TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-07-30, n. 202400585
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/07/2024
N. 00585/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria
ex lege
in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato a seguito di istanza di trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Casa di reclusione di -OMISSIS-, rivolta dal ricorrente, in qualità di agente scelto di -OMISSIS-, al Ministero della Giustizia a mezzo pec in data -OMISSIS-;
nonché dell’obbligo, ex art. 31 cod. proc. amm. e art. 2 della l. n. 241 del 1990, del Ministero della Giustizia di provvedere in ordine alla citata istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e, nominando, ex art. 117 cod. proc. amm., in caso di inosservanza, il Commissario che provvederà in via sostitutiva, a spese del Ministero della Giustizia resistente;
Quanto ai motivi aggiunti, per l'annullamento:
- della nota prot. n.-OMISSIS- a firma del Direttore del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio II – Corpo di polizia penitenziaria, conosciuta in data -OMISSIS-, nella parte di interesse per il ricorrente e comunque nella parte in cui si affermava che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, atteso che l'Amministrazione si era già pronunciata in merito e che il ricorrente non aveva fornito la prova dell'incompatibilità ambientale, ai fini del trasferimento richiesto;
- della nota -OMISSIS- a firma del medesimo Direttore Generale, con la quale veniva disposto dal -OMISSIS- il rientro a -OMISSIS- del ricorrente;
- di ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’agente scelto della Polizia Penitenziaria -OMISSIS- ha proposto ricorso con lo speciale rito ex art. 117 cod. proc. amm. avanti al T.A.R. Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento che l’Amministrazione avrebbe serbato sull’istanza di trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Casa di reclusione di -OMISSIS-, rivolta dal ricorrente al Ministero della Giustizia a mezzo pec in data -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alla citata istanza e conseguentemente concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso, e, nominando, in caso di inosservanza, il Commissario che provvederà in via sostitutiva. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, declinava la propria competenza in favore del T.A.R. per l’Umbria, in ragione del fatto che la sede ufficiale di servizio del ricorrente, a prescindere dal distacco medio tempore goduto a -OMISSIS-, rimaneva la Casa circondariale di -OMISSIS-.
2. Riferisce in punto di fatto il ricorrente – tuttora in servizio presso la Casa di reclusione di -OMISSIS- ma distaccato per motivi personali presso la Casa circondariale di -OMISSIS- - di aver fatto in data -OMISSIS- richiesta al Ministero della Giustizia di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi degli artt. 32 e 38 del d.lgs. n. 443 del 1992 e 32 del d.P.R. n. 3 del 1957, dalla sede di assegnazione di -OMISSIS- ad altra sede. Nella richiesta di trasferimento l’odierno ricorrente evidenziava le ragioni di incompatibilità ambientale, ossia “oggettivo pericolo per il dipendente stesso e gravissime ed eccezionali situazioni personali ”. L’Amministrazione invece, in accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, ne aveva disposto il distacco provvisorio a -OMISSIS- con decorrenza dal -OMISSIS- al-OMISSIS-;tuttavia il successivo -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS- il Ministero della Giustizia aveva ritenuto di preferire - in quanto più favorevole per il ricorrente - la proroga del distacco per motivi personali a -OMISSIS-, già concesso ai sensi dell’art. 7 del DPR 254 del 1999, poi nuovamente prorogato fino al -OMISSIS-.
3. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del -OMISSIS-, il ricorrente ha articolato censure per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990, asserendo la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero della Giustizia, e quindi la sua perdurante inerzia.
4. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero della Giustizia, depositando documenti.
5. Con atto di motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2020, il ricorrente ha chiesto - in via subordinata rispetto all’accoglimento del ricorso introduttivo - l’annullamento:
a - della nota prot. n.-OMISSIS- a firma del Direttore del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse - conosciuta in data -OMISSIS- all’esito della produzione in giudizio ad opera della difesa erariale - nella parte in cui si affermava che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, atteso che l’Amministrazione in realtà si era pronunciata sulla stessa e che comunque non sussistevano i presupposti per concedere il trasferimento per incompatibilità ambientale, che tutela il prestigio e il buon andamento dell’ufficio;
b - della nota -OMISSIS- a firma del medesimo Direttore Generale, con la quale veniva disposto dal -OMISSIS- il rientro a -OMISSIS- del ricorrente.
Nell’atto di motivi aggiunti la parte ricorrente ha articolato censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e art. 1 della l. n. 241 del 1990;infine eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto, contraddittorietà, illogicità della motivazione;eccesso di potere per travisamento dei fatti.
6. Con memoria depositata il 1° marzo 2021 la difesa erariale ha evidenziato come dagli atti depositati si evinca che l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza del ricorrente ponendo in essere atti, mai ex adverso impugnati, ritenuti satisfattivi delle esigenze del dipendente, senza mai rilevare i presupposti per trasferirlo per ragioni di incompatibilità ambientale;di conseguenza ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
7. Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio non ravvisando un comportamento inerte del Ministero: “Emerge dagli atti di causa che con atto prot. -OMISSIS- la Direzione generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, vista l’istanza di trasferimento del ricorrente e ritenute le “problematiche risolvibili in ambito locale” ha invitato il Provveditorato regionale Toscana e Umbria l’Amministrazione a valutare “l’opportunità di inviare il dipendente in questione in servizio provvisorio senza oneri a carico dell’Amministrazione presso altro istituto nell’ambito del proprio competente territorio”.
