TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2023-10-26, n. 202302492

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2023-10-26, n. 202302492
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302492
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 02492/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01853/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D V, con domicilio eletto presso il suo studio in Gallarate, via Trombini n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensiva

del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto, con richiesta di immediato accesso del Ricorrente alle misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori Avv. Montagnoli per l’avvocatura dello Stato. Il difensore di parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione della causa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha presentato alla Questura di Milano domanda di riconoscimento della protezione internazionale, e, in data 28 agosto 2023, ha chiesto di essere inserito nel sistema di accoglienza, in quanto privo di mezzi di sussistenza.

Con ricorso notificato e depositato il 29 settembre 2023 parte ricorrente chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza e che venga ordinato alla Prefettura di provvedere sulla detta istanza.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizione delle parti.

Sul punto, è utile soggiungere come la specialità del rito del silenzio (di cui agli artt. 117, 87 commi 2 e 3 c.p.a.), ad avviso del Collegio, non osti alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente all’azione ex artt. 31 e 117 cpa per la salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale (cfr., negli stessi termini, TAR Lombardia, Milano, III, 19/10/2022, n. 2273;
id. 13/09/2022, nn. 1999, 2000, 2003;
id., 20/06/2022, n. 1426;
TAR Campania, Napoli, sez. I, 03/07/2019, n. 1059;
id., sez. V, 16/05/2018, n. 704;
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 18/01/2022, n. 40).

Passando al merito del ricorso, va premesso che dalla documentazione versata in atti risulta presentata dal ricorrente la domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

In tale contesto, il Collegio (cfr. sul punto specifico TAR Lombardia, sez. III, 11/10/2023, n. 2278) non può che ravvisare l’illegittimità del silenzio serbato sulla suindicata istanza di accesso alle misure di accoglienza, per violazione degli artt. 2, commi 1 e 2 della legge n. 241/1990, 14 del d.lgs. n. 142/2015.

Ciò, poiché, come già affermato da questo Tribunale in analoghe fattispecie, il termine pari a trenta giorni di cui al citato art. 2, comma 2, deve reputarsi applicabile al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, comma 3 (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 31-12-2022, nn. 2878 e 2877;
id., 19-10-2022, n. 2273;
id., IV, 16-12-2022, n. 2768;
id., 23-05-2022, n. 1195;
id., III, 13-05-2022, n. 1121;
id., IV, 21-04-2022, n. 896).

Difatti, il Collegio non ritiene che possa trovare applicazione nella specie la previsione dettata dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo da ultimo citato - ai sensi del quale “nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione” – nella lettura che ne è stata data dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578/2022, secondo cui la norma, nei procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, “nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, rivela una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l’emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz’altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento”.

Il Tribunale ha già ritenuto che, per procedimenti “riguardanti l’immigrazione” devono intendersi unicamente quelli finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno.

E, invero, se per questi procedimenti la previsione di un termine di 180 giorni - come ritenuto dal Consiglio di Stato - può trovare giustificazione per la loro particolare e intrinseca complessità e per l’alto numero dei procedimenti amministrativi attivati con le istanze degli interessati, altrettanto non può dirsi per i procedimenti che attengono all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Questi ultimi trovano, infatti, la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 e sono finalizzati ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione: un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant’è che, in forza di quanto previsto all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, “si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.

Per quanto sin qui esposto, assorbiti i profili non scrutinati, il ricorso avverso il silenzio, come sopra proposto, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente, definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

In difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della presente sentenza.

Ai sensi dell’art.2, comma 8 della legge n. 241/1990, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sarà trasmessa in via telematica alla Corte dei Conti, a cura della Segreteria della Sezione (cfr. TAR Lombardia, Milano, IV, 17-06-2021, n. 1484).

La non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

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