TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-29, n. 202408407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-29, n. 202408407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408407
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 08407/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11942/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11942 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN De FE, EN LA, CC RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ofanto, 18;



contro

Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del silenzio rifiuto sulla richiesta di inquadramento economico - giuridico nel ruolo superiore rispetto a quello attuale di perito-tecnico;

per l’annullamento, quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento di rigetto della loro istanza datato 9 giugno 2014 e successivamente comunicato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio diniego frapposto dall’amministrazione intimata sull’istanza del 13 maggio 2014, con la quale gli esponenti hanno chiesto l’inquadramento economico e giuridico, nonché il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, con corresponsione del trattamento economico relativo alle mansioni superiori espletate, in qualità di periti tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di “Orchestrale della Banda Musicale”.

Con successivi motivi aggiunti hanno altresì chiesto l’annullamento del successivo provvedimento espresso di rigetto del 9 giugno 2014.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 2 febbraio 2024.

La vicenda riguarda la pretesa degli esponenti, tutti inquadrati nel ruolo dei Periti Tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di “Orchestrale della Banda Musicale”, muniti del Diploma di Conservatorio (equiparato alla Laurea a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 508/99) ad essere riqualificati con il titolo di “professori d’orchestra”, con conseguimento del relativo superiore profilo retributivo.

Orbene, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della Sezione (v. tra le varie, sentenze nn.1865/2022 e 17718/2022) la quale ha già chiarito che la disciplina censurata risulta rispondente alla peculiare posizione dei componenti delle bande musicali e alle mansioni assegnate ai predetti militari.

Tale normativa non presenta profili di irragionevolezza e non può, inoltre, ritenersi contraria all’esigenza di assicurare ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, né al principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Giova infatti ricordare che la disciplina legislativa in materia – a partire dal decreto legislativo n. 78 del 1991 (cfr. articoli 7-9) e dal decreto legislativo n. 198 del 1995 (cfr. articolo 52), e trasfusa poi nel vigente Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – ha previsto e prevede tuttora l’inquadramento degli orchestrali della Banda dell’Arma dei carabinieri quali sottufficiali, a eccezione del maestro direttore e del maestro vice direttore, che sono invece inquadrati nel ruolo ufficiali in servizio permanente effettivo.

Più in dettaglio, secondo il vigente Codice dell’ordinamento militare:

- “1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.

2. La consistenza organica

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