Con provvedimento prot. -OMISSIS-il Provveditore ha disposto l’assegnazione temporanea, ex art. 7 d.P.R. n. 254 del 1999, presso la sede di -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-;tale provvedimento non è stato gravato dal ricorrente, che nelle more ha anche fruito di un periodo di distacco presso la sede di -OMISSIS- per motivi di salute di un genitore (pertanto in seguito all’applicazione di un istituto differente e autonomo che esula dalla questione sottoposta al Collegio).
Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, quindi, l’Amministrazione non è rimasta inerte a fronte dell’istanza dell’agente -OMISSIS-, ma ha ritenuto di accoglierla seppur parzialmente - nella parte in cui veniva richiesto “l’immediato allontanamento” dalla sede di servizio - intervenendo con il provvedimento prot. -OMISSIS-a disporre l’assegnazione temporanea presso altra sede.” Con la medesima sentenza si è disposta quindi la prosecuzione del giudizio, previo mutamento del rito, con rito ordinario per la trattazione della domanda di annullamento degli atti sopravvenuti connessi con l’oggetto della controversia, impugnati con motivi aggiunti.
8. La predetta pronuncia è stata impugnata in Consiglio di Stato che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha rigettato l’appello integrando la motivazione a fondamento dell’inammissibilità del ricorso di primo grado.
“Invero, come osservato da parte appellata, “la richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere avanzata dall’interessato, con le motivazioni addotte dallo stesso nell’istanza presentata (riferite ad un interesse non proprio, ma dell’Amministrazione)”. Premesso che il ricorrente aveva presentato, istanza di distacco provvisorio in data -OMISSIS-, alla quale ha fatto seguito provvedimento di accoglimento dell’Amministrazione, l’istanza di trasferimento per incompatibilità del -OMISSIS- era dettata dalla situazione di conflitto con il diretto superiore gerarchico, tanto da provocargli un grave stato di agitazione con sottrazione dell’arma, e pertanto, come evidenziato dall’Amministrazione, la domanda rifletteva un interesse esclusivamente proprio dell’istante. Non viene quindi in considerazione una posizione giuridica qualificata al quale corrisponde un preciso obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione di appartenenza, tale da consentire di configurare la divisata fattispecie del silenzio inadempimento. In caso di rilevata incompatibilità ambientale, infatti, il trasferimento è frutto di un provvedimento di autorità che non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, basandosi sulla valutazione del presupposto della sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'Amministrazione. Esso viene cioè disposto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico e non può pertanto per sua natura sottendere un interesse dello stesso dipendente. Esso, come ribadito di recente da questo Consiglio, “non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e (o) disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede;infatti, la finalità della disposizione è individuata nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819). In sintonia con tale ricostruzione della fattispecie discende anche che “i trasferimenti d'autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, ciò anche al fine di evitare l’esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell’interesse dell’Arma e dello stesso militare” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 5050). Ne deriva che il militare non ha alcuna una pretesa giuridicamente titolata a che l’Amministrazione provveda nel senso di disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale assumendo di avere per tali ragioni interesse di fatto all’allontanamento dalla sede di servizio e pertanto difetta in radice il presupposto costitutivo del silenzio inadempimento. “.
9. Ritenuto inammissibile il ricorso avverso il silenzio-inadempimento per l’inesistenza di alcun obbligo a provvedere in capo all’Amministrazione, residuano all’attenzione del Collegio le censure spiegate con atto di motivi aggiunti, ove il ricorrente ha insistito per la persistenza dell’inerzia del Ministero gravandone i successivi atti che smentivano tale assunto.
9.1. In particolare nella nota istruttoria del -OMISSIS- il Ministero motivava esplicitamente sulle ragioni di inaccoglibilità dell’istanza di trasferimento per incompatibilità ambientale per la natura dell’istituto, finalizzato alla tutela del prestigio e del buon andamento dell’ufficio: quindi tale trasferimento non poteva essere diretto a perseguire esigenze del singolo dipendente, come già specificato dettagliatamente nella nota -OMISSIS-, notificata in pari data al -OMISSIS-, che rigettava una nuova richiesta di proroga del distacco per incompatibilità ambientale.
9.2. Una volta chiarito con pronuncia incontrovertibile che la pretesa del ricorrente non era giuridicamente fondata per inesistenza dei presupposti per la maturazione di un silenzio-inadempimento, dunque giuridicamente inesistente, discende da ciò l’infondatezza delle censure che poggiano sulla presunta inerzia dell’Amministrazione.
9.3. Non può essere accolta neppure la censura avverso la nota -OMISSIS- a firma del Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, con la quale veniva disposto dal -OMISSIS- il rientro a -OMISSIS- del ricorrente, poiché, come visto, il distacco a -OMISSIS- era stato disposto per motivi familiari ( di assistenza e cura del padre del ricorrente) che esulavano dall’oggetto del presente giudizio;pertanto, cessate tali esigenze, non vi erano motivi fondati per contestare il rientro a -OMISSIS-.
10. Per la parte residua del presente giudizio, i motivi aggiunti devono essere respinti.
Si ravvisano comunque giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.