TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-03-03, n. 202000168

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-03-03, n. 202000168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000168
Data del deposito : 3 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2020

N. 00168/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00749/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2019, proposto da
T A, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Prazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P S e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

L G, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 maggio 2019, pubblicata in data 26 maggio 2019 e sino al successivo 10 giugno 2019, con la quale l'Amministrazione comunale di Prazzo ha dichiarato “di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico nel testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante, ivi compresa l'abrogazione dell'art. 5”, con particolare e specifico riferimento alla parte in cui vengono approvate le modifiche di cui agli artt. 2, 3, 4 e 7;

b) dell'allegato alla DCC n. 11/2019, recante “Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico ai sensi dell'art. 43, RD 26 febbraio 1928, n. 332 e dell'art. 9, LR 2 dicembre 2009, n. 29”, con particolare e specifico riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 7;

c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione;

per l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti ai fini dell'accesso e/o legittimazione all'assegnazione dei lotti pascolivi del Comune di Prazzo in prima istanza, senza qualsivoglia previo meccanismo bloccante e/o criterio di storicità posto in essere al fine di vincolare il procedimento concessorio in favore dei medesimi soggetti;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. T A ha impugnato la deliberazione n. 11 del 24.5.2019 con cui il Consiglio Comunale di Prazzo ha approvato delle modifiche al regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico e l’allegato regolamento, con specifico riferimento alla parte in cui vengono modificati gli artt. 2, 3, 4 e 7.

2. Il ricorrente ha inoltre domandato l’accertamento dei requisiti ai fini dell’assegnazione dei lotti pascolivi del Comune di Prazzo in prima istanza, senza ricorso al criterio di storicità e la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.

3. Queste le censure dedotte:

I violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento alla LR 2 dicembre 2009, n. 29, artt. 1 a 9, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 e 9. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al RD 26 febbraio 1928, n. 332, quale Regolamento di esecuzione della l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici;

II. incompetenza della Giunta comunale;

III. eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e discriminazione dei legittimati attivi. Arbitrarietà nei criteri di scelta. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 Cost. e art. 1, l. 241/1990.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Prazzo, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità dello stesso per acquiescenza e per difetto di interesse perché l’impugnazione del regolamento non è accompagnata dalla impugnazione degli atti applicativi.

5. All’udienza del 5 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, è fondata.

7. Per principio pacifico in giurisprudenza, le norme regolamentari devono essere immediatamente ed autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove esse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto.

Invece, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.

8. Nel caso di specie, il regolamento viene impugnato nella parte in cui, all’art. 3, c. 7, prevede che “ la Giunta Comunale provvederà all’assegnazione dei lotti tenendo conto della situazione pregressa e ricercando, ove possibile, l’accorpamento di mappali limitrofi e l’accorpamento fra terreni pubblici e terreni privati già nella disponibilità dei richiedenti ed in generale dell’effettiva fruibilità da parte dei richiedenti ” e all’art. 2, c. 4, precisa che “ non è considerato nuovo titolare e viene dunque riconosciuta la storicità aziendale al soggetto avente diritto che subentra ad un’azienda familiare ” e “ per potere beneficiare del subentro è necessario essere parente entro il terzo grado o affine fino al secondo ”.

In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità di queste disposizioni sostenendo, in particolare, che le stesse, laddove attribuiscono rilievo alla “situazione pregressa” e, ai fini dell’accorpamento con i terreni pubblici, ai terreni privati “già nella disponibilità dei richiedenti”, prevedrebbero un criterio di storicità delle assegnazioni, in violazione delle norme e dei principi che disciplinano i beni di proprietà collettiva.

9. L’art. 3, nel regolare l’assegnazione dei lotti, prevede una pluralità di criteri: quello della situazione pregressa, quello dell’accorpamento di mappali limitrofi, quello dell’accorpamento fra terreni pubblici e privati nella disponibilità dei richiedenti e quello della effettiva fruibilità da parte dei richiedenti.

10. Questa disposizione non può dirsi immediatamente lesiva degli interessi del ricorrente.

11. Essa prevede una combinazione di vari criteri tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia.

Il criterio di storicità – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – non ha carattere preminente, ciò in quanto l’art. 3 pone i vari criteri sullo stesso piano, limitandosi a subordinare il ricorso al criterio che privilegia gli accorpamenti ove ciò sia concretamente possibile.

12. Uno dei criteri – quello della fruibilità – attribuisce, inoltre, margini di valutazione tecnico-discrezionale in capo all’amministrazione.

13. Per queste ragioni non è, quindi, possibile affermare, a priori, quale sarà l’applicazione che della disposizione potrà essere data dall’amministrazione e, in particolare, che i terreni cui mira il ricorrente non gli saranno effettivamente assegnati in concessione.

14. La norma impugnata non reca, pertanto, una lesione immediata all’interesse del ricorrente.

15. Né il ricorrente ha posto rimedio alla inammissibilità del ricorso estendendo l’impugnazione alla deliberazione del 31.1.2020 n. 3, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato i pascoli in concessione per l’annata agraria 2020 (documento depositato in giudizio dalla difesa dell’amministrazione comunale il 3.2.2020).

16. Parimenti inammissibile è la domanda di accertamento dei requisiti, ai fini dell’assegnazione dei lotti pascolivi del Comune di Prazzo, in prima istanza, senza ricorso al criterio di storicità, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dalla pubblica amministrazione, così come disposto dall’art. 34, c. 2, cod.proc.amm.

17. Stante la mancata lesività del regolamento impugnato e, comunque, la mancata prova di un danno, è, infine, infondata la domanda risarcitoria.

18. Per le ragioni esposte le domande di annullamento e di accertamento sono inammissibili e la domanda risarcitoria è infondata.

19. Le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti, considerando le incertezze circa la natura immediatamente lesiva o meno del regolamento impugnato, incertezze del tutto fugate con l’adozione del provvedimento applicativo.

20. Per questa stessa ragione non sussistono i presupposti e va quindi respinta la domanda di condanna ex art. 26, c. 2 cod.proc.amm., proposta dal difensore dell’amministrazione resistente nel corso dell’udienza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi