TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-06-19, n. 201700842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-06-19, n. 201700842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700842
Data del deposito : 19 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2017

N. 00842/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2003, proposto da:
P C e V M M, e ora gli eredi del Sig. V M M e, precisamente, R M, R M e M M e, ancora, la Soc. Autocamionabile S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A B, A F', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Firenze, via Palestro 3;

contro

Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V P, F M C P, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;
Dirigente Serv. Urbanistica Edilizia Privata -Comune Pistoia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo,

- della nota, prot. 5495, del 28 gennaio 2003 del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pistoia, Arch. A con la quale (in relazione alla pratica edilizia n. 2483 del 2000) si comunica che la richiesta di proroga presentata dal Signor M (prot. 4610 del 07/01/03) "non è stata accolta in quanto l'autorizzazione ai fabbricati è stata rilasciata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Edilizio così come modificato con Deliberazione Consiliare n.55 del 5/3/01 che prevede una durata

massima per i manufatti temporanei di 18 mesi consecutivi", con la quale si è altresì disposto che "i manufatti sono da considerarsi abusivi e pertanto dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi entro 15 giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione;
si ricorda che alla scadenza del periodo suddetto, nel caso in cui non sia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, questa Amministrazione dovrà emettere ingiunzione di demolizione con conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria";

- della Delibera del Consiglio Comunale di Pistoia n.55 del 5 marzo 2001, richiamata dalla nota del 28 gennaio 2003 del Comune di Pistoia, nella parte in cui si dispone "di modificare l’art.10 del Regolamento edilizio vigente aggiungendo il punto 3 bis: ... la durata delle installazioni temporanee e/o stagionali non può superare i 18 mesi continuati oppure estendersi anche ad un periodo temporale più lungo, a condizione che i manufatti siano ogni volta smontati e riposti, all'esaurirsi della stagione per cui sono stati richiesti ed installati", nonché nella parte in cui si delibera "di non sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità e di comunicarla ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267";

con i motivi aggiunti depositati il 25 giugno 2003:

- della nota prot. 24496 del 15 aprile 2003 del Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia Arch. A;

- del presupposto diniego di concessione in sanatoria del Comune di Pistoia "relativo alla pratica 1940/23 formulato con nota prot. 19154 del 14 aprile 1999";

- di tutti gli atti ad esse presupposti, conseguenti e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso principale la Sig.ra P C e il Sig. M M hanno impugnato la nota del 28 gennaio 2003 con la quale il Comune di Pistoia ha rigettato la richiesta di proroga al mantenimento di alcuni locali da destinare alla commercializzazione di autovetture all’interno di una concessionaria.

Si è impugnata, altresì, la delibera del Consiglio Comunale di Pistoia n.55 del 5 marzo 2001, richiamata dalla nota del 28 gennaio 2003, diretta a ".. modificare l’art 10 del Regolamento edilizio vigente aggiungendo il punto 3 bis nella parte in cui prevede: ...la durata delle installazioni temporanee e/o stagionali non può superare i 18 mesi continuati oppure estendersi anche ad un periodo temporale più lungo, a condizione che i manufatti siano ogni volta smontati e riposti, all'esaurirsi della stagione per cui sono stati richiesti ed installati";
nonché nella parte in cui si delibera "di non sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità e di comunicarla ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs del 18 Agosto 2000, n.267
".

I ricorrenti hanno, affermato di essere proprietari di alcuni terreni dove ha sede la società Autocamionabile Srl, società che si occupa della vendita ed assistenza di autovetture di cui il Sig. M era il legale rappresentante.

A seguito di un’istanza dei ricorrenti, e nelle more dell’approvazione del futuro piano regolatore generale, questi ultimi hanno sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo finalizzato alla realizzazione di alcuni manufatti precari ai sensi dell’art. 10 del regolamento edilizio.

Il Comune di Pistoia ha così emanato, in data 11 luglio 2001, l’” autorizzazione edilizia temporanea n. 209 ” per la realizzazione di una costruzione provvisoria da eseguirsi al posto dell’officina in demolizione.

Una volta decorso il termine dei diciotto mesi previsto dall’atto unilaterale d’obbligo, la società Autocamionabile, con nota del 7 gennaio 2003, ha chiesto “ una proroga nei termini per la scadenza dell’autorizzazione ”.

E’ seguito il provvedimento di rigetto sopracitato che ha disposto che " la richiesta di proroga di cui alla Vostra nota prot. 610 del 07/01/03 non è stata accolta, in quanto l'autorizzazione ai fabbricati è stata rilasciata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Edilizio, così come modificato con Deliberazione Consiliare n.55 del 5/3/01, che prevede una durata massima per i manufatti temporanei di 18 mesi consecutivi. A seguito dell'atto d'obbligo da Voi sottoscritto e scaduto in data 03/01/03 i manufatti sono da considerarsi abusivi.. ”.

Nell’avversare i sopra citati provvedimenti si è sostenuta l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art. 1 della L. n. 241/90, dei principi costituzionali di buona amministrazione e di ragionevolezza, l’eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto a seguito dell’approvazione del piano strutturale comunale i ricorrenti potrebbero ottenere un’autorizzazione definitiva per costruire un immobile adeguato all'esercizio dell'attività d’impresa della società Autocamionabile Srl;

2. la violazione della L. Reg. 16 gennaio 1995, n.5 e il venire in essere dei vizi di eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, contraddittorietà, ingiustizia sostanziale, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il ricorrente sarebbe ricorso allo strumento dell'autorizzazione temporanea in conseguenza del protrarsi dei tempi necessari per l'adozione del piano strutturale;

3. la violazione dell’art. 7 e dell’art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dell’art. 31 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, in quanto l’art. 10 vigente all’atto di presentazione dell’istanza non avrebbe previsto alcun termine massimo di durata;

4. la violazione degli artt. 126 e 134 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, in quanto sarebbe illegittima la modifica al regolamento edilizio nella parte in cui prevede la durata massima di diciotto mesi per i manufatti temporanei;

5. l’atto impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui prevede la demolizione in un termine troppo breve (15 giorni).

Con successivi motivi aggiunti si è impugnata la nota (prot. n.24496) del 15 aprile 2003 con la quale il Comune di Pistoia ha ingiunto la demolizione, entro novanta giorni, dei manufatti sopra citati.

Nell’avversare detto provvedimento di demolizione si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

6. la violazione dell’art. 1 della L. n. 241/90 e il venire in essere dei vizi di eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, in quanto una volta approvato il piano strutturale comunale i ricorrenti avrebbero potuto ottenere un’autorizzazione definitiva per costruire un immobile adeguato all'esercizio della propria attività;

7. la violazione degli artt. 32 e 35 della L. n. 47/1985, del principio del diritto di difesa e del giusto procedimento, in quanto il fabbricato oggetto di demolizione (una vecchia officina) sarebbe stato condonato;

8. la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, in quanto il provvedimento demolitorio indicherebbe altri manufatti, oltre l’officina, soggetti alla demolizione.

Si è costituito il Comune di Pistoia che ha contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del Sig. V M M, si sono costituiti, unitamente alla già costituita Sig.ra P C, gli ulteriori eredi e, precisamente, i figli R M, R M e M M, quest’ultimo anche in qualità di rappresentante legale della società Autocamionabile Srl.

All’udienza del 16 maggio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è in parte inammissibile e nella rimanente parte infondato.

1.1 Sono infondati, in particolare, il primo, il secondo, il sesto e il settimo motivo (seguendo la numerazione proposta) con i quali si sostiene il venire in essere di un “affidamento” dei ricorrenti che, a seguito dell’approvazione del piano strutturale, avrebbero potuto ottenere una legittimazione definitiva per quanto concerne i manufatti in questione.

1.2 Sul punto è dirimente constatare che costituisce circostanza confermata dagli stessi ricorrenti che il piano strutturale, nel momento in cui è stato emanato il diniego ora impugnato, risultava essere solo “adottato” e, non quindi, pienamente produttivo dei suoi effetti.

1.3 Si consideri, inoltre, che il Sig. M aveva presentato, nel corso del 1995, un’istanza di condono edilizio per quanto concerne il fabbricato di cui si tratta (adibito ad officina meccanica), istanza che, a sua volta, era stata respinta in considerazione del fatto che l’esistenza di detto manufatto era in contrasto con la destinazione a verde pubblico, così come espressamente indicato nel provvedimento di diniego del 14 marzo 1999 depositato in atti dall’amministrazione comunale.

