TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-01-03, n. 202300009
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2021, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Comunale di Squillace, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro (r.g. 5032/2017) e alla sentenza n. 1297/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro (RG. n. 757/2018) nei confronti del Comune di Squillace.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Comunale di Squillace;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 5 luglio 2021, Banca Sistema S.p.A. ha proposto azione di ottemperanza nei confronti del Comune di Squillace, per ottenere l’esecuzione del giudicato nascente (i) dal decreto ingiuntivo n. 1580/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 14 dicembre 2017, in forza del quale è stato ingiunto al Comune “ il pagamento in favore della parte ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, per la causale di cui al ricorso, della somma di euro 39.496,68, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 1.591,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA. ”, nonché (ii) dalla sentenza del 5 luglio 2019, n. 1297/2019 del Tribunale di Catanzaro, con la quale è stata rigettata l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo presentata dal Comune di Squillace.
1.1. – Banca Sistema ha riferito che la sentenza del Tribunale, passata in giudicato, è stata munita di formula esecutiva e poi notificata all’Ente in data 7 novembre 2019 e che il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva e, poi, notificato il 28 gennaio 2020.
1.2. – Ha precisato, inoltre, Banca Sistema che il ricorso per ottemperanza è stato notificato a seguito della chiusura della procedura di dissesto finanziario del Comune di Squillace.
Più in particolare, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, il Comune aveva approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai senti dell’art. 246 del D.lgs. n. 267/2000.
La fase di dissesto finanziario è stata, poi, chiusa dall’Organo Straordinario di Liquidazione con delibera n. 39 del 23 giugno 2021, con la quale è stato approvato il rendiconto finale di liquidazione.
1.3. – La Banca Sistema ha, quindi, chiesto che venga ordinato al Comune tornato in bonis di dare piena attuazione al giudicato, mediante il pagamento della somma a titolo di capitale, oltre agli interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, a decorrere, sull’importo delle singole fatture, dalla relativa data di scadenza sino al saldo effettivo.
2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Squillace, il quale ha:
i) eccepito l’inammissibilità e, comunque, dedotto l’infondatezza della pretesa azionata dalla Banca, per carenza del presupposto dell’inerzia e/o inadempimento del Comune, il quale si è trovato in stato di dissesto per il periodo dal 19 settembre 2014 al 23 giugno 2021 e non aveva quindi possibilità di effettuare alcun pagamento;
ii) eccepito l’inammissibilità della domanda di condanna del Comune al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. maturati nel corso della procedura di dissesto, per violazione dell’art. 248 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
3. – La causa è stata trattata alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, al termine della quale il Collegio ha emesso l’ordinanza n. 327/2022, con cui è stato sospeso il giudizio per la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5502/2021 del 21 luglio 2021.
4. – Con sentenza n. 219/2022, pubblicata il 24 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. – Banca Sistema ha tempestivamente proposto istanza per la prosecuzione del giudizio.
6. – La causa è stata nuovamente trattata alla camera di consiglio del 13 dicembre