TAR Roma, sez. IV, decreto cautelare 2022-03-14, n. 202201649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, decreto cautelare 2022-03-14, n. 202201649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201649
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 02294/2022 REG.RIC.

N. 01649/2022 REG.PROV.CAU.

N. 02294/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2022, proposto da
A R M, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero della Giustizia ;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Associazione Formez PA;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio Raganato, Valentina Matere, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle graduatorie idonei e vincitori del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia , pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza;
in particolare della graduatoria vincitori e idonei di Catanzaro Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce n. 303 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

- degli atti di valutazione della Laurea magistrale della ricorrente indicata nella domanda di partecipazione al concorso, sebbene allo stato non conosciuti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente, ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

per l’accertamento

del diritto della ricorrente all’assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea magistrale quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando;

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del modus operandi della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dalla ricorrente

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;
in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato, quanto alla proposta istanza ex art. 56, come parte ricorrente abbia evidenziato che:

- “le graduatorie sono state pubblicate, è definita la fase di scelta delle sedi, sono attualmente in corso le immissioni in servizio e a breve verranno avviate le procedure di scorrimento per coprire i posti rimasti vacanti come da Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (art. 33)”;

- “simili circostanze … non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi della ricorrente, già compromessi per via del modus operandi della P.a. resistente”;

conseguentemente, dimostrandosi “opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica del ricorrente”;

Escluso che rilevino, quanto alla domanda ex art. 56 c.p.a. come sopra proposta, i presupposti per l’adozione delle sollecitate misure cautelari monocratiche, atteso che la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell’eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito il riconoscimento del punteggio alla medesima effettivamente spettante);

Ulteriormente preso atto che parte ricorrente ha, in via subordinata, chiesto, ai sensi dell’art. 53 c.p.a., l’abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza cautelare;

Osservato come l’art. 53 c.p.a., preveda, al primo comma, che “nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase”;

Rammentato come l’art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisca che “sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la dimidiazione dei termini, atteso che:

- il perfezionamento delle notificazioni nei confronti delle parti pubbliche, avvenuto a mezzo PEC, è intervenuto in data 2 marzo 2022,

- per quanto riguarda la notifica nei confronti delle parti private, il relativo perfezionamento è intervenuto data 12 marzo 2022;

- mentre il deposito del ricorso è intervenuto alla data del 3 marzo 2022;

sì da dimostrarsi l’illustrata tempistica di perfezionamento delle notificazioni compatibile – in presenza della dimidiazione dei termini ordinariamente previsti – con la fissazione della trattazione della controversia, ai fini cautelari, per la prossima Camera di Consiglio del 23 marzo 2022;

Ulteriormente preso atto che parte ricorrente ha chiesto, “di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati”, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a.,

Rilevato come tale istanza ben potrà formare oggetto di delibazione in sede collegiale, per la quale viene, fin da ora fissata la Camera di Consiglio del 23 marzo 2022;


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