre ché entro il tempo limite, ad eccezione di quella relativa alle trazioni
3. di ogni altro atto presupposto e conseguente, se lesivo, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto