TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2009-10-09, n. 200901667

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2009-10-09, n. 200901667
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200901667
Data del deposito : 9 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02085/2009 REG.RIC.

N. 01667/2009 REG.SEN.

N. 02085/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2009, proposto da:
S D, rappresentato e difeso dall'avv. Salvo Zappala', con domicilio eletto presso Salvo Zappala' in Catania, via Umberto, 184;

contro

Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot.n.1019/2008/PA/area I Ter del 2 marzo 2009 (notificato il 6 maggio 2009), con il quale è stata rigettata l’istanza relativa alla licenza di porto d’armi, della revoca implicita, nonché dell’intero procedimento, compreso l’atto di avvio, e di tutti gli altri atti prodromici, connessi e consequenziali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Visto l'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

A - Premesso che:

Il Signor D Salvatore, titolare ed amministratore unico dell’Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.r.l., titolare di porto di pistola per difesa personale da circa trent’anni, con istanza del 13 agosto 2008 ha chiesto al Prefetto di Catania il rinnovo annuale della relativa licenza, motivandolo con l’attività lavorativa svolta, comportante il maneggio di denaro ed il trasporto di valori.

Con nota del 9 ottobre 2008 n. 1019/2008/PA/Area I^ Ter la Prefettura di Catania ha preannunciato il rigetto dell’istanza, per mancanza dei requisiti di legge.

Nonostante con memoria del 24 novembre 2008 l’interessato avesse fornito le proprie giustificazioni, con decreto del 2 marzo 2009 n. 1019/2008/PA/ Area I^ Ter (notificato il 6 maggio 2009) il Prefetto di Catania ha rigettato la richiesta in questione, sostenendo che:

- il richiedente non aveva fornito dimostrazione dell’effettivo ed attuale bisogno di portare con sé l’arma corta da fuoco, previsto dall’art. 42 del T.U.L.P.S., non potendosi ritenere sufficiente a giustificare tale necessità l’attività svolta dall’interessato;

- dall’istruttoria svolta non erano emerse eventuali altre circostanze, tali da fare specificatamente temere l’insorgere di seri pericoli per l’incolumità personale o per l’integrità del patrimonio, oltre la normale alea cui sono soggetti tutti coloro che svolgono la medesima professione;

- l’Autorità di P.S. non poteva procedere al rinnovo in base a semplici automatismi, dovendo valutare di anno in anno la sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del suddetto rinnovo;

- l’attuale situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Catania non consentiva un’incondizionata circolazione di armi corte da fuoco, imponendo che le relative licenze fossero rigorosamente limitate ai soli casi di dimostrata, effettiva necessità di difesa personale.

Con ricorso notificato il 3 luglio 2009, depositato l’1 settembre 2009, il Signor D ha impugnato il decreto prefettizio di cui sopra, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.

B – Considerato che:

Come affermato da questa Sezione con sentenza 8 giugno 2009, n. 1057. alla quale espressamente si rinvia, appare condivisibile, in linea di principio, l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui “l’Autorità di P.S. concedente non può procedere al rinnovo del titolo di polizia in base a semplici automatismi, ma deve, anno per anno, valutare la sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del suddetto rinnovo”.

E’ stato tuttavia precisato dalla giurisprudenza amministrativa che “è illegittimo per insufficienza delle motivazioni il provvedimento con il quale si nega il rinnovo di porto d’armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso non versa allo stato nelle condizioni che giustificano la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola personale” (Cfr. Cons. Stato, IV, 28 novembre 2000, n. 6980;

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