1.4 Ne consegue che i ricorrenti erano a conoscenza dell’esistenza di disposizioni urbanistiche ostative, circostanza quest’ultima che impedisce l’insorgere di un qualunque affidamento alla legittimità dello stesso manufatto.

1.5 Nemmeno una posizione di affidamento è riconducibile all’avvenuta presentazione da parte dei ricorrenti della proposta di piano particolareggiato e, ciò, anche considerando quanto contenuto nella nota inviata dal Sindaco del Comune di Pistoia agli stessi ricorrenti in data 6 giugno 2000.

Dall’esame di quest’ultima è possibile desumere come il Sindaco abbia manifestato solo una generica disponibilità a valutare il piano particolareggiato, senza che sia possibile dedurre l’esistenza di un impegno a legittimare i manufatti di cui si tratta.

1.6 Altrettanto infondati sono il terzo e il quarto motivo con i quali si sostiene che l’istanza di autorizzazione temporanea, così come in origine presentata, non contenesse un termine finale e che sarebbe, comunque, illegittima la modifica all’art. 10 del regolamento edilizio nella parte in cui prevede la durata massima di diciotto mesi, in quanto la delibera di riferimento non sarebbe stata sottoposta al controllo preventiva di legittimità.

1.7 E’ dirimente constatare che l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dagli attuali ricorrenti prevedeva espressamente, all’art. 1, l’obbligo di questi ultimi di “ smontare e rimuovere il manufatto… nel termine di 18 (diciotto mesi) mesi dalla sottoscrizione del presente atto ”.

Sempre in detto atto è possibile evincere che l’Amministrazione avesse già previsto gli effetti correlati all’avvenuto decorso del periodo convenzionato, nella parte in cui ha espressamente sancito che “ l’autorizzazione edilizia convenzionata perderà qualsiasi efficacia, producendo lo stesso effetto delle opere eseguite in assenza di concessione ”.

1.8 Costituisce peraltro circostanza incontestata che l’autorizzazione temporanea è stata rilasciata proprio in funzione delle prescrizioni contenute in detto atto unilaterale d’obbligo e con espresso riferimento all’art. 10 del regolamento edilizio in quel momento vigente.

1.9 Detta disposizione, nella nuova formulazione che prevede il termine di validità dell’autorizzazione temporanea pari a diciotto mesi, è stata introdotta dalla delibera n. 55 del 5 marzo 2001, divenuta esecutiva il 19 marzo 2001 e, quindi, in un momento antecedente alla conclusione del procedimento in cui si tratta.

Ne consegue che, in adesione al principio del tempus regit actum , il Comune di Pistoia non poteva che applicare la disposizione effettivamente vigente al momento di emanazione del provvedimento richiesto, la cui previsione era peraltro già stata contenuta nell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dagli attuali ricorrenti.

2. Va da ultimo evidenziato, che la ritenuta illegittimità della delibera n. 55/2001 per mancata sottoposizione al controllo del Coreco è venuta meno a seguito dell’art. 9 della L. 3/2001 che ha abrogato l’art. 130 della Costituzione e l’art. 126 del D. Lgs. 267/2000.

Le censure sopra citate sono, pertanto, infondate e vanno respinte.

3. E’ inammissibile il quinto motivo con il quale si sostiene l’esiguità del termine di quindici per provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi, considerando che detto termine è stato modificato in novanta giorni dall’ordinanza di ingiunzione alla demolizione.

4. E’ invece infondato l’ottavo e ultimo motivo con il quale si sostiene che l’ordinanza ingiunzione avrebbe previsto la demolizione di altre opere, non ricomprese nell’ambito dell’autorizzazione.

4.1 E’ evidente che l’inclusione nell’ordinanza di demolizione di altri manufatti (riferiti al precedente diniego di condono) risponde ad un criterio di semplificazione dell’azione amministrativa, consentendo all’amministrazione di rendere l’area di riferimento libera, nel suo complesso, da tutti i manufatti abusivi.

5. In conclusione il ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti, è in parte inammissibile e nella rimanente parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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