TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2012-11-27, n. 201204851

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2012-11-27, n. 201204851
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204851
Data del deposito : 27 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04154/2012 REG.RIC.

N. 04851/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04154/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4154 del 2012, proposto da:
-OMISSIS- P e Imparato L, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS- L, rappresentati e difesi dall'avv. S M, con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, via Caravaggio n. 45;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, I.C. “A M”, in persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante pro tempore, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11.

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal dirigente scolastico dell’I.C. A M prot. n. 2840/c6 del 24.07.2012;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per l’accertamento del diritto del minore ad un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2012/2013 ed anche per gli anni successivi, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore un insegnante specializzato di sostegno nella misura massima consentita per legge, ed in ogni caso adeguata alla sua patologia;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, del C.S.A. Centro Servizi Amministrativi di Napoli e dell’I.C. A M di Casalnuovo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 74 d.lgs. 104/2010;
accertata l’integrità del contraddittorio;

RILEVATO che i ricorrenti -OMISSIS- P e Imparato L premettevano di essere genitori della minore -OMISSIS- L, affetta da “disturbo dello spettro autistico”, sicché la Commissione medica di I istanza l’ha riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al co. 1 3 art. 3 della l. 104/1992 con connotazione di gravità”;

che la predetta minore frequentava, nell’anno scolastico 2012-2013, la scuola secondaria presso l’I.C. “A M”;

che l’ASL Napoli 2 aveva confermato la diagnosi e la necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla l. 104/1992, il che significava che la minore aveva diritto ad essere seguito dall’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica, pari a 30 ore settimanali;

che tuttavia, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione gli riconosceva un sostegno per sole 9 ore settimanali, il che determina l’impossibilità, per l’insegnante di base, di seguire efficacemente sia gli altri 20 bambini sia il minore diversamente abile;

che in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come stabilita dalle Sezioni unite con sentenza n. 1144/2007;

che pertanto la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) il diritto all’istruzione, all’educazione ed all’integrazione scolastica è un diritto soggettivo pieno non suscettibile di affievolimento;
2) violazione dell’art. 12 l. 104/1992, che prevede l’assegnazione di un docente specializzato;
3) violazione dell’art. 40 co. 1 l. 449/1997, atteso che il diritto all’istruzione, all’educazione ed all’integrazione scolastica non è suscettibile di affievolimento, come riconosciuto anche dalla Consulta nella sentenza n. 80/2010;
l’Amministrazione non è titolare di poteri discrezionali in materia, essendo i suoi poteri rigorosamente vincolati;
4) carenza di motivazione, non comprendendosi in base a quali motivi l’Amministrazione abbia deciso di concedere l’insegnante di sostegno per sole 9 ore;

CONSIDERATO che il ricorso è, in parte, manifestamente fondato;

che, infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui, rispettivamente, veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga), deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all'assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno , giacché la legge n. 449 del 27.12.1997, all'art. 40, assicura comunque l'integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15.3.1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi", consentendosi così di garantire in ogni caso all'alunno bisognevole l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare;

nel disegno legislativo, la redazione del Piano Educativo Personalizzato si palesa centrale rispetto al progetto educativo cui il minore disabile ha diritto, in quanto consente di perseguire le possibilità di recupero e di sviluppare le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. In caso di mancata redazione del Piano Educativo Personalizzato, pertanto, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di rideterminarsi in proposito, effettuando una valutazione specifica dei bisogni del minore e delle ore di sostegno necessarie;

va invece respinta la domanda finalizzata ad una preventiva quantificazione delle ore di sostegno scolastico di cui il minore dovrà fruire nell’anno scolastico in corso e negli anni futuri per la natura di tale diritto e per il conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo della minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’istituto scolastico, con conseguente illegittimità del P.E.I. eventualmente adottato dall’Amministrazione non in funzione della patologia della minore e delle esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno già assegnate;
fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato;

che le spese di lite, attese la parziale reciproca soccombenza, possono essere parzialmente compensate e per il resto vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente;

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