TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-23, n. 202300537
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 00537/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del decreto -OMISSIS- emesso il 09/12/2020, notificato in data 15/12/2020 (cfr. All. n. 1), per mezzo del quale il Questore di Bergamo ha disposto il diniego alla istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente;
- e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del 9 dicembre 2020 notificato il 15 dicembre successivo, il Questore della Provincia di Bergamo ha respinto l’istanza del sig. -OMISSIS-di rinnovo del porto di fucile per uso caccia; il Questore ha ritenuto che il richiedente non offra sufficienti garanzie di non abusare delle armi, e tale giudizio è stato formulato alla luce di una serie di numerose denunce che hanno attinto l’interessato in un arco temporale esteso dal 2004 al 2019, per diverse fattispecie di reato, quali, in ordine cronologico: -OMISSIS- Il provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90, a cui l’interessato ha dato seguito depositando memoria di osservazioni a mezzo del proprio legale, che tuttavia il Questore ha confutato nella motivazione dell’atto conclusivo, “non avendo apprezzabilmente attenuato, sul piano storico fattuale, il disvalore dei fatti contestati, sintomatici di inaffidabilità al mantenimento di autorizzazioni di polizia in materia di armi”; nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Questore ha ritenuto recessivo l’interesse del richiedente a praticare l’attività venatoria rispetto all’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica.
2. Con ricorso notificato il 5 febbraio 2021 e ritualmente depositato, l’interessato, premesso di rivestire la carica di legale rappresentante di impresa edile e di essere stato titolare della licenza di fucile per uso caccia dal 1985 al 2020 senza soluzioni di continuità, ha impugnato il predetto diniego e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di un unico motivo, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici; secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che il giudizio di inaffidabilità formulato dal Questore sarebbe stato desunto dalla mera pendenza di procedimenti penali, senza alcuna valutazione in ordine alla verosimiglianza delle varie denunce e alla effettiva idoneità di queste ultime ad attestare un cattivo uso delle armi; né sarebbe stata valutata la personalità dell’interessato e la condotta complessiva da lui tenuta nel corso dei circa 35 anni in cui è stato titolare del porto d’armi;