TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-29, n. 201800394
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Pubblicato il 29/05/2018
N. 00394/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2001, proposto da:
E S, rappresentata e difesa dagli avvocati A F Betti, R F, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini n.73;
contro
Comune di Acquaviva Picena non costituito in giudizio;
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C C, domiciliata ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Acquaviva Picena n.3 del 18 febbraio 1998, della delibera del Consiglio comunale di Acquaviva Picena n.5 del 12 febbraio 1999, della delibera del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno n.192 del 5 dicembre 2000, della delibera del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno n.56 del 22 maggio 2001, relative al procedimento di approvazione del PRG del comune di Acquaviva Picena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale, nella pubblica udienza del 23 maggio 2018 (come peraltro anticipato con memoria del 12 aprile 2018), la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Ritenuto che, alla luce di ciò, non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm..
Le spese possono essere compensate, in assenza di opposizioni alla richiesta della ricorrente.